Notificazione a mezzo del servizio postale: si pronunciano le Sezioni Unite

10.01.2014 21:34

Corte di Cassazione Civile Sezioni unite

30 ottobre 2013 n. 24473


La controversia concerne l'impugnazione innanzi al Giudice di pace di N. di una cartella di pagamento recante in parte una pretesa tributaria relativa ad IRPEF conseguente a controllo automatico ex art. 36 bis  del d.P.R. n. 600/1973, e in parte ingiunzione di pagamento in relazione a violazioni del codice della strada. Il contribuente contestava la non debenza della somma dovuta a titolo di IRPEF, per difetto di motivazione sulla rettifica della dichiarazione e per omesso invio dell'avviso di cui all’art. 6, comma 3 della legge n. 212 /2000, l'omessa notifica dei verbali concernenti le violazioni al codice della strada, nonchè la decadenza del potere impositivo in ragione dell'omessa notifica della cartella nel termine di cinque mesi dalla consegna del ruolo, ai sensi dell’art. 1, comma 148 della legge n. 244/2007,.

Nel giudizio si costituivano l'Agenzia delle entrate, eccependo il difetto di giurisdizione del giudice ordinario per quanto atteneva alla pretesa tributaria azionata con la cartella; il Comune di Nicosia, che contestava la denunciata omessa notifica dei verbali concernenti le violazioni del codice della strada e la Serit Sicilia, che eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, già eccepito dall'Agenzia delle entrate, e il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alle contestazioni relative all'imposizione, sviluppate dal contribuente.

Il Giudice adito dichiarava inammissibile il ricorso del contribuente per essere stata impugnata la contestata cartella oltre i 30 giorni dalla notifica.

Promuoveva appello il contribuente, anche reiterando le proprie censure alla cartella impugnata. Si costituivano la Serit Sicilia - che, senza proporre appello incidentale, riproponeva l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla pretesa tributaria fatta valere con la contestata cartella - e il Comune di Nicosia. Non si costituiva l'Agenzia delle entrate.

Il Tribunale adito, ritenuta l'ammissibilità del ricorso originario, declinava la propria giurisdizione a favore del giudice tributario in ordine alla pretesa tributaria azionata con la cartella in questione, confermava nel resto la sentenza di primo grado e condannava l'appellante alle spese del giudizio.

Avverso tale sentenza, il contribuente propone ricorso per cassazione con sei motivi. Resiste con controricorso la Serit Sicilia S.p.A., mentre non si è costituito il Comune di N.. L'Agenzia delle entrate non è stata evocata in giudizio.
Diritto

MOTIVAZIONE

omissis

Con il quinto motivo, il ricorrente denuncia una supposta violazione dell'art. 139 c.p.c., e vizio di motivazione in ordine alla mancata notifica di sedici dei verbali di contravvenzioni a regole del codice della strada elencati nell'impugnata cartella.

Il motivo non è fondato. Lo stesso ricorrente afferma che la maggior parte delle notifiche è stata eseguita a mani della sig.ra omissis qualificatasi moglie "convivente". Orbene questa Corte ha già avuto modo di precisare che "in tema di notificazione a mezzo del servizio postale, la consegna del piego a persona di famiglia, convivente con il destinatario nel luogo indicato sulla busta contenente l'atto da notificare, fa presumere che in quel luogo si trovino la residenza effettiva, la dimora o il domicilio del destinatario, con la conseguenza che quest'ultimo, qualora intenda contestare in giudizio tale circostanza al fine di ottenere la dichiarazione di nullità della notifica, ha l'onere di fornire idonea prova contraria. Tale prova, peraltro, non può essere fornita mediante la produzione di risultanze anagrafiche che indichino una residenza diversa dal luogo in cui è stata effettuata la notifica, in quanto siffatte risultanze, aventi valore meramente dichiarativo, offrono a loro volta una mera presunzione, superabile alla stregua di altri elementi idonei ad evidenziare, in concreto, una diversa ubicazione della residenza effettiva del destinatario, presso la quale, pertanto, la notificazione è validamente eseguita, ed il cui accertamento da parte del giudice di merito non è censurabile in sede di legittimità, se non per vizi della relativa motivazione" (Cass. n. 24852 del 2006).

Nessuna prova il ricorrente ha offerto e dedotto in ordine alla cessata convivenza con la moglie e alla decorrenza della supposta cessazione: nè la certificazione anagrafica di residenza, nè le bollette relative alle forniture di servizi, nè, come correttamente osserva la sentenza impugnata, la eventuale testimonianza dell'amministratore di condominio in ordine alla residenza del ricorrente, possono costituire idonea prova della cessazione della convivenza e, quindi, della inidoneità della notifica eseguita a determinare la conoscenza dell'atto notificato da parte del destinatario. A quest'ultimo, peraltro, come rileva il giudice d'appello, nello stesso luogo risultano notificati direttamente quattro dei contestati verbali, a riprova della assoluta insufficienza degli elementi probatori addotti per confutare la sussistenza del requisito della convivenza con la moglie che aveva ricevuto gli altri verbali. Restano da valutare il primo ed il terzo motivo di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente per ragioni di connessione logica, in quanto attengono entrambi, sebbene sotto profili diversi, alla questione relativa alla mancata qualificazione della domanda.

omissis

P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione accoglie il sesto motivo di ricorso, rigettati i restanti. Cassa la sentenza impugnata limitatamente alla affermata giurisdizione del giudice tributario. Compensa le spese.
(Omissis)