Le nuove regole sulle indicazioni obbligatorie nelle etichette dei prodotti alimentari
di Marco Massavelli
Commissario Settore Operativo – Nucleo Operativo Territoriale Polizia Locale Rivoli (TO)
Con il decreto legislativo 15 settembre 2017 n. 145, pubblicato sulla G.U. 7 ottobre 2017 n. 235, il Legislatore nazionale, in attuazione della Legge di delegazione europea 2015 (legge 12 agosto 2016, n. 170), ha previsto la disciplina dell'indicazione obbligatoria nell'etichetta della sede e dell'indirizzo dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento.
In particolare, l’articolo 5, legge n. 170/2016, delegava il Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, e della direttiva 2011/91/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare.
Nell'esercizio della delega il Governo doveva seguire i seguenti principi e criteri direttivi specifici: a) prevedere, previo svolgimento della procedura di notifica prevista dalla vigente normativa europea, l'indicazione obbligatoria nell'etichetta della sede e dell'indirizzo dello stabilimento di
produzione o, se diverso, di confezionamento, al fine di garantire una corretta e completa informazione al consumatore e una migliore e immediata rintracciabilita' dell'alimento da parte degli organi di controllo, anche per una piu' efficace tutela della salute, nonche' gli eventuali casi in cui tale indicazione possa essere alternativamente fornita mediante diciture, marchi o codici equivalenti, che consentano comunque di risalire agevolmente alla sede e all'indirizzo dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento;
b) fatte salve le fattispecie di reato vigenti, adeguare il sistema sanzionatorio nazionale per le violazioni amministrative delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 1169/2011 ai relativi atti di esecuzione e alle disposizioni nazionali, individuando sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravita' della violazione, demandando la competenza per l'irrogazione delle sanzioni amministrative allo Stato al fine di disporre di un quadro sanzionatorio di riferimento unico e di consentirne l'applicazione uniforme a livello nazionale, con l'individuazione, quale autorita' amministrativa competente, del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, evitando sovrapposizioni con altre autorita', fatte salve le competenze spettanti ai sensi della normativa vigente all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato nonche' quelle degli organi preposti all'accertamento delle violazioni.
Sulla scorta delle suddette direttive, che cosa prevede il decreto legislativo n. 145/2017, con particolare riguardo agli aspetti di maggior interesse operativo?
Innanzitutto, i prodotti alimentari preimballati destinati al
consumatore finale o alle collettivita’ devono riportare sul preimballaggio o
su un’etichetta ad esso apposta l’indicazione della sede dello stabilimento di
produzione o, se diverso, di confezionamento, fermo restando quanto disposto
dagli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) n. 1169/2011.
I prodotti alimentari preimballati destinati alle collettivita’ per essere
preparati, trasformati, frazionati o tagliati, nonche’ i prodotti preimballati
commercializzati in una fase precedente alla vendita al consumatore finale,
possono riportare la suddetta indicazione sui documenti commerciali, purche’
tali documenti accompagnino l’alimento cui si riferiscono o siano stati inviati
prima o contemporaneamente alla consegna.
La sede dello
stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, e’ identificata
dalla localita’ e dall’indirizzo dello stabilimento.
L’indirizzo della sede dello stabilimento puo’ essere omesso qualora
l’indicazione della localita’ consenta l’agevole e immediata identificazione
dello stabilimento.
L’indicazione della sede dello stabilimento di produzione puo’ essere omessa
nel caso in cui:
a) la sede dello stabilimento di produzione, o se diverso, di confezionamento
coincida con la sede gia’ indicata in etichetta ai sensi dell’articolo 9,
paragrafo l, lettera h), del regolamento (UE) n. 1169/2011;
b) i prodotti alimentari preimballati riportino il marchio di identificazione
di cui al regolamento n. (CE) 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 29 aprile 2004 o la bollatura sanitaria ai sensi del regolamento (CE) n.
854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004; c) il
marchio contenga l’indicazione della sede dello stabilimento.
Nel caso in cui l’operatore del settore alimentare (OSA) responsabile dell’informazione sugli alimenti dispone di piu’ stabilimenti, e’ consentito indicare tutti gli stabilimenti purche’ quello effettivo sia evidenziato mediante punzonatura o altro segno.
L’indicazione della sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento e’ riportata in etichetta secondo le modalita’ di presentazione delle indicazioni obbligatorie stabilite dall’articolo 13 del regolamento (UE) n. 1169/2011.
Da un punto di vista sanzionatorio, il decreto legislativo n. 145/2017 prescrive le seguenti violazioni amministrative (per le quali si applicano le regole generali previste dalla legge n. 689/81):
Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, essendovi tenuto per legge, non riporta sul preimballaggio o su un’etichetta a esso apposta o sui documenti commerciali l’indicazione della sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento dei prodotti alimentari preimballati, e’ soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.000 euro a 15.000 euro.
Il pagamento in misura ridotta entro sessanta giorni è di 4.000 euro (il doppio del minimo edittale, più favorevole rispetto a 1/3 del massimo – articolo 16, legge n. 689/81);
Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, essendovi tenuto per legge, nel caso in cui l’impresa disponga di piu’ stabilimenti, non evidenzia quello effettivo mediante punzonatura o altro segno e’ soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.000 euro a 15.000 euro.
Il pagamento in misura ridotta entro sessanta giorni è di 4.000 euro (il doppio del minimo edittale, più favorevole rispetto a 1/3 del massimo – articolo 16, legge n. 689/81);
Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, essendovi tenuto per legge, non riporta in etichetta l’indicazione della sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, secondo le modalita’ di presentazione delle indicazioni obbligatorie stabilite dall’articolo 13 del regolamento (UE) n. 1169/2011 e’ soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 euro a 8.000 euro.
Il pagamento in misura ridotta entro sessanta giorni è di 2.000 euro (il doppio del minimo edittale, più favorevole rispetto a 1/3 del massimo – articolo 16, legge n. 689/81).
Il Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e’ designato quale autorità competente all’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo n. 145/2017.
Restano ferme le competenze spettanti, ai sensi della normativa vigente, agli organi preposti all’accertamento delle violazioni.
Per cui, nel caso in cui, durante un sopralluogo di polizia amministrativa, all’interno di un esercizio commerciale, si accertino le violazioni suindicate, non sarà possibile contestare immediatamente la violazione al trasgressore, ma sarà necessario inviare il verbale di accertamento dei fatti, redatto a norma dell’articolo 13, legge n. 689/81, unitamente alla documentazione fotografica dei prodotti “incriminati” al Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l’applicazione della prescritta sanzione amministrativa.
Il pagamento delle somme dovute per le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto e’ effettuato presso le Tesorerie dello Stato territorialmente competenti su apposito capitolo del capo XVII dello stato di previsione dell’entrata del bilancio dello Stato.
Il 50 per cento dei proventi derivanti dal pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie affluiti sul capitolo dell’entrata del bilancio statale e’ riassegnato, per una quota pari al 35 per cento, ad un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e, per una quota del 15 per cento, ad un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della salute, per il miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia delle attivita’ di controllo e di vigilanza dei predetti Ministeri.Quindi, nessun provento è destinato ai Comuni, anche nel caso in cui ad accertare le violazioni sia la Polizia Locale.
Le regole previste dal decreto legislativo n. 145/2017 non sono applicabili ai prodotti alimentari preimballati, in conformita’ alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, legalmente fabbricati o commercializzati in un altro Stato membro dell’Unione europea o in Turchia o fabbricati in uno Stato membro dell’Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell’Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE).
Per cui, le disposizioni previste dal decreto legislativo n. 145/2017, comprese quelle sanzionatorie sono applicabili esclusivamente ai prodotti alimentari preimballati, fabbricati o commercializzati in Italia.
Le disposizioni del decreto legislativo n. 145/2017 si applicheranno a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, e cioè a decorrere dal 5 aprile 2018.
Gli alimenti immessi sul mercato o etichettati in difformità dalle regole stabilite dalle nuove disposizioni entro il 5 aprile 2018 possono essere commercializzati fino all’esaurimento delle scorte dei predetti alimenti: sarà opportuno, quindi, che gli agenti operanti verifichino con attenzione le indicazioni di produzione e commercializzazione dei prodotti indicati nelle prescritte etichette.
Ovviamente sono abrogate le disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, che riguardano l’indicazione della sede dello stabilimento di fabbricazione o di confezionamento dei prodotti alimentari preconfezionati destinati al consumatore.