Sosta veicolo affidato al meccanico

25.06.2014 11:05


SENTENZA CORTE CASSAZIONE


9 giugno 2014, n. 12896


 


 


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE


TERZA SEZIONE CIVILE


 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Presidente:

Antonio SEGRETO

Consigliere:

Giacomo TRAVAGLINO, Lina RUBINO, Paolo D'AMICO

Rel. Consigliere:

Danilo SESTINI

ha pronunciato la seguente


Sentenza


Svolgimento del processo

 I genitori e i fratelli
di A. A. convenivano in giudizio P. P. per sentirlo dichiarare responsabile del
sinistro in cui aveva perso la vita il loro congiunto, precisando che - mentre
si trovava alla guida di un'auto e percorreva la strada provinciale che conduce
da Cervino a Massercola - il giovane aveva sbandato a causa di una grossa buca
colma d'acqua, andando a collidere contro la parte posteriore di un autocarro
di proprietà di V. V., parcheggiato all'altezza dell'officina meccanica gestita
dal P. P., alla quale era stato consegnato per riparazioni.

 Il convenuto si
costituiva in giudizio contestando la domanda, rilevando che l'autocarro si
trovava in sosta nella stessa posizione in cui l'aveva lasciato il proprietario
e chiedendo l'autorizzazione a chiamare in causa il V. V.

 Contumace il terzo
chiamato, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, accertava la responsabilità
del P. P. e del V. V. nella misura del 35% ciascuno e li condannava - in solido
- al risarcimento dei danni.

 A seguito di gravame
proposto dal V. V., la Corte di Appello di Napoli rideterminava nella misura
del 30% - ciascuno - il concorso colposo del P. P. e del V. V. (ascrivendo un
ulteriore 30% all'Amministrazione Provinciale ed il residuo 10% al conducente
deceduto).

Avverso tale pronuncia ricorre per cassazione il V. V., affidandosi a due
motivi; gli intimati non svolgono attività difensiva.


Motivi della decisione

 1. I due motivi di
ricorso censurano la sentenza impugnata per avere affermato la responsabilità
del V. V. benché lo stesso avesse lasciato l'automezzo in custodia al titolare
dell'officina e, altresì, per avere attribuito rilevanza alla circostanza che
l'automezzo non fosse stato spostato dalla posizione in cui era stato lasciato
dal proprietario: assume - in altri termini - il ricorrente che, avendo egli
consegnato le chiavi del mezzo al P. P., "da quello stesso momento il titolare
dell'officina, divenuto custode del mezzo", diventava "unico
responsabile dei danni che lo stesso avrebbe potuto cagionare a terzi".

 2. Il ricorso è
infondato, in quanto la - corretta - affermazione di un obbligo di custodia a
carico del P. P. non esclude la concorrente responsabilità del V. V. per avere
posto in essere - quando ancora aveva la custodia dell'autocarro e non ne aveva
consegnato le chiavi al P. P. - una situazione di pericolo (occupazione di gran
parte della carreggiata a mezzo "dell'ingombrante autotreno"), che si
è collocata all'inizio della serie causale che ha dato luogo al sinistro.

 3. In altri termini, se
è vero che la consegna delle chiavi e del mezzo al titolare dell'officina fece
sorgere nell'accipiente un obbligo di custodia, seppure strumentale
all'adempimento della prestazione d'opera (Cass. n. 5955/1984), cionondimeno la
condotta del precedente custode (il V. V.) concorse a determinare l'evento in
quanto - al momento dell'incidente - la situazione di pericolo da essa creata
non aveva subito interruzioni per effetto della condotta del nuovo custode: il
primo risponde, quindi, per aver effettuato un parcheggio pericoloso e il
secondo per avere omesso di spostare il mezzo e di parcheggiarlo in modo
corretto.


Per questi motivi

La Corte rigetta il ricorso.

Roma, 3 aprile 2014.


Il Presidente: SEGRETO


Il Consigliere estensore: SESTINI


 

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2014.


 


Il Funzionario Giudiziario: CATANIA