
Nuovi poteri dei Comuni per il contrasto alla ludopatia
04.04.2019 16:43dott. Marco Massavelli
Responsabile Nucleo Operativo Territoriale
Polizia Locale Rivoli (TO)
Il Legislatore, come è noto, da alcuni anni ha intrapreso una importante battaglia contro la ludopatia.
Da ultimo, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha adottato il Decreto Direttoriale prot. n. 31516/R.U., del 22 febbraio 2019, in materia di VLT.
In particolare, l’articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.), di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni edintegrazioni,concernentelecaratteristichedegliapparecchidadivertimento ed intrattenimento che erogano vincite in denaro e, in particolare, alla lettera b) definisce le caratteristiche di una tipologia di apparecchi della specie idonei per il gioco lecito e, nello specifico “quelli, facenti parte della rete telematica di cui all’articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successiva modificazioni, che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa” e i cui requisiti tecnici e di funzionamento sono demandati ad apposito decreto.
Con il decreto del Vicedirettore dell’Agenzia - Area monopoli del 4 aprile 2017, sono stati disciplinati i requisiti tecnici e di funzionamento degli apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento di cui al comma 6, lettera b), dell’articolo 110, T.U.L.P.S.
L’articolo1,comma569,legge30dicembre2018,n.145ha previsto che:
“Alfinedirendereeffettivelenormedeglientilocalichedisciplinanol’orariodi funzionamento degli apparecchi previsti dall’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ovvero di monitorarne il rispetto e di irrogare le relative sanzioni: a) a decorrere dal 1° luglio 2019, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, avvalendosi della SOGEI Spa, mette a disposizione degli enti locali gli orari di funzionamento degli apparecchi previsti dal citato articolo 110, comma 6, lettera b),del testo unicodi cui al regio decreto n. 773 del 1931; le norme di attuazione della presente lettera sono stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge…”.
Ritenendo, quindi, che, sulla base delle finalità indicate dall’articolo 1, comma 569, legge 30 dicembre 2018, n. 145, l’accesso all’applicativo sia riservato ai Comuni sul cui territorio di competenza sono installati gli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera b), T.U.L.P.S, e sulla scorta di tale normativa, che demanda ad apposito provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, da emanare entro il 2 marzo 2019, l’adozione delle norme di attuazione definendo i criteri di accesso al predetto applicativo e la tipologia di dati forniti, pertanto, si è ritenuto necessariodefinirelemodalitàtecnicheedoperativeperla messa a disposizione degli enti locali degli orari di funzionamento degli apparecchi previsti dal citato articolo 110, comma 6, lettera b), T.U.L.P.S.
Per cui, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, tramite il partner tecnologico SOGEI Spa ha predisposto un applicativo informatico che, collegandosi al sistema di controllo di SOGEI, consenta agli enti locali, ognuno per il proprio ambito territoriale di competenza, l’accesso a funzionalità di monitoraggio del rispetto degli orari di funzionamento degli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera b), T.U.L.P.S. con il dettaglio degli orari di cambio di stato dei medesimi apparecchi comunicati al sistema di controllo dai sistemi dei concessionari.
L’applicativo a disposizione dei Comuni
Il decreto direttoriale, quindi, in attuazione dell’articolo 1, comma 569, legge 30 dicembre 2018, n. 145, ha disposto la disciplina delle modalità operative con cui l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, avvalendosi della SOGEI Spa, fornisce un applicativo per la messa a disposizionedeglientilocalideglioraridifunzionamentodegli apparecchiprevisti dall’articolo 110, comma 6, lettera b), TULPS (apparecchi VLT), al fine di rendere effettive le norme degli enti locali che ne disciplinano l’orario, ovvero di monitorarne il rispetto e di irrogare le relative sanzioni.
L’accessoall’applicativoèriservatoaiComunisulcuiterritoriodicompetenzasono installati gliapparecchiVLT.
OgniComune,tramitel’applicativoha, quindi, accessoesclusivamente allefornituredatieallefunzionalitàdimonitoraggiorelativeaglioraridifunzionamento degli apparecchi VLT ubicati nel proprio territorio comunale.
L’applicativo sarà accessibile tramite l’area riservata del sito istituzionale dell’Agenzia - www.adm.gov.it.
Il Comune che intende utilizzare l’applicativo deve inviare, tramite il proprio indirizzo PEC istituzionale, apposita richiesta di abilitazione all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - DC Gestione Tributi e Monopolio Giochi - monopoli.giochi@adm.gov.it
Lemodalitàtecnichediabilitazioneediaccessoall’applicativo,ilnumerodiutenze attivabiliperogniComune, i dati da comunicare relativamente alle utenze da abilitare,eirequisitidisicurezzaedinformaticinecessarisaranno definiticonsuccessivoprovvedimentodelDirettoredellaDirezionecentraleGestione TributieMonopolioGiochidaemanarsientroil1° giugno2019.Conlostesso provvedimentosaràfornita,altresì,unaguidaoperativaperiComunipredispostada SOGEI Spa.
Per cui, è opportuno che le richieste vengano inviate dopo l’adozione di tale provvedimento, in quanto prima di tale data le richieste vengono tutte sospese, in attesa delle disposizioni attuative.
L’applicativosarà resodisponibileaiComunichene effettuano richiesta a far data dal 1° luglio 2019.
Le modalità operative
Alfinediusufruiredellefunzionidimonitoraggio,ilComune,unavoltaabilitato dovrà procedereall’inserimentonell’applicativo deglioraridifunzionamentodegliapparecchiVLTprevistidallenormativelocaliconlerelative date di validità. Il Comune potrà modificare autonomamente all’interno dell’applicativo gli oraridi funzionamento, in caso di modifiche o aggiornamenti della normativa.
Lefunzionalitàdimonitoraggiohannoadoggettoglioraridifunzionamentodei soli apparecchiVLTnotificatiattraversoimessaggiinviatialsistemadicontrollo,da90giorni a 3 giorniantecedenti la datadi accesso all’applicativo. Le funzionalità di monitoraggio sono disponibili decorsi 3 giorni dall’inserimento nell’applicativo degli orari di funzionamento.
Almomentodell’abilitazione,l’applicativononconsentiràilmonitoraggiodeglioraridifunzionamentodegliapparecchiVLTrelativiadateanteriori alla abilitazione stessa.
L’applicativo fornisce agli enti locali funzionalità di monitoraggio del rispetto degli orari di funzionamento degli apparecchi VLT con il dettaglio degli orari di cambio di stato, completi di data e ora di generazione dell’evento, dei medesimi apparecchi comunicati al sistema di controllo dai sistemi dei concessionari con la possibilità di selezionare diversi ambiti (Comune, esercizio, singoloapparecchio).
LostatodegliapparecchiVLTvisualizzatodall’applicativopuòessere:
· acceso/spento,
· abilitato/disabilitato.
L’apparecchioVLTèconsideratoinfunzione solamenteseèabbinatalacoppiadistatiacceso/abilitato.L’apparecchioVLTacceso ma non abilitato non è, infatti, ingrado di raccogliere gioco.
L’applicativosegnalaleanomalierilevaterispettoaglioraridifunzionamentoprevisti dallenormativelocali,inseritiacuradellostessoComune,indicandoglieserciziincui risultanopresentiapparecchiVLTnellostatoacceso/abilitatoegliidentificatividitali apparecchiVLT.
LasegnalazionedelleanomalieriguardantilostatodegliapparecchiVLTsi considera consolidata, decorsi 7 giorni dal singolo evento.
I controlli sul gioco minorile
Relativamente al controllo degli esercizi in possesso degli apparecchi del gioco lecito, di cui all’articolo 110, comma 6, TULPS, è opportuno, infine, far riferimento ad alcune importanti disposizioni normative, approvate in provvedimenti diversificati.
Innanzitutto, è necessario rammentare il c.d. Decreto Balduzzi, decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con la legge 8 novembre 2012, n. 189, recante “Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un piu' alto livello di tutela della salute”.
n particolare, l’articolo 7, rubricato “Disposizioni in materia di vendita di prodotti del tabacco, misure di prevenzione per contrastare la ludopatia e per l'attività sportiva non agonistica”, al comma 4 vieta, dal 1° gennaio 2013, messaggi pubblicitari concernenti il gioco con vincite in denaro nel corso di trasmissioni televisive o radiofoniche e di rappresentazioni teatrali o cinematografiche rivolte ai minori e nei trenta minuti precedenti e successivi alla trasmissione delle stesse; vieta, in qualsiasi forma, la pubblicità sulla stampa quotidiana e periodica destinata ai minori e nelle sale cinematografiche in occasione della proiezione di film destinati alla visione dei minori; vietamessaggi pubblicitari concernenti il gioco con vincite in denaro su giornali, riviste, pubblicazioni, durante trasmissioni televisive e radiofoniche, rappresentazioni cinematografiche e teatrali, nonche' via internet nei quali si evidenzi anche solo uno dei seguenti elementi:
a) incitamento al gioco ovvero esaltazione della sua pratica;
b) presenza di minori;
c) assenza di formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica del gioco, nonche' dell'indicazione della possibilità di consultazione di note informative sulle probabilità di vincita pubblicate sui siti istituzionali dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e, successivamente alla sua incorporazione ai sensi della legislazione vigente, dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nonche' dei singoli concessionari ovvero disponibili presso i punti di raccolta dei giochi.
I gestori di sale da gioco e di esercizi in cui vi sia offerta di giochi pubblici, ovvero di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, sono tenuti a esporre, all'ingresso e all'interno dei locali, il materiale informativo predisposto dalle aziende sanitarie locali, diretto a evidenziare i rischi correlati al gioco e a segnalare la presenza sul territorio dei servizi di assistenza pubblici e del privato sociale dedicati alla cura e al reinserimento sociale delle persone con patologie correlate alla G.A.P. (gioco d’azzardo patologico).
Il comma 6, dell’articolo 7, stabilisce che il committente del messaggio pubblicitario di cui al comma 4 eil proprietario del mezzo con cui il medesimo messaggio pubblicitarioe' diffuso sono puniti entrambi con una sanzione amministrativapecuniaria da centomila a cinquecentomila euro.
L'inosservanza dell’obbligo per i gestori di sale da gioco e di esercizi in cui vi sia offerta di giochi pubblici, ovvero di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, di esporre il materiale informativo predisposto dalle ASL è punita con una sanzioneamministrativa pecuniaria pari a cinquantamila euro irrogata neiconfronti del concessionario; per le violazioni, relative agli apparecchi di cui al citato articolo 110, comma 6, lettere a) e b), TULPS, la stessa sanzione si applica al solo soggettotitolare della sala o del punto di raccolta dei giochi; per leviolazioni nei punti di vendita in cui si esercita come attività principale l'offerta di scommesse, la sanzione si applica al titolaredel punto vendita, se diverso dal concessionario.
Per le attività dicontestazione degli illeciti, nonche' di irrogazione delle sanzioniè competente l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, che vi provvede ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689.
L’articolo 7, comma 8, stabilisce che è vietato ai minori di anni diciotto l'ingresso nelle areedestinate al gioco con vincite in denaro interne alle sale bingo,nonche' nelle aree ovvero nelle sale in cui sono installati ivideoterminali di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), TULPS , e nei punti divendita in cui si esercita come attività principale quella discommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi. Il divieto di consentire la partecipazione ai giochi pubblici con vincita in denaro ai minori di anni diciotto era già stato ribadito dall’articolo 24, comma 2, decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, con la legge 15 luglio 2011, n. 111.
Laviolazione del divieto è punita ai sensi dell'articolo 24, commi 21e 22, del decreto-legge n. 98/2011: il titolare dell'esercizio commerciale, del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco che consente la partecipazione ai giochi pubblici a minori di anni diciotto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinque mila a euro venti mila. Indipendentemente dalla sanzione amministrativa pecuniaria e anche nel caso di pagamento in misura ridotta della stessa, la violazione è punita con la chiusura dell'esercizio commerciale, del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco da dieci fino a trenta giorni.
Nell'ipotesi in cui la violazione del divieto riguardi l'utilizzo degli apparecchi e dei congegni di cui al comma 6, dell'articolo 110 TULPS, il trasgressore è altresì sospeso, per un periodo da uno a tre mesi, dall'elenco di cui all'articolo 1, comma 533, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Conseguentemente, ai sensi del comma 533-ter dell'articolo 1, legge n. 266/2005 i concessionari per la gestione della rete telematica non possono intrattenere, neanche indirettamente, rapporti contrattuali funzionali all'esercizio delle attività di gioco con il trasgressore.
Il titolare dell'esercizio commerciale, del localeovvero del punto di offerta del gioco con vincite in denarodeve identificare i minori di età mediante richiesta di esibizione di un documento di identità, tranne nei casi in cui la maggiore età sia manifesta.
I controlli di polizia sugli apparecchi del gioco lecito
Dal punto di vista dei controlli, infine, l’articolo 7, comma 9, decreto legge n.158/2012, stabilisce la pianificazione, per cui l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, di intesa con la Società italiana degli autori ed editori (SIAE), la Polizia di Stato, l'Arma dei Carabinieri e il Corpo della guardia di finanza, pianifica su base annuale almeno diecimila controlli, specificamente destinati al contrasto del gioco minorile, nei confronti degli esercizi presso i quali sono installati gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), TULPS, ovvero vengono svolte attività di scommessa su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, collocati in prossimità di istituti scolastici primari e secondari, di strutture sanitarie ed ospedaliere, di luoghi di culto.
All’Agenzia delle dogane e dei monopoli, per le conseguenti attività possono essere segnalate da parte degli agenti di Polizia locale le violazioni delle norme in materia di giochi con vincite in denaro constatate, durante le loro ordinarie attività di controllo previste a legislazione vigente, nei luoghi deputati alla raccolta dei predetti giochi.
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