LA SOMMINISTRAZIONE DI ALCOLICI NELLE MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

23.01.2018 17:40

di Marco Massavelli

Commissario Settore Operativo

Nucleo Operativo Territoriale

Polizia Locale Rivoli (TO

 

In questo periodo storico, ove è diventata prioritaria la tutela della c.d. Safety e Security, nell’ambito delle manifestazioni pubbliche, è necessario anche prestare la dovuta attenzione all’attività di somministrazione di alimenti e bevande, con particolare riguardo a quelle alcoliche e superalcoliche, effettuata all’interno delle medesime manifestazioni, per poter garantire appieno le condizioni di sicurezza dei partecipanti.

 

La somministrazione di alimenti e bevande, con particolare riferimento all’attività su area pubblica, è disciplinata dalle seguenti fonti normative:

 

  • Legge 287/1991 e, nelle Regioni che si sono avvalse della potestà legislativa residuale in materia di commercio interno, dalle specifiche leggi regionali;
  • D.lgs. 59/2010 artt. 64, 71 e 84;
  • TULPS;
  • Articoli 19 e 20, legge 241/90;
  • Decreto legislativo n. 22/2016 – Tabella A.

 

L’articolo 1, comma 1 legge 287/1991 reca la definizione di attività di somministrazione di alimenti e bevande: “la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi i cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell’esercizio o in una superficie aperta al pubblico, all’ uopo attrezzati”.

Tale definizione è valida per le Regioni che non hanno provveduto a legiferare nello specifico. In realtà, però, le Regioni che hanno adottato una propria legge di regolamentazione dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande, hanno definito la somministrazione in maniera analoga, o molto simile, alla definizione prevista dalla legge nazionale.

 

LE LEGGI REGIONALI SULLA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

VALLE D’AOSTA

L. R. 3 GENNAIO 2006, n. 1

LOMBARDIA

L. R. 21 SETTEMBRE 2007, n. 29

PIEMONTE

L.R. 29 DICEMBRE 2006, n. 38

FRIULI VENEZIA GIULIA

L.R. 5 DICEMBRE 2005, n. 29

EMILIA ROMAGNA

L.R. 26 LUGLIO 2003, n. 14

LIGURIA

L.R. 3 GENNAIO 2007, n. 1

MARCHE

L.R. 10 NOVEMBRE 2009 n. 27

TOSCANA

L.R. 7 FEBBRAIO 2005, n. 28

SARDEGNA

L.R. 18 MAGGIO 2006, n. 5

LAZIO

L.R. 29 NOVEMBRE 2006, n. 21

ABRUZZO

L.R. 16 LUGLIO 2008, n. 11

 

 

IL TITOLO AUTORIZZATIVO PER LA SOMMINISTRAZIONE TEMPORANEA

 

Per quanto concerne la somministrazione di alimenti e bevande in occasione di manifestazioni pubbliche, in considerazione del fatto che trattasi di una attività non permanente, ma svolta solo ed esclusivamente per la durata della manifestazione stessa, è necessario riferirsi alle specifiche norme regionali che disciplinano l’attività temporanea.

In occasione di manifestazioni a carattere religioso, benefico, solidaristico, sociale o politico (cfr. articolo 41, decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35), o di fiere, feste, sagre, mercati o di altre riunioni straordinarie di persone, l'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande è soggetta, di regola, secondo quanto disposto dalle specifiche leggi regionali,  a SCIA da presentare preventivamente al Comune in cui l'attività si svolge, ai sensi dell'articolo 19, legge n. 241 del 1990. Nelle zone sottoposte a tutela, l'attività temporanea, di regola, è, invece soggetta ad autorizzazione rilasciata dal Comune territorialmente competente.

 

 

DECRETO-LEGGE 9 febbraio 2012, n. 5

Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo. convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n. 35

 

Articolo 41

Semplificazione in materia di somministrazione temporanea di alimenti

e bevande

 

  1. L'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e  culturali  o  eventi  locali  straordinari,  e'   avviata   previa segnalazione certificata di inizio attività priva  di  dichiarazioni asseverate ai sensi dell'articolo 19 della legge 7  agosto  1990,  n. 241,  e  non  e'  soggetta  al  possesso   dei   requisiti   previsti dall'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.

 

 

L'attività temporanea può essere esercitata soltanto per il periodo di svolgimento delle manifestazioni e per i locali o luoghi pubblici cui si riferiscono, e se il richiedente risulta in possesso dei soli requisiti morali, o se designa un responsabile in possesso dei medesimi requisiti, incaricato di seguire direttamente lo svolgimento della manifestazione, è necessario, inoltre, il rispetto delle norme igienico-sanitarie ed in materia di sicurezza.

Non è invece richiesto il possesso dei requisiti professionali, di cui all’articolo 71, decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.

Alcune leggi regionali, in particolare, vietano in maniera specifica la somministrazione di bevande alcoliche o superalcoliche in relazione a esigenze di interesse pubblico. Il divieto di somministrazione di bevande alcoliche o superalcoliche può essere:
a) permanente o temporaneo;

b) adottato come disposizione generale per tutti gli esercizi di una determinata area del territorio comunale ovvero come prescrizione data ai sensi dell’articolo 9 del r.d. 773/1931;
c) adottato in occasione di particolari eventi o manifestazioni o anche in determinate fasce orarie per prevenire conseguenze dannose derivanti dall’assunzione di alcolici e superalcolici.

Per tale motivo, è sempre necessario verificare attentamente il disposto delle leggi regionali di riferimento.

 

LA SOMMINISTRAZIONE DI ALCOLICI

 

A livello nazionale, invece, la somministrazione di bevande alcoliche è disciplinata, almeno per certi aspetti, di carattere operativo, dalla legge 30 marzo 2001, n. 125, recante “legge quadro in materia di alcol e problemi alcolcorrelati”.

In particolare, l’articolo 14-bis, ai commi 1 e 2, stabilisce che:

 

articolo 14-bis

VENDITA E SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE IN AREE PUBBLICHE

 

1.La somministrazione di alcolici e il loro consumo sul posto, dalle ore 24 alle ore 7, possono essere effettuati esclusivamente negli esercizi muniti della licenza prevista dall’articolo 86, comma 1, TULPS.

2.Chiunque vende o somministra alcolici su spazi o aree pubblici diversi dalle pertinenze degli esercizi di cui al comma 1 dalle ore 24 alle ore 7, fatta eccezione per la vendita e la somministrazione di alcolici effettuate in occasione di fiere, sagre, mercati o altre riunioni straordinarie di persone ovvero in occasione di manifestazioni in cui si promuovono la produzione o il commercio di prodotti tipici locali, previamente autorizzate, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 2000 a € 12000. ...... Per le violazioni di cui al presente comma è disposta anche la confisca della merce e delle attrezzature.

 

E’ quindi evidente come, nell’ambito di fiere, sagre, mercati o altre riunioni straordinarie di persone ovvero in occasione di manifestazioni in cui si promuovono la produzione o il commercio di prodotti tipici locali, la somministrazione di bevande alcoliche non possa essere, in genere, limitata o vietata, con particolare riguardo alla fascia oraria notturna, dalle 24 alle 7, ad eccezione di più pregnanti disposizioni regionali, sulle quali, peraltro, possono anche sorgere dubbi sulla legittimità costituzionale, stante l’approvazione successiva delle modifiche del comma 2, dell’articolo 14-bis.

Resta, comunque, salvo il divieto, previsto dall’articolo 30, decreto legislativo n. 114/1998, in combinato disposto con l’articolo 176, regolamento TULPS, di vendere su aree pubbliche, e quindi anche durante le manifestazioni pubbliche, bevande alcoliche di qualsiasi gradazione diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi .....secondo le consuetudini commerciali e da trasportarsi fuori del locale di vendita, purchè la quantità contenuta nei singoli recipienti non sia inferiore a 0,2 litri per le bevande superalcoliche e a 0,33 litri per le altre.

 

 

LA SOMMINISTRAZIONE DI ALCOLICI AI MINORI

 

Di particolare interesse, per l’attività di controllo di polizia amministrativa durante le manifestazioni pubbliche, è anche l’articolo 14-ter, legge n. 125/2001, che, a seguito delle integrazioni apportate dall’articolo 12, comma 2, decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14, vieta, dal 20 febbraio 2017, la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni 18. In precedenza, il divieto era esteso solo alla vendita.

Chiunque vende bevande alcoliche ha l'obbligo di chiedere all'acquirente, all'atto dell'acquisto, l'esibizione di un documento di identità, tranne che nei casi in cui la maggiore età dell'acquirente sia manifesta.

Salvo che il fatto non costituisca reato (articolo 689, codice penale), si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.000 euro a chiunque vende (per asporto) o somministra (vendita per il consumo sul posto) bevande alcoliche ai minori di anni diciotto. Se il fatto è commesso più di una volta si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.000 euro con la sospensione dell'attività da quindici giorni a tre mesi.

 

 

Articolo 689, codice penale

Somministrazione di bevande alcooliche a minori o a infermi di mente.

L'esercente un'osteria o un altro pubblico spaccio di cibi o di bevande, il quale somministra, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, bevande alcooliche a un minore degli anni sedici, o a persona che appaia affetta da malattia di mente, o che si trovi in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di un'altra infermità, è punito con l'arresto fino a un anno.
La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi pone in essere una delle condotte di cui al medesimo comma, attraverso distributori automatici che non consentano la rilevazione dei dati anagrafici dell'utilizzatore mediante sistemi di lettura ottica dei documenti. La pena di cui al periodo precedente non si applica qualora sia presente sul posto personale incaricato di effettuare il controllo dei dati anagrafici.
Se il fatto di cui al primo comma è commesso più di una volta si applica anche la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 25.000 euro con la sospensione dell'attività per tre mesi.
Se dal fatto deriva l'ubriachezza, la pena è aumentata.
La condanna importa la sospensione dall'esercizio.

 

 

I DIVIETI DI SOMMINISTRARE BEVANDE ALCOLICHE

 

Da un punto di vista operativo, è inoltre necessario confrontarsi, durante i controlli di polizia amministrativa, con quanto stabilito dall’articolo 6, decreto legge n.117/2007, convertito in legge n. 160/2007.

Durante gli accertamenti, relativi all’attività di somministrazione nei pubblici eventi, è opportuno controllare sia le attività che si svolgono su area pubblica, nel perimetro della manifestazione, sia le attività che si svolgono all’interno degli esercizi che ruotano intorno alla manifestazione stessa, e che non sono esenti dal rispetto delle regole, solo perché non direttamente interessati dall’evento stesso.

Sussiste il divieto di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche dopo le ore 3 e il divieto di riprendere la somministrazione nelle tre ore successive, salvo che sia diversamente disposto dal Questore. Tale divieto non si applica alla vendita e somministrazione di bevande alcoliche s superalcoliche effettuate nella notte del 31 dicembre/1°gennaio e nella notte 15 agosto/16 agosto.

Soggiacciono a tale divieto:

  • Titolari e gestori di esercizi muniti di licenza rilasciata a norma dell’articolo 86, TULPS;
  • Esercizi ove si svolgono, con qualsiasi modalità, spettacoli o altre forme di intrattenimento e svago, musicali o danzanti;
  • Chiunque somministra bevande alcoliche o superalcoliche in spazi o aree pubbliche (si pensi ai banchetti o stand nelle feste di piazza o nelle fiere, o ai paninari);
  • Circoli privati.

 

L’articolo 6 prevede anche il divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 24 alle ore 6, salvo diversa disposizione del Questore.

Come sopra, anche per tale situazione, non vale la vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche effettuate nella notte del 31 dicembre/1°gennaio e nella notte 15 agosto/16 agosto.

Tale divieto si applica ai soli titolari e gestori di esercizi di vicinato, come definiti dall’articolo 4, comma 1, lettera d), decreto legislativo n. 114/1998.

 

 

 

 

 

 

ALCUNE SITUAZIONI PARTICOLARI

 

Vediamo alcuni casi pratici che, facilmente, possono rinvenirsi all’interno delle manifestazioni pubbliche che si svolgono nelle vie e nelle piazze dei nostri Comuni.

Innanzitutto, il caso dell’artigiano che effettua attività di somministrazione di bevande a base di agrumi freschi con laboratorio mobile Lemonbar su ruote, posizionato all’interno di un’area privata destinata a parcheggio, prospiciente sulla pubblica via ove accedono clienti, durante una manifestazione pubblica.

E’ legittimo che aggiunga alle bevande servite in bicchieri monouso anche superalcolici eventualmente quali norme si intendono violate?

L’artigiano, regolarmente iscritto nel registro tenuto presso la Camera di Commercio, può vendere i prodotti oggetto della propria attività, quindi, nel caso di specie, le spremute di limone: se a tali prodotti vengono aggiunte bevande alcoliche/superalcoliche come parte integrante della mistura da lui preparata, l'alcool diventa necessariamente un ingrediente di essa. Nel caso di specie, quindi, valgono le regole imposte dall’ articolo 14-bis, legge 125/2001 e dell'articolo 6, decreto legge 117/2007.

 

Come contrastare i venditori abusivi di bevande alcoliche all’interno delle manifestazioni pubbliche?

Trattandosi di vendita non autorizzata di prodotti alimentari su area pubblica, si applicheranno le sanzioni previste dall’articolo 29, decreto legislativo n. 114/98 (sanzione pecuniaria e sequestro della merce e delle attrezzature), anche nel caso in cui si tratti di aree recintate date in concessione.

Ai soggetti che vendono su area pubblica alcolici, dopo le ore 24, deve inoltre essere applicata la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 14-bis della legge n. 125 del 2001, con il sequestro ai fini della confisca, della merce e delle attrezzature utilizzate.

In entrambi i casi, non è possibile procedere al sequestro del veicolo in quanto il Ministero dello Sviluppo Economico, con diverse risoluzioni, ha affermato che lo stesso non rientra tra le attrezzature di vendita.

Se la manifestazione/evento si svolge su area privata si può ipotizzare, invece, la vendita al dettaglio di prodotti alimentari priva di SCIA, ed applicare la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 22, decreto legislativo n. 114/98, in riferimento all’articolo 7.

Anche in questo caso la vendita degli alcolici oltre le ore 24 è sanzionata ai sensi dell'articolo 6 del D.L. 117/2007 convertito in legge 160/2007.

Per quanto riguarda una ordinanza che vieti il transito e la sosta dei veicoli che trasportano le bevande alcoliche, quali punti di rifornimento degli ambulanti che vendono all'interno della manifestazione/evento, questa si potrebbe eventualmente adottare ai sensi dell'articolo 54, commi 4 e 4-bis, decreto legislativo n. 267/2000, come modificato dal decreto legge n. 14/2017, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, e la motivazione dovrebbe essere ricercata nel contrasto dell'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, di abusivismo e di violenza legata all'abuso di alcool. Sanzione: articolo 7-bis, decreto legislativo n. 267/2000.