Passaggio con il semaforo rosso - sinistro stradale

04.03.2014 12:18

Corte di Cassazione Civile

sez. III 23 gennaio 2014 n. 1365 

 

Svolgimento del processo  

1.- Con la decisione ora impugnata, pubblicata il 12 novembre 2007, la Corte d'Appello di Milano ha rigettato l'appello proposto da omissis avverso la sentenza del Tribunale di Milano del 3 giugno 2003.  
Il Tribunale era stato adito dal T. , il quale aveva citato in giudizio il Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'Agenzia delle Entrate e l'Assitalia S.p.A., esponendo che, alla guida del motociclo di sua proprietà, mentre transitava all'incrocio, regolato da semaforo omissis , era entrato in collisione con l'autovettura omissis di proprietà del Ministero delle Finanze, condotta dal finanziere scelto omissis che, provenendo dall'opposta direzione di marcia, aveva svoltato a sinistra.  
1.1.- Si erano costituiti i convenuti, contestando integralmente la domanda dell'attore, assumendo la responsabilità esclusiva di quest'ultimo per avere attraversato l'incrocio malgrado la luce del semaforo fosse rossa per i veicoli provenienti dalla sua direzione di marcia.  
1.2.- Il Tribunale aveva rigettato la domanda dell'attore, ritenendone la responsabilità esclusiva, con condanna al pagamento delle spese di giudizio.  
2.- Proposto appello da parte del omissis e costituitisi in appello l'Assitalia S.p.A. ed il Ministero e l'Agenzia delle Entrate, la Corte d'Appello ha, come detto, rigettato l'appello, confermando la sentenza impugnata e condannando l'appellante al pagamento delle spese del grado.  
3.- Avverso la sentenza omissis propone ricorso affidato a due motivi, illustrati da memoria.  
Gli intimati si difendono con distinti controricorsi.  

Motivi della decisione  

1.- Col primo motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 2054 cod. civ., in relazione all'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., nonché motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria circa fatti controversi e decisivi per il giudizio, in relazione all'art. 360 n. 5 cod. proc. civ., al fine di censurare l'affermazione della Corte d'Appello secondo cui, una volta accertata la violazione, da parte del danneggiato, di una precisa norma del codice della strada ed accertato che lo stesso nulla ha fatto per evitare l'incidente, se ne deve ritenere la responsabilità esclusiva, scaturendo indirettamente da detto accertamento che l'altro conducente si era uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle sulla comune prudenza.  
Il ricorrente sostiene che la Corte milanese avrebbe violato le norme indicate in rubrica perché non avrebbe preteso e quindi nemmeno ricercato la prova, da parte del conducente del veicolo antagonista, di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. In particolare, non si avrebbe in sentenza alcuna motivazione in merito ad eventuali misure di emergenza identificate dallo stesso giudice d'appello in "rallentamento, frenata o sterzata"- poste in essere dal conducente dell'autovettura della Guardia di Finanza; e ciò malgrado vi fosse - a detta del ricorrente - una deposizione testimoniale attestante la mancata esecuzione di manovre d'emergenza da parte del finanziere scelto che guidava l'auto investitrice.  
1.1.- Col secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 140, 141 comma 3 e 145 comma 1 del codice della strada, in relazione all'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., nonché motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria circa fatti controversi e decisivi per il giudizio, in relazione all'art. 360 n. 5 cod. proc. civ., al fine di censurare l'affermazione della Corte d'Appello, secondo cui non vi fu alcun comportamento negligente o imprudente da parte del conducente del mezzo di servizio.  
Il ricorrente sostiene che vi sarebbe stata una grave imprudenza da parte di quest'ultimo, consistita nell'aver impegnato il crocevia, omettendo di accertarsi se il flusso dei veicoli provenienti da omissis (come il motociclo condotto dal ricorrente) avesse esaurito lo scorrimento e poi, una volta impegnato l’incrocio, omettendo di adottare una manovra atta ad evitare la collisione.  
2.- I motivi, che vanno esaminati congiuntamente poiché entrambi riferiti alla condotta di guida del finanziere scelto omissis, non sono meritevoli di accoglimento.  
Il giudice di merito ha ricostruito il sinistro avvalendosi delle stesse risultanze probatorie indicate e riportate in ricorso, in specie del rapporto della polizia municipale e della testimonianza di omissis.  
Ha così accertato che il motociclo condotto dal omissis , aveva iniziato l'attraversamento dell'incrocio quando già il semaforo segnava, nei suoi confronti, la luce rossa e che il testimone omissis, alla guida della propria autovettura, provenendo dallo stesso senso di marcia dell'auto condotta dal finanziere scelto omissis, era rimasto fermo all'incrocio, malgrado fosse scattata in suo favore la luce verde del semaforo perché si era accorto del sopraggiungere della moto.  
Il ricorrente non contesta specificamente siffatto accertamento, quindi la ritenuta violazione, da parte sua, del divieto di attraversamento dell'incrocio, bensì la salutazione operata ami giudice di merito circa l'efficacia causale esclusiva di questo suo comportamento.  
2.1.- In effetti, la Corte di Appello, contrariamente a quanto si assume in ricorso, pur avendo enunciato il principio di diritto - che si trova nei precedenti di questa Corte (tra i quali, oltre a Cass. n.5226/06, citato in sentenza, anche Cass. n. 9550/09)- secondo cui, in tema di scontro di veicoli, ai fini del superamento della presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054 cod. civ., la prova che uno dei conducenti si è uniformato alle norme sulla circolazione dei veicoli ed a quelle di comune prudenza può essere acquisita anche indirettamente, tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell'evento dannoso col comportamento dell'altro conducente, non si è limitata a trarre indirettamente dalla considerazione della condotta colposa del danneggiato, l'attribuzione alla stessa dell'efficacia causale esclusiva, ma ha positivamente valutato la condotta di guida del conducente del veicolo antagonista.  
In proposito ha rilevato che la condotta di guida del omissis non si pose in contrasto con alcuna norma del codice della strada, nemmeno a voler ritenere che egli abbia sorpassato la vettura del omissis, ferma all'incrocio, senza preventivamente fermarsi per controllare se altri veicoli sopraggiungessero ad impegnare il crocevia, poiché il semaforo a suo favore segnava il verde e poiché la circolazione sulla via era a file parallele.  
Quest'ultima valutazione è conforme alla previsione dell'art. 148 del codice della strada e non viola le norme indicate nella rubrica del secondo motivo di ricorso (il cui esame appare logicamente preliminare), poiché, pur non essendo il conducente che è favorito dal semaforo esentato dall'obbligo di diligenza nella condotta di guida (cfr. Cass. n. 8744/00, nonché Cass. n. 16768/06 e, di recente, Cass. n. 17895/12), questa non può certo essere richiesta nel massimo grado, ma è sufficiente che si conformi alla comune prudenza, tenuto conto delle concrete condizioni dell'incrocio. Ed anzi si è affermato, anche di recente, che, in tema di scontro tra veicoli, l'accertamento che il conducente di uno di essi abbia attraversato un incrocio regolato da semaforo emittente luce rossa comporta il superamento della presunzione di concorrente responsabilità di cui all'art. 2054 cod. civ., non essendo tenuto il conducente dell'altro veicolo, che impegna il semaforo con il verde, ad osservare l'obbligo di una particolare circospezione, come nel caso di attraversamento con il giallo (Cass. n. 19497/13). Nel caso di specie, peraltro, non risulta affatto -come sostiene il ricorrente col secondo motivo di ricorso- che l'autovettura del omissis. sopraggiungesse a velocità sostenuta o che avesse "in velocità" superato l'autovettura del teste ferma all'incrocio, avendo invece la Corte affermato - con accertamento in fatto, che, in quanto non smentito da elementi decisivi addotti in ricorso, non appare censurabile - soltanto che si sarebbe tutt'al più potuto ipotizzare che il finanziere avesse impegnato l'incrocio sopraggiungendo all'altezza dell'incrocio col proprio veicolo “in movimento” e superando perciò il veicolo fermo del omissis, avvalendosi della luce verde del semaforo. Coerente con la ricostruzione fattuale appena richiamata è perciò la conclusione raggiunta dalla Corte circa il rispetto da parte del B. sia delle norme del codice della strada che delle regole di comune prudenza, nell'attraversamento dell'incrocio.  
2.1.- Quanto alla mancanza di motivazione in punto di manovra d'emergenza da parte del conducente dell'auto e quanto all'asserita violazione dell'art. 2054 cod. civ., lamentate col primo motivo di ricorso, va evidenziato che la Corte d'Appello ha avuto modo di precisare, non solo che la condotta di guida del omissis fu corretta, secondo quanto sopra, ma anche che lo stesso non avrebbe potuto fare alcunché per evitare il motociclo, non potendosi rimproverare al omissis di non aver scorto la moto che aveva impegnato l'area dell'incrocio, così come invece aveva fatto il teste omissis, in quanto la sua visuale era limitata proprio dalla presenza dell'autovettura di quest'ultimo ferma sulla destra.  
Si tratta di motivazione coerente con la premessa per la quale il omissis non aveva affatto l'obbligo di arrestare completamente il proprio veicolo all'incrocio regolato da semaforo con luce verde ed a visuale anteriore ancora libera e quindi di motivazione nient'affatto contraddittoria, rispetto a tale premessa - a sua volta corretta in diritto per quanto detto a proposito del secondo motivo.  
Discende da detta premessa e dalla relativa ricostruzione in fatto che è vero che non vi è stata alcuna manovra d'emergenza da parte del omissis , ma semplicemente perché siffatta manovra non avrebbe potuto essergli richiesta, essendosi egli trovato nell'impossibilità di avvistare il motociclo, quindi nell'impossibilità materiale di evitare l'impatto (tanto è vero che risulta che la Corte d'Appello ha ricostruito il sinistro -con accertamento in fatto, sul punto nemmeno censurato- nel senso che “la collisione avvenne al centro dell'incrocio e che la moto condotta dal omissis urtò con la parte anteriore la fiancata dell'auto condotta dal omissis ”, pertanto finendo letteralmente la propria corsa, iniziata quando il semaforo era già rosso, contro la vettura che invece “aveva iniziato l'attraversamento quando il semaforo proiettava luce verde per i veicoli provenienti dalla sua direzione”).  
Perciò non solo va ribadito che nel caso di scontro tra veicoli, l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti e della regolare condotta di guida dell'altro, libera quest'ultimo dalla presunzione di concorrente responsabilità fissata in via sussidiaria dall'art. 2054, secondo comma cod. civ., nonché dall'onere di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, ma va altresì affermato che, pur essendo i conducenti dei veicoli antagonisti tenuti ad effettuare una manovra di emergenza per evitare il sinistro, quest'onere non sussiste quando, attese le circostanze del caso concreto, una qualche manovra astrattamente idonea di emergenza risulti impossibile (cfr. Cass. n. 5671/00). In conclusione, il ricorso va rigettato.  
3.- Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto delle attività difensive svolte da ciascuno dei resistenti.  

P.Q.M.  

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida, in favore del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia del Territorio, nell'importo complessivo di Euro 6.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, ed in favore di Assitalia S.p.A. nell'importo complessivo di Euro 7.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge. 
(Omissis)