Ludopatia e distanze dai luoghi sensibili: legge e giurisprudenza a confronto

15.02.2020 11:59

Dott. Marco Massavelli

Vice Comandante Polizia Locale Giaveno (TO)

 

 

Una questione di particolare rilevanza operativa dell’ultimo periodo, come evidenziano i numerosi interventi della giurisprudenza amministrativa dei TAR e del Consiglio di Stato è il rilascio, o il diniego, di autorizzazione alla installazione di videolottery in specifici locali, per l’esistenza di un c.d. luogo sensibile entro il raggio di distanza (oscillante fra i 300 e i 500 metri) da determinati luoghi sensibili, individuati dalla legislazione regionale.

L’intervento del Consiglio di Stato, con la sentenza 19 dicembre 2019, n. 8563, ci consente di presentare alcune riflessioni operative, a margine della disciplina nazionale di riferimento.

Il Ministero dell’Interno, con circolari, prot. 557/PAS/U/003881/12001(1), del 19 marzo 2018 e  prot. 557/PAS/U/007081/12001(1), del 21 maggio 2018, in relazione al rilascio delle licenze, ex articolo 88, TULPS, per l’esercizio di attività di raccolta di scommesse, di sale giochi con apparecchi VLT e sale bingo, ha fornito importanti delucidazioni operative, in merito alla verifica delle distanze minime da luoghi sensibili previste dalla normativa regionale e/o locale: infatti, anche le Questure, competenti al rilascio delle licenze ex articolo 88, TULPS, sono obbligate a tenere conto della disciplina regionale o locale in tema di distanze minime da luoghi qualificati come “sensibili”.

 

 

Competenze di Questura e Comune

 

In particolare, da un punto di vista operativo, al privato aspirante alla licenza ex articolo 88, TULPS, al momento della presentazione dell’istanza, spetta attestare, ai sensi dell’articolo 47, D.P.R. n. 445/2000, il rispetto delle distanze minime stabilite da legge e da regolamenti regionali o da regolamenti del Comune: tale attestazione si aggiunge all’autocertificazione della conformità dei locali di esercizio alla vigente normativa in materia di urbanistica, edilizia, igiene, sanità e polizia urbana, nonché quella attinente alla destinazione d’uso dell’immobile.

Avviato il procedimento, il Questore provvede alla verifica delle dichiarazioni presentati, secondo le disposizioni degli articoli 71 e 72, D.P.R. n. 445/2000, chiedendo al Comune territorialmente competente in relazione al luogo ove si trova il locale interessato, di procedere al controllo della dichiarazione, esprimendosi in merito al rispetto delle distanze dai luoghi sensibili, prescritte dalla normativa regionale e/o locale: il Comune rappresenta, quindi,  l’unica Autorità titolata ad effettuare la misurazione delle distanze.

Nel caso in cui il Comune attesti la conformità del locale in relazione alle previsioni in tema di distanze minime, il Questore, nel caso in cui sussistano tutti gli altri requisiti previsti dalla legge, rilascia la licenza.

In calce alla licenza non è più necessario inserire la dicitura con la quale si mette in evidenza che la licenza medesima viene rilasciata ai soli fini di pubblica sicurezza, facendo salve le limitazioni imposte da norme di legge statale, regionale o da regolamenti comunali.

Al contrario, nell’eventualità in cui il Comune rilevi il mancato rispetto delle distanze minime dai luoghi sensibili, come individuati dalle disposizioni regionale e/o locali, il Questore è obbligato al rigetto dell’istanza di autorizzazione.

Tali disposizioni impartite dalla prassi amministrativa si applicano esclusivamente alle nuove richieste di autorizzazione, e ai procedimenti amministrativi la cui istruttoria era ancora in corso alla data della circolare del 19 marzo 2018.

Per “nuove autorizzazioni” devono intendersi quelle relative a nuove aperture di esercizi, riferendo il concetto di “nuova apertura” alla predisposizione, in senso fisico-materiale, dei locali ove viene effettivamente collocato l’esercizio stesso, non rientrando, invece, sotto l’ambito di applicazione delle disposizioni ministeriali, i procedimenti autorizzatori concernenti variazioni della titolarità di sale già in esercizio alla data del 19 marzo 2018.

 

 

Criteri per il calcolo delle distanze

 

Da un punto di vista operativo, prendendo spunto dall’intervento del Consiglio di Stato del 19 dicembre 2019, si evidenzia come il calcolo della distanza dai luoghi sensibili possa essere effettuato secondo criteri diversi, stabiliti dalla disciplina regionale e/o locale, tra i quali, quelli maggiormente utilizzati dalla normativa sono quello del “percorso pedonale più breve”, ma anche quello del “raggio in linea d’aria”, dovendosi intendere per “raggio”, il segmento determinato quale distanza fra l’accesso principale sulla via pubblica relativo al centro di attività e l’accesso principale sulla via pubblica del luogo sensibile più vicino. 

La Corte Costituzionale ha ritenuto, in più occasioni (Corte Cost. 11.5.2017, n. 108), che le disposizioni sui limiti di distanza imposti alle sale da gioco dai luoghi sensibili siano dirette al perseguimento di finalità, anzitutto, di carattere “socio-sanitario” e anche di finalità attinenti al “governo del territorio”, sotto i profili della salvaguardia del contesto urbano. 

I poteri in questione incidono, dunque, in netta prevalenza, in materie oggetto di potestà legislativa concorrente, nelle quali la Regione, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, Cost., può legiferare nel rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale. 

 

 

 

La disciplina nazionale sulla ludopatia

 

Dalla legislazione nazionale si ricava il principio della necessaria pianificazione della distribuzione sul territorio delle sale da gioco, allo scopo di contenere e contrastare il fenomeno della ludopatia.

L'articolo 7, comma 10, decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante “Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute”, convertito, con modificazioni, in legge 8 novembre 2012, n. 189, ha previsto la progressiva ricollocazione dei punti della rete fisica di raccolta del gioco praticato mediante slot machines, ubicate in prossimità di luoghi sensibili, individuati negli istituti di istruzione primaria e secondaria, nelle strutture sanitarie e ospedaliere, nei luoghi di culto e nei centri socio-ricreativi e sportivi.

 

Articolo 7 (stralcio)

 

 

Disposizioni in materia di vendita di prodotti del tabacco, misure di

prevenzione per contrastare la ludopatia e per  l'attivita'  sportiva

non agonistica

 

  4. Sono vietati messaggi  pubblicitari  concernenti  il  gioco  con vincite in denaro nel corso di trasmissioni televisive o radiofoniche e di rappresentazioni  teatrali  o  cinematografiche  rivolte  ai minori e nei trenta minuti precedenti e successivi alla  trasmissione delle stesse. E' altresi' vietata, in qualsiasi forma, la pubblicita' sulla stampa quotidiana e periodica destinata ai minori e nelle  sale cinematografiche in occasione della proiezione di film destinati alla visione dei minori. Sono altresi'  vietati  messaggi  pubblicitari concernenti il gioco con vincite  in  denaro  su  giornali,  riviste, pubblicazioni,  durante  trasmissioni  televisive   e   radiofoniche, rappresentazioni cinematografiche e teatrali,  nonche'  via  internet nei quali si evidenzi anche solo uno dei seguenti elementi: 

  a) incitamento al gioco ovvero esaltazione della sua pratica; 

  b) presenza di minori; 

  c) assenza di formule di avvertimento  sul  rischio  di  dipendenza dalla pratica del gioco, nonche' dell'indicazione della possibilita' di consultazione di note informative sulle  probabilita'  di  vincita pubblicate sui siti istituzionali dell'Amministrazione  autonoma  dei monopoli di Stato e, successivamente alla sua incorporazione ai sensi della legislazione vigente, dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nonche' dei singoli concessionari ovvero disponibili presso  i  punti di raccolta dei giochi. 

4-bis. La pubblicita' dei giochi che prevedono vincite in denaro deve  riportare  in  modo  chiaramente  visibile  la  percentuale  di probabilita'  di  vincita  che  il  soggetto  ha  nel  singolo  gioco pubblicizzato. Qualora la stessa percentuale non sia  definibile,  e' indicata la percentuale storica  per  giochi  similari.  In  caso  di violazione, il soggetto proponente e' obbligato a ripetere la  stessa pubblicita'  secondo  modalita',  mezzi  utilizzati  e  quantita'  di annunci identici alla campagna  pubblicitaria  originaria,  indicando nella stessa i requisiti previsti dal presente  articolo  nonche'  il fatto che la pubblicita' e' ripetuta per violazione  della  normativa di riferimento.

5. Formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla  pratica di giochi con vincite in denaro, nonche' le relative probabilita'  di vincita devono altresi' figurare sulle schedine ovvero sui  tagliandi di tali giochi. Qualora l'entita' dei dati da riportare sia  tale da non potere essere contenuta  nelle  dimensioni  delle  schedine ovvero dei tagliandi, questi ultimi devono recare l'indicazione della possibilita' di consultazione di note informative sulle  probabilita' di vincita pubblicate  sui  siti istituzionali  dell'Amministrazione autonoma  dei  monopoli  di  Stato  e,   successivamente   alla   sua incorporazione, ai sensi della legislazione vigente, dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nonche' dei singoli  concessionari  e disponibili presso i  punti  di  raccolta  dei  giochi.  Le  medesime formule di avvertimento devono essere applicate sugli  apparecchi  di cui all'articolo 110, comma 6, lettera  a),  del  testo  unico  delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno  1931, n. 773, e successive modificazioni; le stesse formule  devono  essere riportate su apposite targhe esposte nelle aree ovvero nelle sale  in cui sono installati i videoterminali di cui all'articolo  110,  comma 6, lettera b), del predetto testo unico di cui al  regio  decreto  n. 773 del 1931, nonche' nei punti di vendita in cui  si  esercita  come attivita' principale l'offerta di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi. Tali formule  devono  altresi'  comparire  ed essere chiaramente leggibili all'atto di  accesso  ai  siti  internet destinati all'offerta di giochi con vincite in denaro. Ai fini delpresente comma, i gestori di sale da gioco e di esercizi  in  cui  vi sia offerta  di  giochi  pubblici,  ovvero  di  scommesse  su eventi sportivi, anche ippici,  e  non  sportivi,  sono  tenuti  a  esporre, all'ingresso e  all'interno  dei  locali,  il  materiale  informativo predisposto dalle aziende sanitarie locali, diretto a  evidenziare  i rischi correlati al gioco e a segnalare la  presenza  sul  territorio dei servizi di assistenza pubblici e  del  privato  sociale  dedicati alla cura e al reinserimento  sociale  delle  persone  con  patologie correlate alla G.A.P. 

6. Il committente del messaggio pubblicitario di cui al comma  4  e il proprietario del mezzo con cui il medesimo messaggio pubblicitario e' diffuso sono  puniti  entrambi  con  una  sanzione  amministrativa pecuniaria da centomila a cinquecentomila euro. L'inosservanza  delle disposizioni  di  cui  al  comma  5  e'  punita  con   una   sanzione amministrativa pecuniaria pari  a  cinquantamila  euro  irrogata  nei confronti del concessionario; per le violazioni di cui  al  comma  5, relative agli apparecchi di cui al  citato  articolo  110,  comma  6, lettere a) e b), la stessa  sanzione  si  applica  al  solo  soggetto titolare della sala o del  punto  di  raccolta  dei  giochi;  per  le violazioni nei punti di vendita in cui  si  esercita  come  attivita' principale l'offerta di scommesse, la sanzione si applica al titolare del punto vendita, se diverso dal concessionario. Per le attivita' di contestazione degli illeciti, nonche' di irrogazione  delle  sanzioni e' competente l'Amministrazione autonoma dei monopoli  di  Stato  e, successivamente alla sua incorporazione, ai sensi della  legislazione vigente, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, che  vi  provvede  ai sensi  della  legge  24  novembre  1981,   n.   689,   e   successive modificazioni. 

7. Le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6 hanno efficacia dal  1° gennaio 2013. 

8. Ferme restando in ogni caso le disposizioni di cui  all'articolo 24, commi 20, 21 e 22,  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011 n. 111, e' vietato ai minori  di  anni  diciotto  l'ingresso nelle  aree destinate al gioco con vincite in denaro  interne  alle  sale  bingo,

nonche' nelle aree  ovvero  nelle  sale  in  cui  sono  installati  i videoterminali di cui all'articolo 110,  comma  6,  lettera  b),  del testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, e nei  punti  di vendita in cui  si  esercita  come  attivita'  principale  quella  di scommesse su eventi  sportivi,  anche  ippici,  e  non  sportivi.  La violazione del divieto e' punita ai sensi dell'articolo 24, commi  21 e 22, del predetto decreto-legge n.  98  del  2011,  convertito,  con modificazioni, dalla legge n.  111  del  2011.  Ai  fini  di  cui  al

presente comma, il titolare dell'esercizio  commerciale,  del  locale ovvero  del  punto  di  offerta  del  gioco  con  vincite  in  denaro identifica i minori di eta' mediante richiesta di  esibizione  di  un documento di identita', tranne nei casi in cui la maggiore  eta'  sia manifesta. Il Ministero dell'economia e delle finanze,  entro  sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione  del presente decreto, emana un decreto per  la  progressiva  introduzione obbligatoria  di  idonee  soluzioni   tecniche   volte   a   bloccare

automaticamente l'accesso dei minori  ai  giochi,  nonche'  volte  ad avvertire automaticamente il giocatore dei pericoli di dipendenza dal gioco.

9. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato  e,  a  seguito della sua incorporazione, l'Agenzia delle dogane e dei  monopoli,  di intesa con la Societa' italiana degli autori ed  editori  (SIAE),  la Polizia di Stato, l'Arma dei Carabinieri e il Corpo della guardia  di finanza, pianifica su base annuale almeno diecimila controlli, specificamente  destinati  al  contrasto  del  gioco  minorile,   nei confronti  degli  esercizi  presso  i  quali  sono   installati   gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera  a),  del  testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, ovvero vengono  svolte attivita' di scommessa  su  eventi  sportivi,  anche  ippici,  e  non sportivi, collocati in prossimita' di istituti scolastici  primari  e secondari, di strutture sanitarie ed ospedaliere, di luoghi di culto. Alla predetta Amministrazione, per le conseguenti  attivita'  possonoessere  segnalate  da  parte  degli  agenti  di  Polizia  locale   le violazioni delle norme in materia di giochi  con  vincite  in  denaro constatate, durante le loro ordinarie attivita' di controllo previste

a  legislazione  vigente,  nei  luoghi  deputati  alla  raccolta  dei predetti  giochi.  Le  attivita'  del  presente  comma  sono  svolte nell'ambito  delle   risorse   umane,   strumentali   e   finanziarie disponibili a legislazione vigente. 

10. L'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di  Stato  e,  a seguito della  sua  incorporazione,  l'Agenzia  delle  dogane  e  dei monopoli, tenuto conto degli interessi  pubblici  di  settore,  sulla base  di  criteri,  anche  relativi  alle  distanze  da  istituti  di istruzione  primaria  e  secondaria,   da   strutture   sanitarie   e ospedaliere,  da  luoghi  di  culto,  da  centri socio-ricreativi  e sportivi, definiti con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle finanze, di concerto con il  Ministro  della  salute,  previa  intesa sancita in sede di Conferenza unificata, di cui  all'articolo  8  del decreto  legislativo  28  agosto   1997,   n.   281,   e   successive modificazioni, da emanare  entro  centoventi  giorni  dalla  data  di entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto, provvede a pianificare forme di progressiva ricollocazione dei  punti della rete fisica  di  raccolta  del  gioco  praticato  mediante  gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera  a),  del  testounico di  cui  al  regio  decreto  n.  773  del  1931,  e  successive modificazioni, che risultano territorialmente  prossimi  ai  predetti luoghi. Le pianificazioni operano relativamente  alle  concessioni di raccolta di gioco pubblico bandite successivamente  alla  data  di entrata in vigore della legge di conversione del presente  decreto  e valgono,  per  ciascuna nuova   concessione,   in   funzione   della dislocazione  territoriale  degli  istituti  scolastici   primari   e secondari, delle strutture sanitarie ed ospedaliere,  dei  luoghi  di culto esistenti alla  data  del  relativo  bando.  Ai  fini  di  tale pianificazione si tiene conto dei risultati conseguiti all'esito  dei controlli di cui al  comma  9,  nonche'  di  ogni  altra  qualificata informazione acquisita nel frattempo, ivi incluse  proposte  motivate dei comuni ovvero di loro rappresentanze regionali  o  nazionali.  Presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e, a  seguito della  sua  incorporazione,  presso  l'Agenzia  delle  dogane  e  dei monopoli, e' istituito, senza nuovi o maggiori oneri a  carico  della finanza pubblica, un  osservatorio  di  cui  fanno  parte,  oltre  ad esperti individuati  dai  Ministeri  della  salute,  dell'istruzione, dell'universita'  e della  ricerca,  dello  sviluppo   economico   e dell'economia e delle finanze,  anche  esponenti  delle  associazionirappresentative delle famiglie e dei giovani, nonche'  rappresentanti dei comuni, per valutare le misure piu' efficaci per contrastare  la diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza  grave. Ai componenti dell'osservatorio non e' corrisposto alcun  emolumento, compenso o rimborso spese.

 

L'articolo 14, legge 11 marzo 2014, n. 23, “Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita” ha conferito al Governo la delega legislativa per il riordino in un codice delle disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici, prevedendo, tra i criteri di delega, insieme a quello dell'adeguamento della normativa «all'esigenza di prevenire i fenomeni di ludopatia ovvero di gioco d'azzardo patologico e di gioco minorile» (lettera a del comma 2), l'altro della fissazione «di parametri di distanza dai luoghi sensibili validi per l'intero territorio nazionale», ma con espressa garanzia della «salvaguardia delle discipline regolatorie nel frattempo emanate a livello locale», che risultassero coerenti con i principi stabiliti dal decreto delegato (lettera e del comma 2).

 

Articolo 14

 

Giochi pubblici

 

  1. Il Governo e' delegato ad attuare, con i decreti legislativi  di cui all'articolo 1, il riordino delle disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici, riordinando tutte le norme in vigore in un codice delle  disposizioni   sui   giochi,   fermo   restando   il   modello organizzativo fondato sul regime  concessorio  e  autorizzatorio,  in quanto indispensabile per la tutela della fede, dell'ordine  e  della sicurezza pubblici, per il contemperamento degli  interessi  erariali con quelli  locali  e  con quelli  generali  in  materia  di  salute pubblica,  per  la  prevenzione  del  riciclaggio  dei  proventi   di attivita' criminose, nonche' per garantire il regolare  afflusso  del prelievo tributario gravante sui giochi. 

 2. Il riordino di cui al comma 1 e'  effettuato  nel  rispetto  dei seguenti principi e criteri direttivi: 

a) raccolta sistematica e organica delle disposizioni vigenti  in funzione della loro portata generale  ovvero  della  loro  disciplina settoriale, anche di singoli  giochi,  e  loro  adeguamento  ai  piu' recenti principi, anche  di  fonte giurisprudenziale,  stabiliti  al livello dell'Unione europea,  nonche'  all'esigenza  di  prevenire  i

fenomeni di ludopatia ovvero di gioco d'azzardo patologico e di gioco minorile, con abrogazione espressa delle  disposizioni incompatibili ovvero non piu' attuali, fatte  salve,  comunque,  le  previsioni  in materia di cui agli articoli 5 e 7  del  decreto-legge  13  settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge  8  novembre 2012, n. 189; 

b) riserva alla legge ordinaria o agli atti aventi forza di legge ordinaria, nel rispetto dell'articolo 23  della  Costituzione,  delle materie riguardanti le fattispecie imponibili, i soggetti  passivi  e la misura dell'imposta; c) disciplina specifica dei  singoli  giochi,  definizione  delle condizioni generali di gioco e delle relative regole tecniche,  anche d'infrastruttura, con provvedimenti direttoriali generali; 

d) riordino delle disposizioni vigenti in materia  di  disciplina del prelievo erariale sui singoli giochi, al fine  di  assicurare  il riequilibrio   del   relativo    prelievo    fiscale,    distinguendo espressamente quello di natura tributaria in funzione  delle diverse tipologie di gioco pubblico, e al fine di armonizzare le  percentuali di aggio o compenso riconosciute ai concessionari, ai gestori e  agli esercenti e le percentuali  destinate  a  vincita  (payout),  nonche' riordino delle disposizioni vigenti in materia  di  disciplina  degli

obblighi di rendicontazione; 

e) introdurre e garantire l'applicazione di regole trasparenti  e uniformi  nell'intero  territorio  nazionale  in  materia  di  titoli abilitativi all'esercizio dell'offerta di gioco, di autorizzazioni  e di controlli,  garantendo  forme  vincolanti  di partecipazione  dei comuni competenti per territorio al procedimento di autorizzazione  e di pianificazione, che tenga conto di parametri di distanza da luoghi sensibili   validi   per   l'intero   territorio   nazionale,   della dislocazione locale di sale da gioco e di punti di vendita in cui  si esercita come attivita' principale l'offerta di scommesse  su  eventi sportivi e non sportivi, nonche' in materia  di  installazione  degli apparecchi idonei per il gioco lecito di cui all'articolo 110,  comma 6, lettere  a) e  b),  del  testo  unico  delle  leggi  di  pubblica sicurezza, di cui  al  regio  decreto  18  giugno  1931,  n.  773,  e

successive modificazioni,  comunque  con  riserva  allo  Stato  della definizione  delle  regole  necessarie  per  esigenze  di  ordine e sicurezza pubblica,  assicurando  la  salvaguardia  delle  discipline regolatorie nel frattempo emanate  a  livello  locale  che  risultino coerenti con i principi delle  norme  di  attuazione  della  presente lettera; 

f) introduzione, anche graduale,  del  titolo  abilitativo  unico all'esercizio di offerta  di  gioco  e  statuizione  del  divieto  di rilascio di  tale  titolo  abilitativo,  e,  correlativamente,  della nullita' assoluta di  tali  titoli,  qualora  rilasciati,  in  ambiti territoriali diversi da quelli pianificati, ai  sensi  della  lettera e), per la dislocazione locale di sale da gioco e di punti di vendita di  gioco,  nonche'  per  l'installazione  degli  apparecchi  di  cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b),  del  testo  unico  delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno  1931, n. 773, e successive modificazioni; 

g) revisione degli aggi e compensi spettanti ai  concessionari  e agli altri operatori secondo un criterio di progressivita' legata  ai volumi di raccolta delle giocate; 

h) anche al fine  di  contrastare  piu'  efficacemente  il  gioco illegale  e   le   infiltrazioni   delle   organizzazioni   criminali nell'esercizio dei giochi pubblici, riordino  e  rafforzamento  della disciplina in materia di trasparenza e di requisiti soggettivi  e  di onorabilita'  dei  soggetti  che,  direttamente   o   indirettamente, controllino o partecipino al capitale delle societa'  concessionarie dei giochi pubblici, nonche' degli  esponenti  aziendali,  prevedendo altresi' specifiche cause di decadenza dalle concessioni o  cause  di esclusione dalle gare per il rilascio delle  concessioni,  anche  per societa' fiduciarie, fondi di investimento  e  trust  che  detengano, anche indirettamente, partecipazioni al capitale o al  patrimonio  di

societa' concessionarie di giochi pubblici e che risultino  non  aver rispettato  l'obbligo  di   dichiarare   l'identita'   del   soggetto indirettamente partecipante; 

i) estensione della disciplina in materia  di  trasparenza  e  di requisiti soggettivi e di onorabilita' di cui alla lettera h) a tutti i  soggetti,  costituiti  in  qualsiasi  forma  organizzativa,  anche societaria, che partecipano alle filiere dell'offerta attivate  dalle societa'  concessionarie  dei  giochi   pubblici,   integrando,   ove necessario, le discipline settoriali esistenti; 

l) introduzione di un regime generale di  gestione  dei  casi  di crisi  irreversibile  del  rapporto  concessorio,   specialmente   in conseguenza di provvedimenti di revoca o di  decadenza,  in  modo  da assicurare,  senza  pregiudizio  per  gli  interessi  di  tutela  dei giocatori e di salvaguardia delle entrate  erariali,  la  continuita'

dell'erogazione dei servizi di gioco; 

m)  verifica,  con  riferimento  alle  concessioni  sui   giochi, dell'efficacia della normativa vigente in  materia  di  conflitti  di interessi; 

n) riordino e integrazione delle disposizioni vigenti relative ai controlli e all'accertamento dei tributi gravanti sui giochi, al fine di rafforzare  l'efficacia  preventiva  e  repressiva  nei  confronti dell'evasione e delle  altre  violazioni  in  materia,  ivi  comprese quelle concernenti il rapporto concessorio; 

o) riordino e integrazione  del  vigente  sistema  sanzionatorio, penale e amministrativo, al fine di aumentarne l'efficacia dissuasiva e l'effettivita', prevedendo sanzioni  aggravate  per  le  violazioni

concernenti il gioco on-line; 

p) revisione, secondo criteri di maggiore rigore, specificita'  e trasparenza,  tenuto  conto  dell'eventuale   normativa  dell'Unione europea di settore, della disciplina  in  materia  di  qualificazione degli organismi di certificazione degli apparecchi da intrattenimento e   divertimento,   nonche'   della   disciplina    riguardante    le responsabilita' di tali organismi e quelle dei  concessionari  per  i casi  di  certificazioni  non  veritiere,  ovvero  di   utilizzo   di apparecchi non  conformi  ai  modelli  certificati;  revisione  della disciplina degli obblighi, delle responsabilita' e delle garanzie, in particolare patrimoniali, proprie dei produttori  o  distributori  di programmi informatici per la gestione  delle  attivita'  di  gioco  e della relativa raccolta; 

q) razionalizzazione territoriale  della  rete  di  raccolta  del gioco, anche in  funzione  della  pianificazione  della  dislocazione locale di cui alla lettera e) del presente comma, a partire da quello praticato mediante gli apparecchi di cui all'articolo 110,  comma  6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di  pubblica  sicurezza, di cui al  regio  decreto  18  giugno  1931,  n.  773,  e  successive modificazioni, comunque improntata  al  criterio  della  riduzione  e della progressiva concentrazione della raccolta di gioco in  ambienti sicuri e controllati, con relativa responsabilita' del concessionario ovvero del titolare dell'esercizio;  individuazione  dei  criteri  di riordino e sviluppo della dislocazione  territoriale  della  rete  di raccolta del gioco, anche sulla base  di  una  revisione  del  limite massimo degli apparecchi da gioco presenti in ogni  esercizio,  della previsione di una superficie minima per gli esercizi che li  ospitano e  della  separazione  graduale  degli spazi   nei   quali   vengono installati; revisione della  disciplina  delle  licenze  di  pubblica sicurezza, di cui al predetto testo unico, idonea a garantire, previa definizione delle situazioni controverse, controlli piu' efficaci  ed efficienti  in  ordine  all'effettiva  titolarita'  di  provvedimenti unitari che abilitano in  via  esclusiva  alla  raccolta  lecita  del gioco; 

r) nel rispetto dei limiti di  compatibilita'  con  l'ordinamento dell'Unione europea, allineamento, anche  tendenziale,  della  durata delle diverse concessioni di gestione e raccolta  del  gioco,  previo versamento da parte del concessionario, per la durata  della  proroga finalizzata ad assicurare l'allineamento, di una somma commisurata  a quella originariamente dovuta per il conseguimento della concessione; 

s) coordinamento delle disposizioni  in  materia  di  giochi  con quelle di portata generale  in  materia  di  emersione  di  attivita' economiche e finanziarie detenute  in  Stati  aventi  regimi  fiscali

privilegiati; 

t) deflazione, anche agevolata e accelerata, del  contenzioso  in materia di giochi pubblici o con lo stesso comunque connesso, al fine di favorire il tempestivo conseguimento degli obiettivi di  cui  alle lettere q) e r); 

u) attuazione di un piano  straordinario  di  controlli  volto  a contrastare la pratica del gioco, in qualunque sua forma, svolto  con modalita' non conformi all'assetto regolatorio stabilito dallo  Stato per la pratica del gioco lecito; 

v) definizione di un concorso statale, a  partire  dall'esercizio finanziario in corso alla data  di  entrata  in  vigore  del  decreto legislativo recante la disciplina di cui  alla  presente  lettera,  a valere su quota parte delle risorse  erariali derivanti  dai  giochi pubblici, mediante istituzione di un apposito fondo, la cui dotazione

e' stabilita annualmente con  la  legge  di  stabilita',  finalizzato prioritariamente al contrasto del gioco d'azzardo  patologico,  anche in concorso con la finanza regionale e locale, finanziato  attraverso modifiche mirate alla disciplina fiscale dei giochi  pubblici  idonee ad incrementare le risorse erariali; 

z) rafforzamento del monitoraggio, controllo e verifica circa  il rispetto e l'efficacia  delle  disposizioni  vigenti  in  materia  di divieto  di  pubblicita'  per  i  giochi  con  vincita   in   denaro, soprattutto per quelli on-line, anche ai fini della  revisione  della disciplina in materia, con particolare riguardo  all'obiettivo  della tutela dei minori; 

aa) introduzione del divieto di  pubblicita'  nelle  trasmissioni radiofoniche e televisive nel rispetto dei principi sanciti  in  sede europea relativi alla tutela dei minori per i giochi con  vincita  in denaro che inducono comportamenti compulsivi; 

bb) previsione  di  una  limitazione  massima  della  pubblicita' riguardante il gioco on-line, in particolare di quella realizzata  da soggetti che non conseguono concessione statale di gioco; 

cc) introduzione di un meccanismo di  autoesclusione  dal  gioco, anche basato su un registro nazionale al quale possono  iscriversi  i soggetti che chiedono  di  essere  esclusi  dalla  partecipazione  in qualsiasi forma ai giochi con vincita in denaro; 

dd) introduzione di modalita'  di  pubblico  riconoscimento  agli esercizi commerciali che si impegnano, per un determinato  numero  di anni, a rimuovere o a non installare apparecchiature per  giochi  con

vincita in denaro; 

ee) previsione di maggiori forme  di  controllo,  anche  per  via telematica, nel rispetto del  diritto  alla  riservatezza  e  tenendo conto di adeguate soglie, sul rapporto  tra  giocate,  identita'  del giocatore e vincite; ff) anche a fini di rilancio, in particolare, del settore ippico: 

1) promozione  dell'istituzione  della  Lega  ippica  italiana, associazione  senza  fine  di  lucro,  soggetta  alla  vigilanza  del Ministero delle politiche agricole alimentari  e  forestali,  cui  si iscrivono gli allevatori, i proprietari di cavalli e le  societa'  di gestione  degli  ippodromi  che   soddisfano   i   requisiti   minimi prestabiliti; previsione che la disciplina degli  organi  di  governo della Lega ippica  italiana  sia  improntata  a  criteri  di  equa  e ragionevole rappresentanza delle diverse categorie di soci e  che  la struttura organizzativa fondamentale preveda  organismi  tecnici  nei quali  sia  assicurata  la  partecipazione  degli   allenatori,   dei guidatori, dei fantini, dei gentlemen e degli  altri  soggetti  della filiera ippica; il concorso statale finalizzato all'istituzione e  al funzionamento della Lega ippica italiana e' definito in modo tale  da

assicurare  la   neutralita'   finanziaria   del   medesimo   decreto legislativo attuativo, a valere su  quota  parte  delle  risorse del fondo di cui al numero 2); 

2) previsione di un fondo annuale di dotazione per lo  sviluppo e la promozione del settore ippico, alimentato mediante quote versate dagli iscritti alla Lega ippica italiana nonche' mediante quote della raccolta delle scommesse ippiche, del gettito derivante da  scommesse su eventi ippici virtuali e da giochi pubblici  raccolti  all'interno degli ippodromi, attraverso la cessione dei diritti televisivi  sugli eventi ippici, nonche' da eventuali contributi erariali  straordinari decrescenti fino all'anno 2017; 

3)  attribuzione  al   Ministero   delle   politiche   agricole alimentari e forestali di funzioni  di  regolazione  e  controllo  di secondo  livello  delle  corse  ippiche,  nonche'  alla  Lega  ippica italiana, anche in collaborazione con l'amministrazione  finanziaria, di funzioni, fra l'altro, di organizzazione degli eventi  ippici,  di controllo  di  primo  livello sulla  regolarità  delle  corse,   di ripartizione e di rendicontazione del fondo  per  lo  sviluppo  e  la promozione del settore ippico; 

4) nell'ambito del riordino della  disciplina  sulle  scommesse ippiche, previsione della percentuale della raccolta totale, compresa tra il 74 e il 76 per cento, da destinare al pagamento delle vincite; ù

gg) previsione di una relazione alle Camere sul settore del gioco pubblico, presentata dal Ministro dell'economia e delle finanze entro il 31 dicembre di ogni anno, contenente  i  dati  sullo  stato  delle concessioni, sui volumi della raccolta, sui risultati economici della gestione e sui progressi in materia  di  tutela  dei  consumatori  di giochi e della legalità. 

3. I decreti legislativi di attuazione del comma  2,  lettera  ff), sono adottati su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle  politiche  agricole  alimentari  e forestali. Sui relativi schemi, nel rispetto della procedura  di  cui all'articolo 1, e'  acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.

Il ruolo delle Regioni

 

La giurisprudenza della Corte Costituzionale e del giudice amministrativo ha individuato lo spazio di intervento del legislatore regionale, pur nell’assenza delle norme esecutive nazionali, nel rispetto dei principi fondamentali desumibili dalla legislazione statale,  nella possibilità di individuare sia distanze minime da rispettare, sia ulteriori spazi collettivi, espressione di analoghe esigenze di tutela, rispetto a quelle già insite nelle strutture di aggregazione indicate dal legislatore nazionale (Consiglio di Stato, Sezione terza, sentenza 10 febbraio 2016, n. 579; Consiglio di Stato, Sezione quinta, sentenza 1° agosto 2015, n. 3778; Consiglio di Stato, Sezione quinta, sentenza 23 ottobre 2014, n. 5251; Corte Costituzionale n. 108 del 2017; 27.2.2019, n. 27).

Per quanto riguarda, specificamente, i criteri per la distribuzione e concentrazione territoriale dei punti di vendita ove si raccoglie gioco pubblico, la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)», all'articolo l, comma 936, ha attribuito alla Conferenza unificata il compito di definirne le caratteristiche, con lo scopo di garantire i migliori livelli di sicurezza per la tutela della salute, dell'ordine pubblico e della pubblica fede dei giocatori e di prevenire il rischio di accesso dei minori di età. 

 

936. Entro il 30 aprile 2016, in sede di  Conferenza  unificata  di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281, sono  definite  le  caratteristiche  dei  punti  di  vendita  ove  si raccoglie gioco pubblico, nonche' i criteri per la loro distribuzione e concentrazione  territoriale,  al  fine  di  garantire  i  migliori livelli di sicurezza per la tutela della salute, dell'ordine pubblico e della pubblica fede dei giocatori e  di  prevenire  il  rischio  di accesso dei minori di eta'. Le intese raggiunte in sede di Conferenza unificata sono recepite con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e delle finanze, sentite le Commissioni parlamentari competenti.

 

Con l’Intesa del 7 settembre 2017, la Conferenza ha rimesso alle Regioni e agli enti locali l'adozione di criteri che consentano una equilibrata pianificazione e distribuzione nel territorio, stabilendo che «le disposizioni specifiche in materia, previste in ogni Regione o Provincia autonoma, se prevedono una tutela maggiore, continueranno comunque ad esplicare la loro efficacia». Inoltre, le Regioni e le Province autonome, ai fini del contrasto del gioco d'azzardo patologico, potranno stabilire in futuro forme maggiori di tutela per la popolazione. 

Sebbene tuttora non recepita dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze previsto dalla legge n. 208 del 2015, tale Intesa è stata espressamente richiamata dalla successiva legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”, che all'art. 1, comma 1049, stabilisce che le Regioni adeguino la propria legislazione a quanto sancito dalla stessa.

 

1049. Al fine di consentire l'espletamento delle procedure di selezione di cui ai commi 1047 e 1048, le regioni adeguano le proprie leggi in materia di dislocazione dei punti vendita del gioco pubblico all'intesa sancita in sede di Conferenza unificata in data 7 settembre 2017.

 

 

Conclusioni

 

Fatte tali premesse, va rilevato che il metodo del distanziometro, lungi dall’essere contrastato nella legislazione nazionale e regionale, o nella giurisprudenza, rappresenta, a tutt’oggi, uno degli strumenti cui è affidata la tutela di fasce della popolazione particolarmente esposte al rischio di dipendenza da gioco.

L’applicazione del criterio della distanza dai luoghi sensibili, individuato dalle Regioni, oscillante fra i 300 e i 500 metri, non determina, di regola, ex sé un divieto generalizzato di apertura di esercizi dedicati al gioco.

La giurisprudenza del Consiglio di Stato ha ritenuto che una distanza di 500 mt risulta essere sufficientemente ragionevole, adeguata e proporzionata, rispetto ai fini di prevenzione della ludopatia e di tutela della salute dei soggetti più deboli (cfr. V Sez. n. 5237 del 2018; Sez. IV, 27/11/2018, n. 6714; Sez. III, 10 febbraio 2016, n. 579; Consiglio di Stato sez. V, 06/07/2018, n.4145).

La Corte Costituzionale ha ritenuto non irragionevoli le scelte regionali di ampliare il numero dei luoghi sensibili, includendovi persino luoghi adibiti ad “attività operative nei confronti del pubblico” che “si configurano altresì come luoghi di aggregazione, in cui possono transitare soggetti in difficoltà” (cfr. sentenza n. 27/2019).

La Corte ha enunciato il principio secondo cui rientrano nella discrezionalità del legislatore, nei limiti della non irragionevolezza, le scelte dei luoghi la cui vicinanza potrebbe mettere a rischio soggetti più fragili e tali valutazioni ben potrebbero, ad esempio, essere legate alla specifica conformazione territoriale.

La Corte ha osservato anche come le scelte regionali sul punto sono state assai diversificate e solo per alcuni luoghi si riscontra un costante inserimento nell'elenco, mentre non sono infrequenti valutazioni specifiche di singole Regioni (Corte Cost. n. 27 del 2019). 

D'altra parte, la Corte Costituzionale, nei suoi numerosi interventi in materia, ha ritenuto che la tutela della salute dei soggetti più deboli è sussumibile tra gli obiettivi che, ai sensi dell'articolo 41 della Costituzione, possono giustificare limitazioni all'iniziativa economica privata, tenuto conto della non assoluta preminenza del principio di libertà dell'attività economica privata nella nostra Costituzione.

Anche a livello comunitario, le esigenze di tutela della salute vengono ritenute del tutto prevalenti rispetto a quelle economiche (cfr. Corte di Giustizia Europea, sentenza del 22 ottobre 2014, C-344/13 e C367/13).

L’attuale indirizzo legislativo è nel senso di ritenere misura idonea e necessaria ad arginare il fenomeno della dipendenza da gioco l’individuazione di limiti al suo esercizio, attraverso l’individuazione di una distanza da luoghi di prolungata permanenza o anche di transito di soggetti “a rischio”, e attraverso l’imposizione di orari di apertura al pubblico, oltre che attraverso l’ampia serie di luoghi e fasce di popolazione da proteggere.

Allo stato attuale delle conoscenze, non sembra irragionevole né sproporzionato imporre limitazioni ad attività economiche riconosciute scientificamente pericolose alla salute, proprio perché non si tratta di introduzione di una sorta di “proibizionismo”, che potrebbe sortire effetti contrari sul piano stesso della tutela della salute, né di divieto generalizzato, ma di regolamentazione in corrispondenza di luoghi particolari.