Somministrazione di alcolici: le modalità operative per il controllo

19.11.2017 18:48

di Marco Massavelli

Commissario Settore Operativo – Nucleo Operativo Territoriale Polizia Locale Rivoli (TO)

 

L’intervento del Tar Lazio in merito alla chiusura di un locale notturno per non aver interrotto la somministrazione di alcolici dopo l'orario consentito, ci permette di approfondire le modalità di controllo e applicazione delle prescritte sanzioni amministrative nei confronti delle attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Il caso trattato dal Tar Lazio, con sentenza n. 9891, del 25 settembre 2017, e deciso a favore del ricorrente, riguarda l’impugnazione di un provvedimento con il quale la Prefettura disponeva la chiusura per sette giorni di un locale di pubblico trattenimento danzante e di somministrazione di alimenti e bevande, per la violazione dell’articolo 6, comma 2, legge n. 160/2007, per non avere interrotto la somministrazione di alcolici dopo le ore 2,00.

Nel caso di specie, personale della Polizia Locale aveva effettuato un controllo di polizia amministrativa nel locale, all'esito del quale non veniva redatto e/o consegnato alla gestione alcun atto scritto; quindi, era pervenuta al ricorrente la comunicazione di avvio del procedimento per l'adozione di provvedimento sanzionatorio ai sensi dell'articolo 7, comma 1, legge n. 241/90, relativa alla supposta violazione dell'art. 6, comma 2, della Legge n. 160 del 2.10.2007 per non avere interrotto la somministrazione di alcolici dopo le ore 2,00.

Il ricorrente aveva quindi chiesto ed ottenuto l’accesso agli atti del procedimento, consistenti unicamente nella nota della Polizia Locale indirizzata alla Prefettura, che aveva adottato il provvedimento di chiusura del locale.

Innanzitutto, che cosa prevede la norma citata?

 

Decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117

coordinato con la legge di conversione 2 ottobre 2007, n. 160

Disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione

come modificato dalla legge 29 luglio 2010, n. 120

 

Art. 6.
Nuove norme volte a promuovere la consapevolezza dei rischi di incidente stradale in caso di guida in stato di ebbrezza.

 

1. All'articolo 230, comma 1 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo le parole: «e delle regole di comportamento degli utenti» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, con particolare riferimento all'informazione sui rischi conseguenti all'assunzione di sostanze psicotrope, stupefacenti e di bevande alcoliche». 

2. I titolari e i gestori degli esercizi muniti della licenza prevista dai commi primo e secondo dell'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, ivi compresi gli esercizi ove si svolgono, con qualsiasi modalita', spettacoli o altre forme di intrattenimento e svago, musicali o danzanti, nonche' chiunque somministra bevande alcoliche o superalcoliche in spazi o aree pubblici ovvero nei circoli gestiti da persone fisiche, da enti o da associazioni, devono interrompere la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche alle ore 3 e non possono riprenderla nelle tre ore successive, salvo che sia diversamente disposto dal questore in considerazione di particolari esigenze di sicurezza. 

2-bis. I titolari e i gestori degli esercizi di vicinato, di cui agli articoli 4, comma 1, lettera d), e 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni, devono interrompere la vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 24 alle ore 6, salvo che sia diversamente disposto dal questore in considerazione di particolari esigenze di sicurezza. 

2-ter. I divieti di cui ai commi 2 e 2-bis non si applicano alla vendita e alla somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche effettuate nella notte tra il 31 dicembre e il 1o gennaio e nella notte tra il 15 e il 16 agosto. 

2-quater. I titolari e i gestori dei locali di cui al comma 2, che proseguano la propria attivita' oltre le ore 24, devono avere presso almeno un'uscita del locale un apparecchio di rilevazione del tasso alcolemico, di tipo precursore chimico o elettronico, a disposizione dei clienti che desiderino verificare il proprio stato di idoneita' alla guida dopo l'assunzione di alcool. Devono altresi' esporre all'entrata, all'interno e all'uscita dei locali apposite tabelle che riproducano: a) la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica nell'aria alveolare espirata; b) le quantita', espresse in centimetri cubici, delle bevande alcoliche piu' comuni che determinano il superamento del tasso alcolemico per la guida in stato di ebbrezza, pari a 0,5 grammi per litro, da determinare anche sulla base del peso corporeo. 

2-quinquies. I titolari e i gestori di stabilimenti balneari muniti della licenza di cui ai commi primo e secondo dell'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, sono autorizzati a svolgere nelle ore pomeridiane particolari forme di intrattenimento e svago danzante, congiuntamente alla somministrazione di bevande alcoliche, in tutti i giorni della settimana, nel rispetto della normativa vigente in materia e, ove adottati, dei regolamenti e dalle ordinanze comunali, comunque non prima delle ore 17 e non oltre le ore 20. Sono fatte salve le autorizzazioni gia' rilasciate per lo svolgimento delle forme di intrattenimento e svago di cui al presente comma nelle ore serali e notturne. Per lo svolgimento delle forme di intrattenimento di cui al presente comma non si applica l'articolo 80 del citato testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931.

 3. L'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 2, 2-bis e 2-quinquies comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 20.000. Qualora siano state contestate, nel corso del biennio, due distinte violazioni dell'obbligo previsto ai commi 2, 2-bis e 2-quinquies e' disposta la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' ovvero dell'esercizio dell'attivita' medesima per un periodo da sette fino a trenta giorni, secondo la valutazione dell'autorita' competente. l'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 2-quater comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 300 a euro 1.200. 

4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro della salute, con proprio decreto, stabilisce i contenuti delle tabelle di cui al comma 2.

 

 

 

 

 

LA LEGITTIMITA’ DELLA NORMA

 

Con il decreto legge n. 117 del 2007, il legislatore è intervenuto sulla disciplina del codice della strada, al fine di «incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione».

L’articolo 6 del decreto stabilisce, al comma 2, una serie di prescrizioni a carico dei titolari e dei gestori di locali ove si svolgono, con qualsiasi modalità e in qualsiasi orario, spettacoli o altre forme di intrattenimento, congiuntamente all'attività di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche. Gli interessati, infatti, sono tenuti non soltanto ad «interrompere la somministrazione di bevande alcoliche dopo le ore 2 della notte», ma anche ad «assicurarsi che all'uscita del locale sia possibile effettuare, in maniera volontaria da parte dei clienti, una rilevazione del tasso alcolemico», nonché ad «esporre all'entrata, all'interno e all'uscita dei locali apposite tabelle che riproducano: a) la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica nell'aria alveolare espirata; b) le quantità, espresse in centimetri cubici, delle bevande alcoliche più comuni che determinano il superamento del tasso alcolemico per la guida in stato di ebbrezza, pari a 0,5 grammi per litro, da determinare anche sulla base del peso corporeo».

L'inosservanza di ognuna di tali prescrizioni comporta, a norma del successivo comma 3, «la sanzione di chiusura del locale da sette fino a trenta giorni, secondo la valutazione dell'autorità competente».

Tale disciplina è stata in più occasioni ritenuta legittima dalla Corte Costituzionale, che ha evidenziato, da un lato, l’assenza di profili di irragionevolezza della scelta compiuta dal legislatore con la normativa in esame, che “risponde all'obiettivo, non irragionevole, di limitare la somministrazione di bevande alcoliche in quelle situazioni nelle quali gli effetti conseguenti al loro consumo possono risultare ampliati dall'ascolto di musica, protratto per ore e talora fino al mattino” (sentenza n. 152/2010).

Sotto altro profilo, la Corte ha ritenuto insussistente anche la violazione dell'articolo 41 Cost., negando che sia «configurabile una lesione della libertà d'iniziativa economica allorché l'apposizione di limiti di ordine generale al suo esercizio corrisponda all'utilità sociale», purché, per un verso, l'individuazione di quest'ultima «non appaia arbitraria e che, per altro verso, gli interventi del legislatore non la perseguano mediante misure palesemente incongrue» (sentenze n. 152/2010 e n. 167 del 2009).

La norma in esame, che, come le altre contenute nel decreto-legge n. 117 del 2007, persegue la finalità tipica delle disposizioni concernenti la sicurezza stradale, cioè quella, «connessa alla strutturale pericolosità dei veicoli a motore, di assicurare l'incolumità personale dei soggetti coinvolti nella loro circolazione, risponde quindi a esigenze di sicurezza delle strade , per la «protezione di valori primari attinenti alla persona», il cui rispetto «è il limite insuperabile di ogni attività economica» (Corte Cost., sentenza n. 152/2010).

 

 

COME PROCEDERE CON IL CONTROLLO

 

Da un punto di vista operativo, la circostanza che, a seguito del controllo di polizia amministrativa effettuato nel locale, la polizia locale abbia accertato la violazione dell’articolo 6, legge n. 160/2017, ma non abbia provveduto a contestare immediatamente, o a notificare successivamente, il verbale di accertamento della violazione, a norma dell’articolo 14, legge n. 689/81,  indicando le sanzioni amministrative pecuniaria e accessoria applicabili, limitandosi ad inviare successivamente alla Prefettura, una relazione in ordine al sopralluogo effettuato, integra, a parere del Tar Lazio,  una omissione procedimentale che inficia la legittimità del provvedimento prefettizio di contenuto sanzionatorio: la mancanza di un verbale dal quale risulti, infatti, quanto riscontrato dagli agenti al momento del sopralluogo, non consente di ritenere accertato il presupposto per l’emissione dell’ordine di chiusura, ovvero la somministrazione in quel momento di bevande alcoliche.

Tale carenza, inoltre, ha impedito alla parte interessata di poter contraddire con riferimento alle circostanze poste alla base del provvedimento sanzionatorio.

Quindi, l’organo di polizia che accerta la violazione deve, innanzitutto, contestare o notificare il verbale di accertamento, e successivamente inviare apposita comunicazione agli enti competenti per l’adozione dei provvedimenti amministrativi accessori.

 

 

LA SOMMINISTRAZIONE DI ALCOLICI

 

Si ritiene utile, a questo punto, fornire alcune indicazioni operative-sanzionatorie, in riferimento alla somministrazione di alimenti e bevande, con particolare riguardo all’attività svolta su area pubblica (si pensi alle feste di piazza, alle fiere, e alle simili manifestazioni, anche in riferimento alle ultime circolari estive in materia di safety e security).

 

Divieto di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche e super alcoliche dopo le ore 3 e il divieto di riprendere la somministrazione nelle tre ore successive, salvo che sia diversamente disposto dal Questore.

Il suddetto divieto non si applica alla vendita e somministrazione di bevande alcoliche s superalcoliche effettuate nella notte del 31 dicembre/1°gennaio e nella notte 15 agosto/16 agosto.

La sanzione è indicata nell’articolo 6, decreto legge n.117/2007, convertito in legge n. 160/2007.

Si applica a:

·      titolari e gestori di esercizi muniti di licenza rilasciata a norma dell’articolo 86, TULPS;

·      Esercizi ove si svolgono, con qualsiasi modalità, spettacoli o altre forme di intrattenimento e svago, musicali o danzanti;

·      Chiunque somministra bevande alcoliche o superalcoliche in spazi o aree pubbliche (si pensi ai banchetti o stand nelle feste di piazza o nelle fiere, o ai paninari);

·      Circoli privati.

 

Divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 24 alle ore 6, salvo diversa disposizione del Questore

Il suddetto divieto non si applica alla vendita e somministrazione di bevande alcoliche s superalcoliche effettuate nella notte del 31 dicembre/1°gennaio e nella notte 15 agosto/16 agosto.

La sanzione è indicata nell’articolo 6, decreto legge n.117/2007, convertito in legge n. 160/2007.

Si applica a:

·      Titolari e gestori di esercizi di vicinato, come definiti dall’articolo 4, comma 1, lettera d), decreto legislativo n. 114/1998.

 

 

Divieto di vendita per asporto di bevande superalcoliche dalle ore 22 alle ore 6.

Si applica a:

·      Aree di servizio situate lungo le strade classificate del tipo A, a norma dell’articolo 2, comma 2, codice della strada: “Autostrada: strada extraurbana o urbana a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia, eventuale banchina pavimentata a sinistra e corsia di emergenza o banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso e di accessi privati, dotata di recinzione e di sistemi di assistenza all'utente lungo l'intero tracciato, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore e contraddistinta da appositi segnali di inizio e fine. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio ed aree di parcheggio, entrambe con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione”.

 

 

Divieto di somministrazione di bevande superalcoliche.

Si applica a:

·      Aree di servizio situate lungo le strade classificate del tipo A, a norma dell’articolo 2, comma 2, codice della strada: “Autostrada: strada extraurbana o urbana a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia, eventuale banchina pavimentata a sinistra e corsia di emergenza o banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso e di accessi privati, dotata di recinzione e di sistemi di assistenza all'utente lungo l'intero tracciato, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore e contraddistinta da appositi segnali di inizio e fine. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio ed aree di parcheggio, entrambe con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione”.

 

 

 

Divieto di somministrazione di bevande alcoliche dalle ore 2 alle ore 6.

Si applica a:

·      Aree di servizio situate lungo le strade classificate del tipo A, a norma dell’articolo 2, comma 2, codice della strada: “Autostrada: strada extraurbana o urbana a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia, eventuale banchina pavimentata a sinistra e corsia di emergenza o banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso e di accessi privati, dotata di recinzione e di sistemi di assistenza all'utente lungo l'intero tracciato, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore e contraddistinta da appositi segnali di inizio e fine. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio ed aree di parcheggio, entrambe con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione”.