Mancata indicazione a stampa del nominativo dell'agente accertatore

18.03.2013 09:42

 

Corte di Cassazione Civile sez. VI 5/2/2013 n. 2674
 

(Omissis) 
Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in data 17 settembre 2012, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell'art. 380-bis cpc "Giudicando in grado di appello una causa di opposizione a verbale di accertamento per violazione del codice della strada promossa da Omissis nei confronti del Comune di Roma, il Tribunale di Roma, con sentenza in data 7 febbraio 2011, ha accolto il gravame del P. e, in riforma della pronuncia di primo grado, ha annullato il verbale impugnato.
Il Tribunale ha rilevato che il verbale contestato non contiene indicazione del nominativo del responsabile dell'immissione dei dati, per cui deve considerarsi nullo od inesistente, in quanto tale omissione equivale a mancata sottoscrizione del verbale.
Ricorre per cassazione Roma Capitale sulla base di due motivi. Resiste l'intimato con controricorso.
Il secondo motivo di ricorso è fondato, giacchè il Tribunale si è discostato dal principio secondo cui, in tema di verbale di accertamento redatto con sistema meccanizzato o di elaborazione dati, in conformità al disposto dell'art. 383, comma 4, e art. 385, commi 3 e 4, del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada , la mancata indicazione a stampa, prescritta dall’art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/993 del nominativo dell'accertatore, individuato solo con la qualifica e l'aggiunta della dicitura pro tempore, non è sufficiente a determinare la nullità dell'atto, dovendosi tale modalità ritenere equipollente a quella prevista dalla legge, in quanto consente comunque, in caso di necessità, di identificare il soggetto responsabile e verificarne, anche più agevolmente, la competenza.
Il ricorso può pertanto essere trattato in camera di consiglio, per esservi accolto".
Letta la memoria del controricorrente.
Considerato che non è pervenuto a questa Corte il fascicolo d'ufficio della causa, benchè sia in atti l'istanza ex art. 369 cpc;
che la consultazione del fascicolo è necessaria per l'esame del primo motivo di ricorso, con il quale è prospettata una questione processuale in relazione alla mancata estinzione del processo da parte del Tribunale nonostante l'appellante - si sostiene - non abbia provveduto a tempestivamente rinnovare la notifica dell'atto introduttivo;
che, pertanto, occorre rinviare la causa alla pubblica udienza, presso la Seconda Sezione, mandando nel frattempo la cancelleria affinchè solleciti la trasmissione del fascicolo d'ufficio del giudizio svoltosi, in appello, dinanzi al Tribunale di Roma.

P.Q.M.
La Corte rinvia la causa alla pubblica udienza, presso la Seconda Sezione, mandando la cancelleria affinchè solleciti la trasmissione del fascicolo d'ufficio del giudizio svoltosi, in appello, dinanzi al Tribunale di Roma.