Striscie blu: il titolare di permesso invalidi non paga

26.10.2013 15:49

Giudice di Pace di Taranto 3 ottobre 2013 n. 2694
 


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
       Con atto depositato il  giorno 14.06.2013 la ricorrente si opponeva a n. 9 verbali di contestazione, redatti dalla Polizia Municipale di  T. per il pagamento della somma complessiva di € 468,00 per presunte violazioni del Codice della Strada.
        Chiedeva la ricorrente l’annullamento di tutti i verbali, essendo portatrice di handicap al 100 %  e  munita di contrassegno ex legge n. 47/99 rilasciato dal Comune con il n. 3403 con validità fino al 11.10.2017, esposto nella parte anteriore del veicolo. Allegava la ricorrente conferente documentazione  a conferma della sua appartenenza alle categorie protette suddette.
      All’udienza di comparizione del 03.10.2013 per il Comune di T. si costituiva il funzionario delegato, che si riportava integralmente alla depositata comparsa di costituzione, nella quale erano stato controdedotti i motivi di annullamento eccepiti dal ricorrente.
      Alla stessa udienza compariva il difensore dell’opponente, che chiedeva l’accoglimento del ricorso.
       Sulla base degli atti la causa veniva decisa, dandosi lettura del dispositivo della sentenza in udienza e riservandone la motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
    Il ricorso è fondato e pertanto è da accogliere.
    L’art. 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, relativo al “ Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici”, prevede esattamente:
“ 1. Alle persone detentrici del contrassegno di cui all'art. 12 viene consentita, dalle autorità competenti la circolazione e la sosta del veicolo al loro specifico servizio, purché ciò non costituisca grave intralcio al traffico, nel caso di sospensione o limitazione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica, di pubblico interesse o per esigenze di carattere militare, ovvero quando siano stati stabiliti obblighi o divieti di carattere permanente o temporaneo, oppure quando sia stata vietata o limitata la sosta.
2. Le facilitazioni possono essere subordinate alla osservanza di eventuali motivate condizioni e cautele.
3. La circolazione e la sosta sono consentite nelle «zone a traffico limitato» e «nelle aree pedonali urbane», così come definite dall'art. 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , qualora è autorizzato l'accesso anche ad una sola categoria di veicoli per l'espletamento di servizi di trasporto di pubblica utilità.
4. Per i percorsi preferenziali o le corsie preferenziali riservati oltre che ai mezzi di trasporto pubblico collettivo anche ai taxi, la circolazione deve intendersi consentita anche ai veicoli al servizio di persone invalide detentrici dello speciale contrassegno di cui all'art. 12.
5. Nell'ambito dei parcheggi o delle attrezzature per la sosta, muniti di dispositivi di controllo della durata della sosta ovvero con custodia dei veicoli, devono essere riservati gratuitamente ai detentori del contrassegno almeno 1 posto ogni 50 o frazione di 50 posti disponibili.
6. I suddetti posti sono contrassegnati con il segnale di cui alla figura 79/a art. 120 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 .”
         L’art. 188 del CDS, relativo alla Circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone invalide, prevede:
1. Per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle persone invalide gli enti proprietari della strada sono tenuti ad allestire e mantenere apposite strutture, nonché la segnaletica necessaria, per consentire ed agevolare la mobilità di esse, secondo quanto stabilito nel regolamento.
2. I soggetti legittimati ad usufruire delle strutture di cui al comma 1 sono autorizzati dal sindaco del comune di residenza nei casi e con limiti determinati dal regolamento e con le formalità nel medesimo indicate.
3. I veicoli al servizio di persone invalide autorizzate a norma del comma 2 non sono tenuti all'obbligo del rispetto dei limiti di tempo se lasciati in sosta nelle aree di parcheggio a tempo determinato.
4. Chiunque usufruisce delle strutture di cui al comma 1, senza avere l'autorizzazione prescritta dal comma 2 o ne faccia uso improprio, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 80 a euro 318.
5. Chiunque usa delle strutture di cui al comma 1, pur avendone diritto, ma non osservando le condizioni ed i limiti indicati nell'autorizzazione prescritta dal comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 39 a euro 159 (1122) .
          Dalla interpretazione sistematica delle norme suddette,  rilevante ai fini dell’esame del presente ricorso è la prima parte di detto articolo 11, il quale ha specificato: “ Alle persone detentrici del contrassegno di cui all'art. 12 viene consentita, dalle autorità competenti la circolazione e la sosta del veicolo al loro specifico servizio, purché ciò non costituisca grave intralcio al traffico.”
           Da ciò si desume che la sosta dovrebbe essere consentita in via di principio ai suddetti portatori“…purché ciò non costituisca grave intralcio al traffico.”
           Il  Comune avrebbe dovuto dimostrare la circostanza che per ogni 50 stalli a pagamento vi era e vi è  la presenza di uno stallo riservato ai portatori di handicap. Tale circostanza non risulta provata.
           Inoltre, nel caso di specie, è evidente la ricorrenza dell’ipotesi prevista dall’art. 4 della legge nr. 689/81, considerata la notoria penuria di parcheggi nella zona. Si osserva che già per gli automobilisti, normalmente abili,  è notoria la notevole difficoltà a reperire uno stallo libero a pagamento, poiché purtroppo Taranto è una delle Città che non ha fatto rispettare nel corso degli anni il rapporto di 1:10 tra volumetria autorizzata ed aree a parcheggio  ai sensi dell'art. 18, L. 6 agosto 1967, n. 765. Detta difficoltà è di carattere oggettivo e  comporta senza dubbio il riconoscimento dello stato di necessità e la situazione di forza maggiore nelle quali  avvengono da parte dei portatori di handicap le violazioni  al Codice della Strada in materia di parcheggi urbani.
      Quindi, si può ritenere che nel caso in esame ricorra a favore del trasgressore l’esimente dello stato di necessità ex art. 4 della Legge n 689/1981, secondo cui: ” Non risponde delle violazioni amministrative chi ha commesso il fatto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa.”
       Non si può non riconoscere la prevalenza dell’interesse del portatore di handicap a vedere rispettati i suoi diritti, che la Costituzione e la legge prevedono a favore delle categorie svantaggiate, specialmente quando detto interesse è violato da automobilisti privi di senso civico che vanno ad occupare gli stalli destinati ai soggetti suddetti.
        Da quanto sopra l’opposizione non può  che essere accolta con l’annullamento di tutti i verbali impugnati, dichiarandosi inesigibile la sanzione di € 468,00.
       Relativamente alle spese di giudizio, le stesse per giusti motivi sono liquidate come in dispositivo e seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c.

P.Q.M.

       il giudice di pace di Taranto, dr. Martino Giacovelli, definitivamente pronunciando sull’opposizione proposta da S. L. M. V., depositata il 14.06.2013 avverso i verbali di contestazione di violazione al CDS n. WB182487 elevato in data 01.03.13; n. WB184141 elevato in data 04.03.2013; n. WB184147 elevato in data 04.03.2013 ; n. WB184324 elevato in data 07.03.2013 n. WB184932 elevato in data 08.03.2013; n. WB184559 elevato in data 11.03.2013; n. WB179247 elevato in data 13.03.2013; n. WB185078 elevato in data 19.03.2013; n. WB181950 elevato in data 27.03.2013, tutti  da ausiliari della  Polizia Municipale di T., così decide:

  1. accoglie il ricorso, annullando i verbali impugnati;
  2.  condanna, infine, il Comune di T., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, a rifondere all’attrice le spese del presente giudizio, le quali sono liquidate in via equitativa a complessivi Euro 237,00,  di cui € 37,00 per spese ed € 200,00 per competenze professionali, a parte il rimborso forfettario, cap ed iva come per legge.