La riscossione negli enti locali: non è possibile affidarsi a società di recupero crediti

31.03.2015 16:00

di Marco Massavelli
Vice Comandante Polizia Locale Druento (TO)


La riscossione per quanto riguarda i Comuni è in fase di rinnovazione: infatti, come è noto, il disposto dell’articolo 7, del decreto legge n. 70/2011 dovrebbe entrare in vigore il 1° luglio 2015, a meno che, come è prevedibile, vi sia una ulteriore proroga, di almeno sei mesi.
In sintesi, il citato articolo 7, decreto legge n. 70/2011, prevede che la società Equitalia Spa, nonché le società per azioni dalla stessa partecipate ai sensi dell’articolo 3, comma 7, decreto legge 203/2005, convertito, con modificazioni, dalla legge 248/2005, cessano di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate, tributarie o patrimoniali, dei comuni e delle società da essi partecipate.
I comuni, quindi, devono provvedere ad effettuare la riscossione, volontaria e coattiva, delle proprie entrate, sulla base dell'ingiunzione fiscale prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910 n. 639, che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili. Il ruolo e la cartella esattoriale non saranno più utilizzabili per i comuni, essendo prerogativa esclusiva di Equitalia.
Ma con il presente approfondimento, fatta la precedente dovuta premessa di inquadramento normativo dell’argomento, si vuole approfondire un importante aspetto operativo della procedura di riscossione per i comuni, al fine di evitare che i Funzionari Responsabili della Riscossione siano imputabili di danni erariali per scelte gestionali errate.
La norma cardine per la riscossione dei comuni è, come noto, l’articolo 52, decreto legislativo 446/97, concernente “Potestà regolamentare generale delle Province e dei Comuni” in materia di entrate.
Tale norma stabilisce, innanzitutto, il principio generale secondo il quale “Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”.
Per quanto riguarda le attività di accertamento e riscossione, i comuni possono adoperarsi per lo svolgimento direttamente in proprio ovvero nelle forme associate previste dalla legge (si veda, al riguardo, il decreto legislativo 267/2000, c.d. Testo Unico Enti Locali) oppure con affidamento a terzi.
In questo ultimo caso, e cioè il caso in cui il comune ritenga economicamente più conveniente, efficiente ed efficace, l’affidamento a soggetto terzo, potrà decidere di esternalizzare tale attività ad un unico soggetto ovvero anche disgiuntamente, e cioè a soggetti diversi, distinguendo le fasi di liquidazione, accertamento e riscossione.
Ma, a quali soggetti possono essere affidate tali attività?
Sia a società pubbliche e sia a soggetti privati (articolo 52, comma 5, lettera b), decreto legislativo 446/97).
Se si tratta di soggetti privati, essi devono essere obbligatoriamente iscritti nell’Albo per l'accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali, di cui all’articolo 53, decreto legislativo 449/97.
Dal 1 luglio 2015, ogni procedura di affidamento del servizio di riscossione a soggetti privati terzi deve essere preceduta da gara.
Dal punto di vista operativo, come si svolge l’attività di riscossione dei soggetti terzi?
Il primo passaggio è la verifica del credito a favore del Comune.
Per quanto concerne, in particolare, le sanzioni amministrative derivanti da violazioni alle norme del codice della strada, il provvedimento amministrativo che dà avvio alla procedura di riscossione è costituito dal verbale di accertamento e contestazione della violazione.
Scaduto il termine di 60 giorni per il pagamento in misura ridotta, senza che sia stato presentato ricorso amministrativo o giurisdizionale, l’articolo 203, comma 3, codice della strada, attribuisce a tale atto la qualifica di titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese di procedimento.
Sulla scorta di tale titolo esecutivo, verrà redatta l’ingiunzione fiscale, a norma del regio decreto 14 aprile 1910 n. 639, che verrà notificata, secondo le disposizioni normative compatibili con la procedura in commento, al soggetto interessato, il quale avrà 30 giorni per poter provvedere al pagamento di quanto indicato o presentare apposito ricorso giurisdizionale.
Il pagamento potrà avvenire, a seconda degli accordi stabiliti tra l’ente locale e il soggetto terzo affidatario del servizio, direttamente al comune, ovvero all’affidatario che provvederà a versare il riscosso al comune, detratto del quantum fissato come aggio per il servizio svolto.
Scaduti i termini per effettuare il pagamento sulla scorta dell’ingiunzione fiscale, senza che sia stato presentato alcun ricorso, il soggetti affidatario del servizio di riscossione potrà dare corso, a norma delle disposizioni del titolo II, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, alle procedure esecutive.
Infatti la legge, compatibile, per quanto qui di interesse, con la procedura dell’ingiunzione fiscale, prevede che per la riscossione delle somme non pagate il concessionario procede ad espropriazione forzata sulla base del ruolo (si legga ingiunzione fiscale) che costituisce titolo esecutivo, fatto salvo il diritto del debitore di dimostrare, con apposita documentazione, l'avvenuto pagamento delle somme dovute ovvero lo sgravio totale riconosciuto dall'ente creditore.
Il concessionario può altresì promuovere azioni cautelari e conservative, nonchè ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore.
Le funzioni demandate agli ufficiali giudiziari sono esercitate dagli ufficiali della riscossione (per l’ingiunzione fiscale si tratta del funzionario responsabile della riscossione)
Dal punto di vista operativo, il concessionario procede ad espropriazione forzata quando è inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento
Se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'articolo 26, decreto Presidente della Repubblica 602/72, di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni
Quali sono, in particolare, le azioni cautelati e conservative che il concessionario può adottare a tutela del credito dell’ente locale?
Il concessionario può disporre il fermo dei beni mobili del debitore o dei coobbligati iscritti in pubblici registri.
Il concessionario può iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati per un importo pari al doppio dell'importo complessivo del credito per cui si procede.
Il concessionario può procedere a pignoramento mobiliare e immobiliare dei beni del debitore oltre che al pignoramento presso terzi (si pensi, ad esempio, allo stipendio da lavoro dipendente o alla pensione erogata dall’INPS o da altro Istituto o ente privato)
In conclusione, si evidenzia come, per il caso di esternalizzazione del servizio di accertamento e riscossione delle entrate del comune, sia necessario, nel caso in cui si decida di intraprendere la strada di affidamento a enti privati, rivolgersi a soggetti professionisti dell’attività e regolarmente iscritti nell’apposito albo previsto dalla legge: non è possibile, invece, affidarsi a soggetti diversi, come ad esempio, le società di recupero crediti, non iscritte nel suddetto albo. Tali società evidentemente potrebbero avere canali di incasso dei crediti, legali e molto più efficienti, ma che non sono previsti dalla normativa vigente in materia di riscossione delle entrate degli enti locali e che metterebbero i Funzionari Responsabili degli uffici comunali competenti a rischio di gravi responsabilità penali, civili, e soprattutto contabili.
Le società di recupero crediti svolgono, infatti, servizi di supporto alla riscossione, rimanendo responsabile del procedimento e degli atti relativi l’ente impositore. Esse però, operando in una fase prettamente stragiudiziale, non hanno la possibilità di addossare alcun onere al contribuente/debitore.
Le società di recupero crediti, quindi, non possono essere equiparate ai soggetti iscritti all’albo, e non possono incassare somme di denaro o adottare provvedimenti di competenza del Comune, né imporre, come detto, aggi o altre spese nei confronti dei debitori.