Novità in materia di riscossione locale e la nuova definizione agevolata delle entrate locali

20.03.2017 19:31

di Marco Massavelli

Ufficiale Settore Operativo Polizia Locale Rivoli (TO)

 

Importanti novità in materia di riscossione per gli enti locali sono state introdotte dal c.d. Decreto Fiscale.

Infatti, con il decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 249 del 24 ottobre 2016), convertito con la legge 1° dicembre 2016, n. 225, recante: «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili.», il Legislatore ha soppresso Equitalia, sostituendola con la nuova Agenzia delle Entrate – Riscossione, che opererà anche nei confronti dei Comuni e ha introdotto una definizione agevolata delle cartelle esattoriali, con possibilità di estendere la procedura anche alle ingiunzioni fiscali, su esplicita decisione dell’ente creditore.
Analizziamo, quindi, le norme di interesse, per quanto concerne la riscossione dei comuni, introdotte dal decreto legge n. 193/2016.

Di particolare importanza è l’articolo 2, rubricato “Disposizioni in materia di riscossione locale”.

Tale norma, a seguito della conversione in legge del decreto legge n. 193/2016, è composta da due commi.

Il comma 1 rinvia al 30 giugno 2017, l’entrata in vigore delle disposizioni di cui all’articolo 10, comma 2-ter, decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. Che cosa prevede tale norma?

Il decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 (in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 82 dell'8 aprile 2013), convertito con la legge 6 giugno 2013, n. 64, reca "Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonche' in materia di versamento di tributi degli enti locali. Disposizioni per il rinnovo del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria”.

L’articolo 10, comma 2-ter, stabilisce che i Comuni potranno continuare ad avvalersi per la  riscossione dei tributi dei soggetti di cui  all'articolo  7,  comma  2,  lettera gg-ter), decreto-legge 13 maggio 2011,  n.  70,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n.  106,  anche  oltre  la scadenza del 30 giugno e non oltre (con la norma in commento) il 30 giugno 2017.

Che cosa prevede l’articolo 7, comma 2, lettera gg-ter), decreto-legge 13 maggio 2011,  n.  70,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n.  106?

Tale norma, che ha dato inizio alla riforma della riscossione per i Comuni, a definizione e conclusione del periodo transitorio iniziato con il decreto-legge 2013/2005, ha stabilito che in deroga alle vigenti disposizioni, la società Equitalia Spa, nonché le società per azioni dalla stessa partecipate ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e la società Riscossione Sicilia Spa, cessano di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate, tributarie o patrimoniali, dei comuni e delle società da essi partecipate.
Per cui, dal combinato disposto delle citate disposizioni di legge, con il Decreto Fiscale si è stabilito che i Comuni potranno continuare ad avvalersi, per la  riscossione dei tributi, della società Equitalia, e delle società per azioni dalla stessa partecipate (e per quanto concerne la Regione Sicilia, della Società Riscossione Sicilia Spa) fino al 30 giugno 2017.

Sarà quindi ancora consentito, fino a tale data, l’utilizzo, da parte dei Comuni, della procedura del ruolo (al posto dell’ingiunzione di pagamento) per la riscossione coattiva delle proprie entrate tributarie.

Da notare come la norma dell’articolo 10, comma 2-ter, decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, faccia riferimento alla riscossione dei soli tributi: a parere di chi scrive, si ritiene che debba farsi riferimento alle entrate dei Comuni, nella loro totalità, come indicato nell’articolo 7, comma 2, lettera gg-ter, decreto-legge n. 70/2011, e quindi sia alle entrare tributarie, sia a quelle patrimoniali, ed extratributarie (come, ad esempio, le sanzioni discendenti da violazioni alle norme del codice della strada, o di regolamenti comunali).

 

L’intervento normativo di cui all’articolo 2, comma 1, Decreto Fiscale, chiama in causa, inoltre, i commi 24 e 25, dell’articolo 3, decreto legge 30 settembre 2005, n. 203 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 230 del 3 ottobre 2005), convertito con la legge  2 dicembre 2005, n. 248, recante “Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria”.

Fino al momento dell'eventuale cessione, totale o parziale, del proprio capitale sociale alla Riscossione S.p.a. (leggasi Equitalia Spa), o contestualmente alla stessa, le aziende concessionarie possono trasferire ad altre società il ramo d'azienda relativo alle attività svolte in regime di concessione per conto degli enti locali, nonche' a quelle di cui all'articolo 53, comma 1, decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. In questo caso:
 

a)     fino al 30 giugno 2017 ed in mancanza di diversa determinazione degli stessi enti, le predette attività sono gestite dalle società cessionarie del predetto ramo d'azienda, se queste ultime possiedono i requisiti per l'iscrizione all'albo di cui al medesimo articolo 53, comma 1,  ecreto legislativo n. 446 del 1997, in presenza dei quali tale iscrizione avviene di diritto;

b)    la riscossione coattiva delle entrate di spettanza dei predetti enti dell'effettuata con la procedura indicata dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 (ingiunzione fiscale) salvo che per i ruoli consegnati fino alla data del trasferimento, per i quali il rapporto con l'ente locale e' regolato dal decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e si procede nei confronti dei soggetti iscritti a ruolo sulla base delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, applicabili alle citate entrate ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

 

Fino al 30 giugno 2017 in mancanza di trasferimento, e di diversa determinazione dell'ente creditore, le attività di cui alle citate lettere a) e b) succitate sono gestite da Equitalia Spa. o dalle società dalla stessa partecipate, fermo il rispetto di procedure di gara ad evidenza pubblica.

E’ importante, per quanto qui di interesse, evidenziare che fino alla stessa data possono essere prorogati i contratti in corso tra gli enti locali e le società iscritte all'albo di cui all'articolo 53, comma 1, decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Il 30 giugno 2017, quindi, terminerà il periodo di proroga delle suddette attività a favore di Equitalia, per quanto riguarda la riscossione dei Comuni: tali enti dovranno quindi adoperarsi per avviare la riscossione delle proprie entrate in forma diretta, o affidando, a seguito di apposita gara, l’attività di riscossione ad una delle società iscritte all’albo di cui all’articolo 53, comma 1, decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, utilizzando, in ogni caso, la procedura del’ingiunzione di pagamento, e non più il ruolo. Ma non solo……Vedremo come il comma 2, dell’articolo 2, Decreto Fiscale, introduce la possibilità, per i Comuni, di avvalersi di un “nuovo “soggetto pubblico istituzionale” per la riscossione delle proprie entrate, continuando a poter utilizzare il ruolo e la cartella esattoriale, in luogo dell’ingiunzione di pagamento.

E veniamo al comma 2, dell’articolo 2, decreto legge n. 193/2016.

A decorrere dal 1° luglio 2017, gli enti locali possono deliberare di affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e delle società da essi partecipate.

Innanzitutto, chi è questo soggetto preposto alla riscossione nazionale?

L’articolo 1, decreto legge n. 193/2016, prevede le disposizioni per la soppressione di Equitalia.

A decorrere dal 1° luglio 2017 le società del Gruppo Equitalia sono sciolte.
Dalla stessa data, l'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale, di cui all'articolo 3, comma 1, decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248,  e' attribuito all'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 62, decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed e' svolto  da apposito ente strumentale: al fine di garantire la continuità e la funzionalità delle attività di riscossione, e' istituito, a far data dal 1° luglio 2017, un ente pubblico economico, denominato «Agenzia delle entrate-Riscossione», ente strumentale dell'Agenzia delle entrate, sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell'economia e delle finanze. L'Agenzia delle entrate provvede a monitorare costantemente l'attività dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, secondo principi di trasparenza e pubblicità'.

L'ente subentra, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia e assume la qualifica di agente della riscossione con i poteri e secondo le disposizioni di cui al titolo I, capo II, e al titolo II, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

L'ente può anche svolgere le attività di riscossione delle entrate tributarie o patrimoniali dei comuni e delle province e delle società da essi partecipate.

 L'ente ha autonomia organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione. Sono organi dell'ente, il presidente, il comitato di gestione e il collegio dei revisori dei conti, il cui presidente e' scelto tra i magistrati della Corte dei conti.

Da un punto di vista prettamente organizzativo, dal 1° luglio 2017:

a) l'Agenzia delle entrate acquista, al valore nominale, le azioni di Equitalia S.p.A., detenute, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, decreto-legge n. 203 del 2005, e successive modificazioni, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale;

b) le azioni di Equitalia Giustizia S.p.A., detenute da Equitalia S.p.A., sono cedute a titolo gratuito al Ministero dell'economia e delle finanze. La società Equitalia Giustizia Spa continua a svolgere le funzioni diverse dalla riscossione e, in particolare, quelle di cui al decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, e all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Il Ministro dell'economia e delle finanze e il direttore dell'Agenzia delle entrate, presidente dell'ente, stipulano annualmente un atto aggiuntivo alla convenzione di cui all'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per individuare:

a) i servizi dovuti;

b) le risorse disponibili;

c) le strategie per la riscossione dei crediti tributari, con particolare riferimento alla definizione delle priorità, mediante un approccio orientato al risultato piuttosto che al processo;
d) gli obiettivi quantitativi da raggiungere in termini di economicità della gestione, soddisfazione dei contribuenti per i servizi prestati, e ammontare delle entrate erariali riscosse, anche mediante azioni di prevenzione e contrasto dell'evasione ed elusione fiscale;
e) gli indicatori e le modalità di verifica del conseguimento degli obiettivi di cui alla lettera d);
f) le modalità di vigilanza sull'operato dell'ente da parte dell'agenzia, anche in relazione alla garanzia della trasparenza, dell'imparzialità e della correttezza nell'applicazione delle norme, con particolare riguardo ai rapporti con i contribuenti;
g) la gestione della funzione della riscossione con modalita' organizzative flessibili, che tengano conto della necessità di specializzazioni tecnico-professionali, mediante raggruppamenti per tipologia di contribuenti, ovvero sulla base di altri criteri oggettivi preventivamente definiti, e finalizzati ad ottimizzare il risultato economico della medesima riscossione;

h) la tipologia di comunicazioni e informazioni preventive volte ad evitare aggravi moratori per i contribuenti, ed a migliorarne il rapporto con l'amministrazione fiscale, in attuazione della legge 27 luglio 2000, n. 212, anche mediante l'istituzione di uno sportello unico telematico per l'assistenza e l'erogazione di servizi, secondo criteri di trasparenza che consentano al contribuente anche di individuare con certezza il debito originario.

Il soggetto preposto alla riscossione nazionale redige una relazione annuale sui risultati conseguiti in materia di riscossione, esponendo distintamente i dati concernenti i carichi di ruolo ad esso affidati, l'ammontare delle somme riscosse e i crediti ancora da riscuotere, nonche' le quote di credito divenute inesigibili. La relazione contiene anche una nota illustrativa concernente le procedure di riscossione che hanno condotto ai risultati conseguiti, evidenziando in particolare le ragioni della mancata riscossione dei carichi di ruolo affidati. La relazione e' trasmessa all'Agenzia delle entrate e al Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini dell'individuazione delle metodologie e procedure di riscossione piu' proficue in termini di economicità della gestione e di recupero dei carichi di ruolo non riscossi.  
Fino alla data del 1° luglio 2017,  l'attività di riscossione prosegue nel regime giuridico vigente. In sede di prima applicazione, entro il 30 aprile 2017, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, l'Amministratore delegato di Equitalia S.p.A. e' nominato commissario straordinario per gli adempimenti propedeutici all'istituzione del nuovo ente, e per la vigilanza e la gestione della fase transitoria.
I riferimenti contenuti in norme vigenti agli ex concessionari del servizio nazionale della riscossione e agli agenti della riscossione di cui all'articolo 3, decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, si intendono riferiti, in quanto compatibili, alla nuova agenzia.

La nuova disposizione dell’articolo 2, comma 2, decreto legge n. 193/2016, prevede che gli enti locali possano deliberare l’affidamento al nuovo soggetto istituzionale le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e delle società da essi partecipate: è quindi necessario che vi sia una preventiva deliberazione dell’organo di vertice dell’ente locale, e quindi, della Giunta Comunale, la quale autorizzi gli uffici competenti ad affidare all’ «Agenzia delle entrate-Riscossione», le suddette attività di accertamento, liquidazione e riscossione, sia coattiva, sia anche spontanea.

Per cui, dal 1° luglio 2017, i Comuni potranno:

 

  • gestire direttamente le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, coattiva e spontanea (ingiunzione di pagamento);
  • affidare tali attività ai soggetti abilitati, previsti dall’articolo 52, comma 5, decreto legislativo n. 446/97 ed iscritti nell’apposito albo (ingiunzione di pagamento);
  • affidare le suddette attività, previa deliberazione della Giunta Comunale, all’«Agenzia delle entrate-Riscossione» (ruolo e cartella esattoriale).

 

Viene, così reintrodotta la possibilità, per i Comuni, di avvalersi del ruolo e della cartella esattoriale, per la riscossione delle proprie entrate, in controtendenza con il disposto dell’articolo 7, decreto legge n. 70/2011, che voleva l’eliminazione del ruolo, e la possibilità di utilizzare, per la riscossione a favore dei Comuni, la sola ingiunzione di pagamento.

 

Per quanto concerne le inesigibilità, ci si deve riferire all’articolo 6-ter, decreto legge n. 193/2016, rubricato “Definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali”.

Tale norma è già stata modificata dal decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante “Nuovi interventi urgenti in favore delle  popolazioni  colpite  dagli eventi sismici del 2016 e del 2017”, in fase di conversione in legge al momento della redazione del presente approfondimento.

Il decreto legge n. 8/2017, con l’articolo 11, comma 14, ha modificato il comma 1, dell’articolo 6-ter, facendo slittare il termine per la definizione agevolata: infatti, le parole «entro sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in vigore  della  legge  di  conversione  del  presente  decreto»   sono sostituite  dalle  seguenti:  «entro  il  termine  fissato   per   la deliberazione del bilancio annuale di previsione  degli  enti  locali per l'esercizio 2017».

Con riferimento alle entrate, anche tributarie, delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificati, negli anni dal 2000 al 2016, dagli enti stessi e dai concessionari della riscossione di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i medesimi enti territoriali possono stabilire, entro  il  termine  fissato   per   la deliberazione del bilancio annuale di previsione  degli  enti  locali per l'esercizio 2017 (e cioè il 31 marzo 2017), con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse, l'esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate. Gli enti territoriali, entro trenta giorni, danno notizia dell'adozione dell'atto mediante pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale. Quindi, i Comuni (oltre che gli altri enti citati), entro sessanta giorni, decorrenti dal 2 dicembre 2016 (e cioè, quindi, entro il 2 gennaio 2017) avrebbero potuto emanare un regolamento per escludere le sanzioni relative alle entrate, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale notificati negli anni dal 2000 al 2016.

Tale incombenza, si rammenta, è facoltativa (possono stabilire) e non obbligatoria per gli enti territoriali citati.

E, inoltre, la definizione delle ingiunzioni fiscali non è automatica bensì opera solamente se l’ente locale approva apposito regolamento entro il 31 marzo 2017 (precedentemente, 1 febbraio).

Operativamente, il Comune ha piena autonomia nel decidere quali entrate e quali annualità possono beneficiare dello sconto tra tutte le ingiunzioni notificate nel periodo intercorrente tra il 2000 e il 2016: potrà trattarsi di tutte le ingiunzioni notificate il quel lasso temporale, ovvero solo certe annualità, o anche solo determinati tributi o esclusivamente le sanzioni irrogate a seguito di violazioni al codice della strada.

Con il suddetto provvedimento gli enti territoriali stabiliscono anche:

a) il numero di rate e la relativa scadenza, che non puo' superare il 30 settembre 2018;
b) le modalita' con cui il debitore manifesta la sua volonta' di avvalersi della definizione agevolata;
c) i termini per la presentazione dell'istanza in cui il debitore indica il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento, nonche' la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi;
d) il termine entro il quale l'ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse.

A seguito della presentazione dell'istanza, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale istanza.
In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui e' stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

Fin qui, la procedura di definizione agevolata delle ingiunzioni fiscali. Ma l’articolo 6, decreto legge n. 193/2016, disciplina la definizione agevolata dei ruoli, e quindi della procedura di riscossione coattiva riservata ad Equitalia, con alcune differenze sostanziali, rispetto a quanto stabilito dall’articolo 6-ter.

Relativamente ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016 , i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni comprese  in tali carichi, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, provvedendo al pagamento integrale delle somme di cui alle lettere a) e b), dilazionato in rate sulle quali sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2017, gli interessi nella misura di cui all'articolo 21, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.
Fermo restando che il 70 per cento delle somme complessivamente dovute deve essere versato nell'anno 2017 e il restante 30 per cento nell'anno 2018, e' effettuato il pagamento, per l'importo da versare distintamente in ciascuno dei due anni, in rate di pari ammontare, nel numero massimo di tre rate nel 2017 e di due rate nel 2018:

a) delle somme affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;
b) di quelle maturate a favore dell'agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera a) e di rimborso delle spese per le procedure esecutive, nonche' di rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento.

Ai fini della definizione agevolata, il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volonta' di avvalersene, rendendo, entro il 31 marzo 2017 il decreto legge n. 8/2017, con la modifica del comma 1, dell’articolo 6-ter,  ha così parificato la data di scadenza per la definizione agevolata sia dei ruoli, sia delle ingiunzioni fiscali) apposita dichiarazione, con le modalita' e in conformita' alla modulistica che lo stesso agente della riscossione pubblica sul proprio sito internet nel termine massimo di quindici giorni dalla data di entrata in vigore del decreto n. 193/2016; in tale dichiarazione il debitore indica altresi' il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto, nonche' la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione, e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi.
Entro la stessa data del 31 marzo 2017 il debitore puo' integrare, con le predette modalita', la dichiarazione presentata anteriormente a tale data.
Entro il 31 maggio 2017, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione, l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonche' quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:

 

a) per l'anno 2017, la scadenza delle singole rate e' fissata nei mesi di luglio, settembre e novembre;
b) per l'anno 2018, la scadenza delle singole rate e' fissata nei mesi di aprile e settembre.

 

L'agente della riscossione fornisce ai debitori i dati necessari a individuare i carichi definibili:

a) presso i propri sportelli;
b) nell'area riservata del proprio sito internet istituzionale.

 

Entro il 28 febbraio 2017, l'agente della riscossione, con posta ordinaria, avvisa il debitore dei carichi affidati nell'anno 2016 per i quali, alla data del 31 dicembre 2016, gli risulta non ancora notificata la cartella di pagamento ovvero inviata l'informazione di cui all'articolo 29, comma 1, lettera b), ultimo periodo, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ovvero notificato l'avviso di addebito di cui all'articolo 30, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 78 del 2010.
In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una rata di quelle in cui e' stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione. In tal caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'agente della riscossione prosegue l'attivita' di recupero e il cui pagamento non puo' essere rateizzato ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
A seguito della presentazione della dichiarazione, sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi che sono oggetto di tale dichiarazione e, sono altresi' sospesi, per i carichi oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate di tali dilazioni in scadenza in data successiva al 31 dicembre 2016.

L'agente della riscossione, relativamente ai carichi definibili ai sensi dell’articolo 6, non puo' avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche gia' iscritti alla data di presentazione della dichiarazione, e non puo' altresi' proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato gia' emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.
Ai pagamenti dilazionati previsti dall’ articolo 6 non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, le disposizioni dell’articolo 6 si applicano limitatamente agli interessi, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, legge 24 novembre 1981, n. 689.

A seguito del pagamento delle somme di cui alla definizione agevolata, l'agente della riscossione e' automaticamente discaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote discaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 30 giugno 2019, l'elenco dei debitori che hanno esercitato la facolta' di definizione e dei codici tributo per i quali e' stato effettuato il versamento.

A norma del novellato articolo 1, comma 684, legge 23 dicembre 2014, n. 190, le comunicazioni di inesigibilita' relative a quote affidate agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, anche da soggetti creditori che hanno cessato o cessano di avvalersi delle societa' del Gruppo Equitalia Spa, sono presentate, per i ruoli consegnati negli anni 2014 e 2015, entro il 31 dicembre 2019 e, per quelli consegnati fino al 31 dicembre 2013, per singole annualita' di consegna partendo dalla piu' recente, entro il 31 dicembre di ciascun anno successivo al 2019.