Riscossione coattiva dei Comuni: ancora un rinvio della riforma a dicembre

02.07.2016 12:16

di Marco  Massavelli    Vice Comandante Polizia Municipale Druento (TO)


Ancora una proroga per l'avvio della riforma della
riscossione coattiva per i Comuni che dovrebbe determinare il disimpegno di
Equitalia spa e la fine del periodo
transitorio conseguente alla nazionalizzazione del servizio riscossione e al
correlato obbligo per i Comuni di scegliere, seguendo le opportunità di cui
all'art. 52 d.lgs. 446/97, il contraente cui affidare la riscossione delle
proprie entrate.

La riforma del 2011 avrebbe dovuto, infatti, entrare
in vigore il 1° luglio 2016, ma con l'articolo
18, del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113
, recante " Misure finanziarie urgenti per gli enti
territoriali e il territorio
" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie
Generale n.146 del 24 giugno, ed entrato in vigore il giorno successivo,
all'articolo  10,   comma   2-ter,   del decreto-legge 8
aprile 2013, n. 35,  convertito,  con  modificazioni, dalla
legge 6 giugno 2013, n. 64, le parole: «30  giugno  2016»  sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre
2016
».

Analizziamo, nel dettaglio, il
contenuto di questa importante riforma per i Comuni, che, quindi, entrerà in
vigore il 1° gennaio 2017, salvo ulteriori proroghe, ma che costringe gli enti
locali interessati a provvedere già da ora, per potersi trovare in regola con
l'inizio della nuova "era" della riscossione coattiva.

La
riforma parte nel 2006. Con il decreto legge 203/2005, convertito con la legge
248/2005, infatti, viene decretata la fine degli affidamenti in concessione del
servizio nazionale della riscossione pubblica, dopo un lungo periodo di gestione
da parte delle banche: la riscossione viene ricondotta in mano pubblica
sganciandosi dal settore privato.

La
norma fondamentale, per comprendere la riforma del 2011, è l'articolo 3 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, rubricato "Disposizioni in materia di servizio nazionale della riscossione".

A
decorrere dal 1° ottobre 2006,
recita il comma 1, dell'articolo 3, è soppresso il sistema di affidamento in
concessione del servizio nazionale della riscossione e le funzioni relative alla riscossione nazionale
sono attribuite all'Agenzia delle entrate.

L'Agenzia delle entrate e
l'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) procedono, entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, alla costituzione
della "Riscossione S.p.a." (che successivamente è stata denominata
come "Equitalia spa").

La
Riscossione S.p.a., anche avvalendosi, senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica, di personale dell'Agenzia delle entrate e dell'I.N.P.S.
ed anche attraverso altre società per
azioni, partecipate:

a) effettua l'attività di riscossione mediante
ruolo, con i poteri e secondo le disposizioni di cui al titolo I, capo
II, e al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602, nonche' l'attività di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 237;

b) può effettuare:

1)
le attività di riscossione spontanea,
liquidazione ed accertamento delle entrate, tributarie o patrimoniali, degli
enti pubblici, anche territoriali, e delle loro società partecipate, nel
rispetto di procedure di gara ad evidenza pubblica;

2)
altre attività, strumentali a quelle dell'Agenzia delle entrate, anche
attraverso la stipula di appositi contratti di servizio e, a tale fine, può
assumere finanziamenti e svolgere operazioni finanziarie a questi connesse.

La
Riscossione S.p.a. effettua le attività di riscossione senza obbligo di
cauzione ed è iscritta di diritto, per
le attività di cui al comma 4, lettera b), n. 1), all'albo di cui
all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Il comma 7, dell'articolo
3 individua le c.d. "Società Partecipate", che sono proprio l'oggetto della
riforma del 2011: la Riscossione S.p.a., previa
formulazione di apposita proposta diretta alle società concessionarie del servizio nazionale della
riscossione, può acquistare una quota
non inferiore al 51 per cento del capitale sociale di tali società ovvero il
ramo d'azienda delle banche che hanno operato la gestione diretta dell'attività
di riscossione, a condizione che il cedente, a sua volta, acquisti una
partecipazione al capitale sociale della stessa Riscossione S.p.a..

Infatti,
entro il 31 dicembre 2010 (data modificata dalla riforma 2011), la legge
prevedeva il ritorno delle società in mano pubblica: i soci pubblici della
Riscossione S.p.a. (si legga Equitalia) dovrebbero riacquistate le azioni
cedute ai sensi del comma 7 a privati; entro lo stesso termine la Riscossione
S.p.a. (Equitalia) dovrebbe acquistare le azioni eventualmente ancora detenute
da privati nelle società da essa non interamente partecipate.

Di particolare importanza sono i commi 24 e 25 dell'articolo
3.

Fino
al momento dell'eventuale cessione, totale o parziale, del proprio capitale
sociale alla Riscossione S.p.a., ai sensi del comma 7, o contestualmente alla
stessa, le aziende concessionarie possono
trasferire ad altre società il ramo d'azienda relativo alle attività svolte in
regime di concessione (ruoli) per conto degli enti locali, nonche' a
quelle di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446 (attività svolte in regime privatistico).

In questo caso le c.d. "Società Scorporate" svolgono
attività di riscossione solo per gli enti locali:

a)     
fino al 31
dicembre 2010 ed in mancanza di diversa
determinazione degli stessi enti, le predette attività sono gestite dalle società cessionarie del predetto
ramo d'azienda, se queste ultime possiedono i requisiti per l'iscrizione
all'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo n. 446
del 1997, in presenza dei quali tale iscrizione avviene di diritto;

b)     
la riscossione coattiva delle entrate di spettanza dei predetti enti è
effettuata con la procedura indicata dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639
(ingiunzione fiscale), salvo che per i ruoli consegnati fino alla data del
trasferimento, per i quali il rapporto con l'ente locale è regolato dal decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112,
e si procede nei confronti dei soggetti iscritti a ruolo sulla base delle
disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, applicabili alle citate entrate ai sensi dell'articolo 18 del
decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

Fino
al 31 dicembre 2010 (data prorogata dalla riforma del 2011), in mancanza di
trasferimento effettuato ai sensi del comma 24 e di diversa determinazione
dell'ente creditore, le attività di cui
allo stesso comma 24 sono gestite dalla Riscossione S.p.a. o dalle società
dalla stessa partecipate ai sensi del comma 7, fermo il rispetto di procedure
di gara ad evidenza pubblica. Fino
alla stessa data possono essere prorogati i contratti in corso tra gli enti
locali e le società iscritte all'albo di cui all'articolo 53, comma 1,
del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

E veniamo ad analizzare
il presente e il prossimo futuro per i Comuni, e cioè la riforma dell'estate
del 2011. La norma di riferimento è il Decreto Legge 70/2011 (Decreto
Sviluppo), convertito nella Legge 106/2011.

L'articolo 7, comma 2,
lettere gg-ter) e gg-quater), prevede l'introduzione delle seguenti disposizioni:

 gg-ter) a decorrere dal 31 dicembre 2012, in deroga alle
vigenti disposizioni, la società
Equitalia Spa, nonché le società per azioni dalla stessa partecipate ai
sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e la
società Riscossione Sicilia Spa, cessano
di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione,
spontanea e coattiva, delle entrate, tributarie o patrimoniali, dei comuni e
delle società da essi partecipate;
(lettera così modificata dall'art. 10, comma 13-octies, legge n. 214
del 2011, poi dall'art. 29, comma 8-bis, legge n. 14 del 2012);

 

 gg-quater)
a decorrere dalla data di cui alla lettera gg-ter), i comuni effettuano la
riscossione coattiva delle proprie entrate, anche tributarie. I comuni
effettuano altresì la riscossione coattiva delle predette entrate:

(lettera così
modificata dall'art. 14-bis, comma 1, lettera a), legge n. 214 del 2011)

1)
sulla base dell'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14
aprile 1910, n. 639, che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le
disposizioni del titolo II del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in quanto
compatibili, comunque nel rispetto dei limiti di importo e delle condizioni
stabilite per gli agenti della riscossione in caso di iscrizione ipotecaria e
di espropriazione forzata immobiliare;
(numero così modificato dall'art. 14-bis,
comma 1, lettera a), legge n. 214 del 2011)

2) (numero soppresso dall'art. 14-bis, comma 1,
lettera a), legge n. 214 del 2011)

Analizziamo i rinvii
previsti dal Legislatore per giungere fino al 31 dicembre 2016 (Decreto Legge 24 giugno
2016, n. 113).

 Il
decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174,
all'articolo 9 ha previsto che:

 "4. In attesa del riordino della disciplina
delle attività di gestione e riscossione delle entrate degli enti appartenenti
ai livelli di governo sub statale, e per favorirne la realizzazione, i termini di cui all'art. 7, comma
2, lettera gg-ter), del D.L. 70/2011, convertito, con modificazioni, dalla L.
106/2011, ... sono stabiliti al 30
giugno 2013
. Fino a tale
data è fatto divieto di procedere a nuovi affidamenti delle attività di gestione
e riscossione delle entrate e sono prorogati, alle medesime condizioni, anche
patrimoniali, i contratti in corso
".

Il decreto legge 8 aprile 2013, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 ha previsto il
rinvio al 31 dicembre 2013.

La Legge di Stabilità 2014 (legge
27 dicembre 2013
, n. 147) ha rinviato l'entrata in vigore della riforma al 31
dicembre 2014.

La Legge di Stabilità 2015 (legge
23 dicembre 2014
, n. 190), all'articolo 1, comma 642, ha rinviato l'entrata
in vigore della riforma al 31 dicembre 2015.

Con
il Decreto Milleproroghe 2016 (decreto legge 30 dicembre 2015, n. 210,
convertito con la legge 25 febbraio 2016, n. 21) all'articolo 10 comma 1
troviamo che: "All'articolo 10, comma 2-ter, del decreto-legge 8 aprile
2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64,
le parole: "31 dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2016".

Per arrivare infine all'ultimo rinvio al 31 dicembre 2016, avvenuto con il decreto legge 24 giugno 2016, n. 113.

Ricordiamo, infine, che la
norma di riferimento per i Comuni rimane l'articolo 52 del d.lgs.
15.12.1997, n. 446,
tramite la quale
si dovrà decidere come gestire la riscossione (gestione diretta, associata, affidamenti a società pubbliche - in huose providing o miste - o a soggetti
privati) (si vedano, in particolare, il comma 1 e il comma 5):


 


Articolo
52 d.lgs. 446/97


 Potestà regolamentare generale delle Province
e dei Comuni

1.     
Le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche
tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione
delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei
singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli
adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le
disposizioni di legge vigenti.

5. I regolamenti,
per quanto attiene all'accertamento e alla riscossione dei tributi e delle
altre entrate, sono informati ai seguenti criteri:

a) l'accertamento
dei tributi può essere effettuato dall'ente locale anche nelle for­me associate
previste negli articoli 24, 25, 26 e 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

 b) qualora sia deliberato di affidare a terzi,
anche disgiuntamente, la liquidazio­ne, l'accertamento e la riscossione dei tri­buti
e di tutte le altre entrate, le relative attività sono affidate:

1) mediante
conven­zione alle aziende speciali di cui all'arti­colo 22, comma 3,
lettera c), della legge 8 giugno 1990, n. 142, e, nel rispetto delle procedure
vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici loca­li, alle società per azioni o a responsabilità
limitata a prevalente capitale pubblico lo­cale previste dall'articolo
22, comma 3, lettera c, della citata legge n. 142 del 1990, i cui soci privati siano prescelti tra i
soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 oppure siano già costituite
prima della data di entrata in vigore del decreto, concernente l'albo dei
soggetti privati abilitati ad effettuare l'attività di liquidazione,
accertamento e riscossione dei tributi, di cui al comma 3 del medesimo articolo
53;

2) nel rispetto delle procedure vigenti in materia di
affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, alle società mi­ste, per la gestione presso altri Comuni, ai
concessionari di cui al decreto del Presi­dente della Repubblica 28
gennaio l988, n. 43, a prescindere dagli ambiti territoriali per i quali sono
titolari della concessione del servizio nazionale di riscossione, ai soggetti iscritti nell'albo di cui al
predetto articolo 53, fatta salva la facoltà del rinnovo dei contratti
fino alla revisione del sistema delle concessioni di cui al decreto legislativo
13 aprile 1999, n.112, previa verifica della sussistenza di ragioni di
convenienza e di pubblico interesse;

 

c) l'affidamento di cui alla precedente lettera b) non
deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente;

 d) il visto di
esecutività sui ruoli per la ri­scossione dei tributi e delle altre entrate è
apposto, in ogni caso, dal funzionario designa­to quale responsabile della
relativa gestione.