Lo straniero non accompagnato da patente di guida

06.04.2013 08:14

Straniero non accompagnato da patente di guida estera che dichiara di esserne in possesso: si applica l'articolo 116, comma 15 (come modificato dal 19 gennaio 2013, con il d.lgs. 59/2011) per il reato di guida senza patente

Corte di Cassazione Penale sez. IV 21.12.2012 n. 49823

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Tribunale di Velletri ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in epigrafe in ordine al reato di cui all'art. 116 comma 13 del codice della strada.

2. L'imputato ha presentato appello, qualificato come ricorso per cassazione.

Il gravame propone quattro motivi.

2.1 Mancata verifica presso l'autorità bosniaca della titolarità di permesso di condurre. Si richiede, per l'effetto, pronunzia di proscioglimento.

2.2 Mancata valutazione del legittimo impedimento addotto dal difensore nell'udienza del primo febbraio 2012, afferente ad altri impegni professionali.

2.3 Violazione del principio di immutabilità del giudice.

Nell'udienza del primo febbraio è intervenuto un giudice che ha dichiarato la contumacia ed ha ammesso le prove, mentre la sentenza è stata emessa il 29 febbraio 2012 da altro giudice.

2.4 Eccessività della pena.

3. Il ricorso è manifestamente infondato.

3.1 La sentenza impugnata considera che la polizia giudiziaria operante ha sorpreso l'imputato alla guida di un autocarro, senza che fosse munito della prescritta patente di guida. Anche le indagini presso la banca dati del Ministero dell'interno e presso quella della motorizzazione civile hanno dato esito negativo. Correttamente se ne è desunta la commissione della violazione; mentre il ricorrente si limita ad evocare genericamente la possibilità che esista il permesso di guida bosniaco.

3.2 L'impedimento dedotto non è stato documentato, alla stregua della richiesta che lo stesso difensore ha allegato in copia al ricorso e che si rinviene in atti. Infatti, non è stata fornito nessun supporto documentale all'istanza, sicchè con ragione essa non è stata accolta.

3.3. Contrariamente a quanto dedotto, le udienze dell'1 e 29 febbraio 2012 sono state tenute dal giudice OMISSIS che ha ammesso ed assunto le prove ed ha altresì emesso la decisione. Dunque, non si configura alcun mutamento del giudice.

3.4 Il tema della congruità della pena attiene al merito e non può essere esaminato nella sede di legittimità.

Il gravame è quindi inammissibile. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di Euro 1.000 a titolo di sanzione pecuniaria, non emergendo ragioni di esonero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali