Valida la notifica della cartella mediante raccomandata con avviso di ricevimento

29.08.2017 12:15

di Marco Massavelli

Ufficiale Settore Operativo Polizia Locale Rivoli (TO)

 

Ancora questioni in merito alla notificazione delle cartelle esattoriali emesse per la riscossione di sanzioni amministrative, ai sensi della Iegge n. 689/1981.

La Corte di Cassazione, con due recenti sentenze, ha stabilito il principio generale per cui, a norma dell’articolo 26, Decreto Presidente della Repubblica n. . 602/1973, anche dopo la modificazione apportata con l’articolo 12, decreto legislativo n. 46/1999,la notificazione di tali atti può essere eseguita direttamente da parte dell’esattore mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Che cosa prevede l’articolo 26, Decreto Presidente della Repubblica n. . 602/1973, recante “Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito”, in merito alla procedura di notificazione della cartella di pagamento, per quanto qui di interesse?

La cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale.

La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso, la cartella e' notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal destinatario, o da persone di famiglia o addette alla casa, all'ufficio o all'azienda ovvero  dal portiere dello stabile dove e' l'abitazione, l'ufficio o l'azienda.

La notifica della cartella puo' anche essere eseguita, con le modalita' di cui al  decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60, Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Il concessionario deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso di ricevimento ed ha l'obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell'amministrazione.

Per quanto non e' regolato dall’articolo 26, si applicano le disposizioni dell' dell'articolo 60, Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; per la notificazione della cartella di pagamento ai contribuenti non residenti si applicano le disposizioni di cui al quarto e quinto comma del medesimo articolo 60.

Su tale disposizione normativa, è intervenuta, come detto, la Corte di Cassazione, con le sentenze nn. 14949 e 14950, dello scorso 15 giugno 2017.

Con la decisione n. 14949, la Suprema Corte di Cassazione ha deciso sulla sentenza del giudica di pace di Biella, che aveva accolto l'opposizione a cartella di pagamento proposta dal ricorrente, relativa a verbale di contestazione di infrazione al codice della strada: riteneva, infatti, che la notifica della cartella era inesistente in quanto effettuata dal concessionario e non dai soggetti a ciò legittimati, senza compilare la relata di notifica e senza indicare il responsabile del procedimento. Il Tribunale di Biella, in sede di appello, riteneva che  ai sensi dell’articolo 26, Decreto Presidente della Repubblica n. 602/73, come novellato dal decreto legislativo n. 46/1999, le notifiche della cartella esattoriale debbano essere eseguite non più dall'esattore, ma necessariamente dagli ufficiali della riscossione ovvero, previa convenzione tra comune e concessionario, da messi comunali o agenti della polizia municipale.

Partendo dal presupposto che l’effettuazione materiale della notificazione era indiscussa in atti, giacchè il destinatario aveva proposto opposizione alla cartella proprio in seguito al ricevimento dell'atto, al quale si era opposto deducendo che la notifica era affetta da vizi insanabili, alla Corte di Cassazione è stato chiesto di stabilire se fosse valida la notificazione effettuata direttamente dal concessionario con le forme della notifica a mezzo posta.

Contrariamente a quanto affermato dal Tribunale di Biella, la Corte di Cassazione ha precisato che la notificazione della cartella di pagamento emessa per la riscossione di sanzioni amministrative, ai sensi della legge n. 689/81, disciplinata dall’articolo 26, Decreto Presidente della Repubblica n. 602/73, anche dopo la modificazione apportata con l’articolo 12, decreto legislativo n. 46/1999, può essere eseguita direttamente da parte dell'esattore mediante raccomandata con avviso di ricevimento (cfr. Corte di Cass. n. 12351, del 15 giugno 2016).

Secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, la seconda parte dell’articolo 26, comma 1, Decreto Presidente della Repubblica n. 602/73, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all'ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati (e cioè, ufficiali della riscossione o  altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, messi comunali o agenti della polizia municipale).

In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di un'apposita relata, visto che è l'ufficiale postale a garantirne, nel prescritto avviso, l'esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l'effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal penultimo comma del citato articolo 26, secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o con l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell'amministrazione (cfr. Corte di Cassaz. n. 6395/2014; 4567/15; 20918/16).

Va aggiunto che le Sezioni Unite (S.U. n.149916/16) hanno di recente ricondotto all'ipotesi di nullità della notificazione, di cui deve essere ordinato il rinnovo, ogni ipotesi di vizio che non sia riconducibile a un'assenza materiale dell'attività o a una provenienza del tutto avulsa dai poteri notificatori di soggetti cui l'attività di notificazione sia in astratto riferibile.

Anche con la successiva sentenza n. 14950/2017, la Corte di Cassazione decide un ricorso avvero la pronuncia del giudice di pace di Biella che aveva accolto l'opposizione a cartella di pagamento proposta, relativa a verbale di contestazione di infrazione al codice della strada, ritenendo che la notifica della cartella era inesistente in quanto effettuata dal concessionario e non dai soggetti a ciò legittimati, senza compilare la relata di notifica e senza indicare il responsabile del procedimento.

Analoga la conclusione della Suprema Corte di Cassazione, per i medesimi motivi già sviluppati nella precedente sentenza: la notificazione della cartella di pagamento emessa per la riscossione di sanzioni amministrative, ai sensi della legge n. 689/81, disciplinata dall’articolo 26, Decreto Presidente della Repubblica n. 602/73, anche dopo la modificazione apportata con l’articolo 12, decreto legislativo n. 46/1999, può essere eseguita direttamente da parte dell'esattore mediante raccomandata con avviso di ricevimento.