Le nuove diposizioni della Regione Piemonte contro taxi e NCC abusivi

20.09.2015 21:31

Le nuove diposizioni della Regione Piemonte contro taxi e NCC abusivi

 

di Marco Massavelli

Vice Comandante Polizia Municipale Druento (TO)

 

Il Consiglio Regionale del Piemonte interviene in materia di abusivismo nei servizi di trasporto pubblico non di linea su strada, e, con la legge regionale n. 14 del 6 luglio 2015 apporta modifiche alla legge regionale 23 febbraio 1995, n. 24, al fine di limitare appunto il proliferare di servizi non regolari.

La legge regionale 24/95, in particolare, disciplina le competenze della Regione nel settore del trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea su strada ai sensi della legge 15 gennaio 1992. n. 21.
Si intendono come tali i servizi che provvedono al trasporto collettivo od individuale di persone, con funzione complementare ed integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea e che vengono effettuati, a richiesta dei trasportati o del trasportato in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.
Costituiscono servizi pubblici non di linea su strada:
a) il servizio di taxi con autovettura, motocarrozzetta e veicoli a trazione animale;
b) il servizio di noleggio con conducente e autovettura, motocarrozzetta e veicoli a trazione animale. Al fine di limitare, o ancora meglio, eliminare, ogni forma di attività di trasporto di persone non autorizzato, con particolare riguardo a servizi quali quelli offerti da UBER, la legge regionale 14/2015 ha introdotto un nuovo articolo 1bis, rubricato “Esclusività del servizio di trasporto”, il quale ha previsto, in un unico comma, che:

 

1. Il servizio di trasporto di persone, che prevede la chiamata, con qualunque modalità effettuata, di un autoveicolo con l'attribuzione di corresponsione economica, può essere esercitato esclusivamente dai soggetti che svolgono il servizio di cui all'articolo 1, comma 3, lettere a) e b).

 E, cioè, come già evidenziato:

a) il servizio di taxi con autovettura, motocarrozzetta e veicoli a trazione animale;
b) il servizio di noleggio con conducente e autovettura, motocarrozzetta e veicoli a trazione animale.

Per cui, l’attività di trasporto di persone a titolo oneroso, a seguito di richiesta del cliente, non può essere effettuato da soggetti che non abbiano già specifica autorizzazione per svolgere le attività di taxi o noleggio con conducente: quindi, il servizio UBER, se svolto senza specifica autorizzazione, non è regolare.

I servizi taxi e noleggio con conducente sono disciplinati da:

  • Normativa nazionale: codice della strada; legge 15 gennaio 1992, n. 21.
  • Normativa regionale: per la Regione Piemonte, la legge regionale 23 febbraio 1995, n. 24, e successive modifiche e integrazioni.
  • I regolamenti comunali.

In particolare, per quanto riguarda la disciplina regionale piemontese, i Comuni stabiliscono il numero dei veicoli necessari all'espletamento dei servizi, distinti per il servizio di taxi e di noleggio nel rispetto della metodologia predisposta.

Con riferimento alle delimitazioni territoriali, la Provincia di Torino, ora Città Metropolitana, opera distinzioni fra l'area metropolitana torinese, l'ambito territoriale relativo all'aeroporto "Citta' di Torino" e il restante territorio di competenza.

Le Province piemontesi avrebbero dovuto predisporre un
Regolamento tipo sull'esercizio dei servizi pubblici non di linea, definito nel rispetto di quanto previsto dalla legge 21/1992, dalla disciplina regionale e dalla normativa vigente in materia.

I Comuni avrebbero dovuto adottare il proprio Regolamento sull'esercizio dei servizi pubblici non di linea in conformità al Regolamento provinciale.

Da un punto di vista strettamente operativo, ci si deve riferire all’articolo 6, legge regionale 24/95, debitamente modificato dalla legge 14/2015, per adeguarlo alle nuove disposizioni.

L’articolo 6 tratta della “Vigilanza e sanzioni”: la vigilanza sull'esercizio dei servizi pubblici non di linea, taxi e noleggio con conducente, compete ai funzionari dei Comuni e delle Province all'uopo incaricati fatte salve le disposizioni di competenza del Ministero dei Trasporti in materia di sicurezza ai sensi della normativa vigente.

Dal punto di vista sanzionatorio è previsto che:

  • Il mancato rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 21/1992, comporta la sospensione, da uno a sei mesi, della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio.

L’articolo 2, comma 2, prevede che all’interno delle aree comunali o comprensoriali, la prestazione del servizio taxi sia obbligatoria.

 

  • La legge regionale 14/2015 ha introdotto il nuovo comma 2bis, all’articolo 6, prevedendo che il mancato rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1 bis comporta l'applicazione delle sanzioni previste agli articoli 85 e 86 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada). Per cui chiunque svolga servizio di trasporto di persone, che prevede la chiamata, con qualunque modalità effettuata, di un autoveicolo con l'attribuzione di corresponsione economica, senza svolgere già servizio di taxi o noleggio con conducente, soggiace alle sanzioni previste dagli articoli 85 e 86, codice della strada.

 

Articolo 85, codice della strada

Servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone


1. Il servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone è disciplinato dalle leggi specifiche che regolano la materia.
2. Possono essere destinati ad effettuare servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone:
a) i motocicli con o senza sidecar;
b) i tricicli;
b-bis) i velocipedi
c) i quadricicli;
d) le autovetture;
e) gli autobus;
f) gli autoveicoli per trasporto promiscuo o per trasporti specifici di persone;
g) i veicoli a trazione animale.
3. La carta di circolazione di tali veicoli è rilasciata sulla base della licenza comunale d'esercizio.
4. Chiunque adibisce a noleggio con conducente un veicolo non destinato a tale uso ovvero, pur essendo munito di autorizzazione, guida un'autovettura adibita al servizio di noleggio con conducente senza ottemperare alle norme in vigore, ovvero alle condizioni di cui all'autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 169,00 ad Euro 679,00 e, se si tratta di autobus, da Euro 422,00 ad Euro 1.695,00. La violazione medesima importa la sanzione amministrativa della sospensione della carta di circolazione per un periodo da due a otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
4-bis. Chiunque, pur essendo munito di autorizzazione, guida un veicolo di cui al comma 2 senza ottemperare alle norme in vigore ovvero alle condizioni di cui all'autorizzazione medesima e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 84,00 a euro 332,00. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione e dell'autorizzazione, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

 

 

 

PRONTUARIO VIOLAZIONE ART. 85, C.D.S.

 

Noleggio con conducente di veicolo non adibito a tale uso

Norma violata art. 85 c. 4, codice della strada

 

Adibiva a noleggio con conducente il veicolo sopra indicato benché non destinato a tale uso. Risultava infatti, in base alle indicazioni della carta di circolazione, che il veicolo doveva essere adibito a ... (indicare uso). Nella circostanza veniva accertato il trasporto di persone così identificate ... (generalità di qualche passeggero).

 

 

 Sanzione amministrativa:

Autobus: da € 422,00 a € 1695,00 – P.M.R. entro 60 gg: € 422,00 – P.M.R. entro 5 gg: € 295,40

Altri veicoli: da € 169,00 a  679,00 – P.M.R. entro 60 gg.: € 169,00 – P.M.R. entro 5 gg.: € 118,30

 

Sanzione amministrativa accessoria: sospensione della carta di circolazione da 2 a 8 mesi

Si applicano le disposizioni previste dal codice della strada, Titolo VI, in particole art. 217.

La sospensione della carta di circolazione comporta il fermo amministrativo del veicolo per uguale durata.

 

 

 

 

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Articolo 86, codice della strada

Servizio di piazza con autovetture con conducente o taxi

 

1. Il servizio di piazza con autovetture con conducente o taxi è disciplinato dalle leggi specifiche che regolano il settore.
2. Chiunque, senza avere ottenuto la licenza prevista dall'articolo 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, adibisce un veicolo a servizio di piazza con conducente o a taxi e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.775,00 a euro 7.101,00. Dalla violazione conseguono le sanzioni amministrative accessorie della confisca del veicolo e della sospensione della patente di guida da quattro a dodici mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Quando lo stesso soggetto e' incorso, in un periodo di tre anni, in tale violazione per almeno due volte, all'ultima di esse consegue la sanzione accessoria della revoca della patente. Le stesse sanzioni si applicano a coloro ai quali e' stata sospesa o revocata la licenza.
3. Chiunque, pur essendo munito di licenza, guida un taxi senza ottemperare alle norme in vigore ovvero alle condizioni di cui alla licenza e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 84,00 a euro 332,00.

 

 

PRONTUARIO VIOLAZIONE ART. 86, C.D.S.

 

Servizio taxi senza il prescritto titolo

Norma violata: art. 86 c. 2, codice della strada

 

Adibiva a servizio taxi il veicolo indicato senza avere la licenza (o con licenza revocata o sospesa). La patente di guida è ritirata e sarà inviata alla prefettura-UTG di … Il veicolo, di cui viene trattenuto il documento di circolazione, è sottoposto a sequestro come da apposito verbale e affidato, con segnalazione visibile del suo stato di sequestro, a … (generalità del custode) che lo custodirà presso … (indicare luogo di custodia).

 

Sanzione amministrativa: essendo prevista la confisca del veicolo non è ammesso il pagamento in misura ridotta. Il verbale deve essere inviato entro 10 giorni al prefetto del luogo della commessa violazione.

Sanzioni amministrative accessorie:

                          sospensione patente da 4 a 12 mesi

                         Alla seconda violazione in un triennio consegue la revoca della patente

 

                         sequestro amministrativo del veicolo finalizzato alla confisca

I provvedimenti relativi all'accertamento e all'applicazione della sanzione della sospensione, da uno a sei mesi, della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio, sono adottati dal Sindaco del Comune che ha rilasciato la licenza o l'autorizzazione relativa.
Per quanto riguarda le sanzioni, a parte le particolari disposizioni previste dal codice della strada per le violazioni alle sue disposizioni (articoli 85 e 86), occorre fare riferimento alle leggi vigenti in materia, e al Titolo VI della legge regionale 1/1986.