Patenti straniere extracomunitarie: importante intervento della Cassazione

24.10.2013 17:22

Corte di Cassazione Penale

sez. IV 13 settembre 2013 n. 37765


[...]  ricorre per cassazione avverso al sentenza, in epigrafe indicata, del GIP del Tribunale di Bologna, di condanna in ordine al reato di guida senza patente.
Si denuncia violazione di legge nella specie dell'art. 2 comma 2 cp  in relazione all'art. 116 comma 13 e art. 18 del codice della strada.
Si espone che l'imputato, al momento dell'accertamento del reato, era in possesso della patente di guida conseguita in Israele, suo Stato di origine, che nonostante Israele avesse sottoscritto sia la convenzione di Ginevra del 1949 che la Convenzione di Vienna del 1968 - entrambe ratificate e recepite nell'Ordinamento italiano - da 2001 il Ministero dei Trasporti italiano con la circolare n. 489/M340 aveva sospeso la possibilità di convertire le patenti di guida rilasciate da alcuni Stati extracomunitari, tra cui Israele, stante la mancanza di condizioni di reciprocità previste dall'art. 136 cds. Sennonché dal 26 novembre 2012 vi è stata la sottoscrizione di un nuovo accordo tra l'Italia ed Israele teso a favorire la circolazione sul territorio italiano di cittadini israeliani riconoscendo piena validità alle patenti di guida israeliane. Pertanto si evidenzia che sussista l'abolitio criminis prevista dall'art. 2 c.p., comma 2, anche con riferimento ad una modifica della legge extrapenale che comunque attiene ad un presupposto del reato, si richiama la giurisprudenza a sezioni unite di cui alla sentenza n. 2451 del 16 novembre 2008.

RITENUTO IN DIRITTO
Il ricorso va accolto.
Come osservato da questa Corte (cfr. Sez.IV^, 8 marzo 2012, n. 22059, …, RV 252961) la disciplina riguardante la validità delle patenti rilasciate da Paesi stranieri è contenuta negli artt. 135 e 136 del codice della strada secondo cui lo straniero può guidare in Italia con la patente rilasciata da Paese straniero se valida e per il periodo di un anno dall'inizio della residenza in Italia; lo straniero, residente in Italia da meno di un anno e che guidi con patente straniera scaduta di validità, commette l'illecito amministrativo ex art. 126 comma 7, (guida con patente con validità scaduta); lo straniero, residente in Italia da oltre un anno e che guidi con patente rilasciata da uno Stato Estero non più in corso di validità, commette il reato contravvenzionale di guida senza patente; lo straniero, residente in Italia da oltre un anno e che guidi con patente straniera in corso di validità, commette l'illecito amministrativo assimilabile alla guida di patente italiana scaduta di validità (art. 126 comma 7). In tal senso, si è espressa ripetutamente la giurisprudenza di questa Corte, sia in relazione al Codice della strada previgente non differente in tema - peraltro - da quello attuale, che al codice in vigore, v. Cass. 13/10/1997 n. 2392; Cass. 17/12/1998, n. 3699; Cass. 19/01/2011, n. 6821.
Deve aggiungersi, per completezza, che il nuovo disposto dell'art. 135 C.d.S., comma 14, stabilisce testualmente: "Il titolare di patente guida rilasciata da uno Stato non appartenente all'Unione Europea o allo Spazio economico Europeo che, trascorso più di un anno dal giorno dell'acquisizione della residenza in Italia, guida con patente in corso di validità, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 126, comma 11".
Nel caso di specie il ricorrente, pacificamente residente in Italia da oltre un anno, è stato sorpreso alla guida, ma era tuttavia in possesso di patente straniera, rilasciata dallo Stato di provenienza (Israele) in corso di validità.
Va pertanto annullata senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato.

P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata senza rinvio perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato.
(Omissis)