Validità del certificato medico rilasciato dalle Commissioni Mediche Locali

17.12.2013 08:09

Circolare Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

26 novembre 2013

prot.28963
 

Con circolare prot. n. 90342 del 10 novembre 2010, questa Direzione – tra l’altro – ha sottolineato : “ … (omissis) … che l’articolo 119, co. 3, del codice della strada espressamente prevede che “l’accertamento … (omissis)… deve risultare da certificazione di data non anteriore a tre mesi … (omissis)…”: tale disposizione è stata, peraltro, confermata dal legislatore del 2010.
La summenzionata disposizione, con precedenti circolari, era stata interpretata alla luce dell’articolo 41, co. 1, del d.P.R. n. 445 del 2000, che prevede che ““ I certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni attestanti stati, qualità personali e fatti non soggetti a modificazioni hanno validità illimitata. Le restanti certificazioni hanno validità di sei mesi dalla data di rilascio se disposizioni di legge o regolamentari non prevedono una validità superiore.””.
Poiché le modifiche introdotte all’articolo 119, co. 2, del codice della strada, dalla legge 29 luglio 2010, n. 120, prevedono che le certificazioni mediche in parola possono essere rilasciate non solo – come già era - dai medici appartenenti alle strutture indicate dallo stesso comma 2, ma anche da medici non più appartenenti alla pubblica amministrazione (con le procedure stabilite dai decreti applicativi in corso di predisposizione), non è più possibile applicare le disposizioni del citato articolo 41, co. 1, alle certificazioni suddette.”.
La suesposta interpretazione è basata su due elementi portanti: il dettato delle disposizioni di cui all’articolo 119, comma 3, CdS e l’introduzione di nuovi soggetti certificatori che, in quanto non più facenti parte dell’organico delle amministrazioni e corpi di cui all’articolo119, comma 2, non appartengono alla pubblica amministrazione.
Ciò posto, viene segnalato a questa Direzione che, sempre più spesso, l’utenza presenta presso gli UMC certificati di Commissione Medica Locale emessi da più di tre mesi: da più parti, dunque, viene richiesto di specificare se essi possono considerarsi validi o meno ai fini delle operazioni relative a titoli abilitativi alla guida.
Sul punto questa Direzione - anche in considerazione del fatto che tali accertamenti sanitari spesso sono da richiedersi con ampio anticipo e comportano talora costi non irrilevanti – ritiene di poter precisare - peraltro in coerenza con la linea interpretativa di cui alla summenzionata circolare 90342 del 10 novembre 2010 – quanto segue.
Premesso che:
• da un punto di vista squisitamente letterale, l’articolo 119, comma 3, nel prescrivere che gli accertamenti debbano risultare da certificazione di data non anteriore a tre mesi, fa espressamente riferimento a quelli di cui ai commi 2 e 2-ter, dello stesso articolo 119. Gli accertamenti di Commissione Medica Locale rientrano nel campo di applicazione del comma 4;
• da un punto di vista del soggetto certificatore, la Commissione Medica Locale è certamente espressione di un’ “amministrazione pubblica”, ai sensi e per gli effetti del citato articolo 41;
• da un punto di vista interpretativo, la citata disposizione dell’articolo 119, comma 3, CdS si pone quale norma speciale rispetto alla previsione più generale di cui al citato articolo 41, co. 1, del d.P.R. n. 445 del 2000: pertanto non può essere suscettibile di interpretazione estensiva;
si ritiene che possano essere accettati certificati di Commissioni Mediche Locali rilasciati in data antecedente i tre mesi, rispetto a quella di esibizione, purché non eccedenti il limite di sei mesi, posto dal citato articolo 41, co. 1.