Natura dichiarativa della registrazione al PRA

09.09.2013 14:40

Corte di Cassazione Penale

sez. IV 11 marzo 2013 n. 11458

Confisca veicolo - appartenenza e proprietà del veicolo - registrazione al PRA - natura dichiarativa e non costitutiva della trascrizione

 RITENUTO IN FATTO

1. Il Procuratore Generale della Repubblica di Venezia ricorre avverso la sentenza emessa ex artt. 444 e sgg. c.p.p., in data 3 maggio 2012 dal gup di Verona, nei confronti di omissis che ha applicato alla medesima la pena di due mesi e venti giorni di arresto e 1000,00 euro di ammenda, con conversione nel lavoro di pubblica utilità per il reato di guida in stato di ebbrezza conseguente all'uso di bevande alcoliche, art. 186 lett. c. Deduce la violazione di legge avendo il giudice omesso di disporre la confisca del veicolo, pur risultando che lo stesso apparteneva all'imputata.

2. Nell'interesse dell'imputata è stata presentata una memoria con la quale si rileva che dal verbale di sequestro preventivo redatto dai Carabinieri operanti non è di chiara evidenza l'appartenenza del veicolo alla medesima, risultando soltanto che ne aveva la disponibilità al momento dell'accertamento. Si rappresenta la necessità di un annullamento con rinvio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso del Procuratore Generale è fondato.

1.1 Occorre al riguardo brevemente ripercorrere alcune tappe relative alle modifiche normative intervenute in materia. Con il decreto legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito in legge n. 125/2008, è stata introdotta la previsione della confisca obbligatoria del veicolo con il quale è stato commesso il reato di guida in stato di ebbrezza conseguente all'uso di bevande alcoliche o di stupefacenti, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. Con la legge n. 120 del 2010, la disciplina normativa al riguardo è stata parzialmente modificata, specie per quanto riguarda il potere di sequestro che è stato attribuito espressamente all'autorità amministrativa. Anche la natura della confisca ne è rimasta coinvolta e questa Corte ha di recente chiarito che la confisca del veicolo per guida in stato di ebbrezza ha assunto, a seguito delle modifiche apportate all'art. 186 dalla legge n. 120/2010, natura di sanzione amministrativa accessoria (sez. IV del 4.11.2010 n. 45023, rv. 248858). Tale legge di riforma del codice della strada non ha dettato alcuna disciplina transitoria in relazione ai sequestri disposti ed eseguiti sotto il vigore della precedente disciplina; ha rafforzato le sanzioni penali tipiche per l'illecito in questione (arresto ed ammenda, confermando - evidentemente - la natura penale dell'illecito), ed ha riqualificato come amministrativa la sola natura della confisca. Non si è trattato, quindi, di una "depenalizzazione" dell'illecito, ma della depenalizzazione solo della sanzione accessoria della confisca, tanto evocando i principi stabiliti dall'art. 2 comma 4, c.p. e articolo 1 della legge n. 689/1981(Cass. sez. un. 16 marzo 1994 n. 7394 Rv. 197698). La singolare situazione che tale legge di riforma si è venuta a delineare è diversa da quella tipica disciplinata dalla legge, come interpretata dalla predetta sentenza delle sezioni Unite: non si è trasformato un illecito penale in illecito amministrativo, ma si è trasformata in amministrativa solo una sanzione accessoria precedentemente penale, non iscrivibile al novero all'apparato sanzionatorio tipico dell'art. 17 c.p.. In siffatto contesto, per il principio del favor rei, la nuova disciplina, amministrativa, di tale sanzione accessoria, è sicuramente applicabile anche ai fatti commessi in precedenza, il trattamento amministrativo essendo, per definizione, più favorevole per l'imputato di quello penale. Questa Corte ha poi chiarito che i sequestri disposti prima dell'entrata in vigore della L. del 2010 mantengono vigore (da ultimo sez. IV 13.4.2011, n. 15022, Rv. 250229). Per quelle fattispecie in cui, come nel caso che ci occupa, la confisca sia stata erroneamente non disposta, l'impugnata sentenza va annullata con rinvio affinchè venga disposta, previo controllo dei presupposti di appartenenza del veicolo dalla norma stabiliti. Infatti il legislatore con la richiamata novella, pur nel contesto sopra precisato da cui si ricava la natura amministrativa della confisca del veicolo con cui è stato commesso il reato, ha lasciato espressamente al giudice il potere di applicare obbligatoriamente la confisca con la sentenza di condanna, ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. Dunque, analogamente a quanto avviene già per l'applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente, il giudice dispone la confisca con sentenza che a cura del cancelliere viene trasmessa in copia al prefetto competente (art. 224 ter comma 2 del codice della strada, come novellato). Circa la appartenenza del veicolo, contestata dall'imputata, nel relativo accertamento si dovrà tenere presente che la iscrizione al PRA non è decisiva in quanto al riguardo vale il principio (Cass. sez. III civile 12 giugno 1997, n. 5270, rv. 505135) secondo cui i contratti di compravendita di autoveicoli non necessitano, per il loro perfezionamento, della adozione di forme particolari, potendo essere validamente conclusi anche mediante semplici manifestazioni verbali di consenso, con la conseguenza che l'effetto traslativo, al pari di tutte le altre ipotesi di compravendita di cosa mobile determinata, ha luogo all'atto dell'incontro del "consensus in idem placitum" legittimamente manifestato dai contraenti, a nulla rilevando, ai fini della validità ed efficacia del trasferimento, la mancata trascrizione presso gli appositi registri, la quale, come tutte le forme di pubblicità previste dal nostro ordinamento, ha natura e funzione meramente dichiarativa, finalizzata esclusivamente a dirimere eventuali, futuri conflitti tra più acquirenti dal medesimo dante causa. Deve ancora essere precisato che, nel caso in cui il veicolo risulti appartenere a terzi, non potrà comunque essere disposto il raddoppio della sospensione della patente di guida trattandosi di previsione introdotta con la legge 15 luglio 2009, n. 94, successiva alla commissione del presente reato.

2. In definitiva la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al punto concernente la confisca del veicolo, con rinvio al Tribunale di Verona, il quale dovrà applicare, previa verifica dei requisiti di appartenenza, la sanzione accessoria amministrativa della confisca del veicolo. Non rileva che sia stato disposto, come nella specie avvenuto, il lavoro di pubblica utilità, il cui esito positivo comporta la revoca della confisca, atteso che una tale revoca potrà essere disposta solo in un secondo momento, all'esito della verifica dell'avvenuto svolgimento positivo del lavoro sostitutivo.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al punto concernente la confisca del veicolo, con rinvio al Tribunale di Verona. (Omissis)