Vicolo cieco di proprietà privata - strada ad uso pubblico

16.01.2014 07:35

Consiglio di Stato sez. IV 25 novembre 2013


1.) Ra. Ia., proprietario di immobile prospiciente vicolo, deducendo la natura privata della strada, con il ricorso in primo grado n.r. 5190/2006 ha impugnato la DIA n. 899 del 30 gennaio 2006, presentata dal controinteressato …. per l'apertura di tre varchi sulla strada, e le successive determinazioni dirigenziali in epigrafe meglio specificate.

Il T.A.R. per la Campania, Sede di Napoli, Sezione VIII, con la sentenza n. 5906 del 1° giugno 2007 ha rigettato il ricorso, sul rilievo che il vicolo …, sia per la peculiare conformazione urbanistica del comune (caratterizzato da assi viari in cui si aprono vicoli), sia per l'uso pubblico, ed in assenza di elementi di prova congruenti in senso contrario da parte dell'interessato, deve considerarsi strada privata di uso pubblico, a libero accesso e circolazione, servita da servizi pubblici comunali di acquedotto, illuminazione, spazzatura e raccolta dei rifiuti, onde legittimamente l'amministrazione comunale può assentire attività edilizie che non la sottraggano all'uso pubblico quale l'apertura di varchi ai sensi dell'art. 22 comma 3 lettera a) del d.P.R. n. 380/2001.

Con appello notificato il 715 luglio 2008 e depositato il 31 luglio 2008, omissis ha impugnato la predetta sentenza, deducendo i seguenti motivi, di seguito riportati in sintesi:

1) Violazione e falsa applicazione dell'art. 22 e ss. D.P.R. n. 380/2001. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento, in relazione al mancato accertamento dell'inesistenza, nonché del carattere demaniale, dello stesso uso pubblico della strada, trattandosi di vicolo cieco destinato a servire solo le proprietà latistanti, e ad esse appartenenti, e non già a collegare strade pubbliche.

2) Violazione e falsa applicazione dell'art. 22 e ss. D.P.R. n. 380/2001, in relazione alla presunzione di demanialità ex art. 22 comma 3 della legge n. 2248/1865, all. F, perché il principio di demanialità non può invocarsi se non per strade, anche vicinali, che colleghino due strade pubbliche, non anche per un vicolo cieco posto a servizio delle proprietà latistanti, privo di marciapiedi.

3) Violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 8 della legge n. 126/1958 e successive modificazioni e dell'art. 2 del d.lgs. n. 285/1992, non essendosi peraltro il T.A.R. dato conto di esaminare la censura afferente alla mancanza di atti o fatti giuridici idonei a trasferire la strada al demanio comunale.

4) Violazione e falsa applicazione delle norme a tutela della proprietà, dell'art. 42 Cost., dell'art. 832 c.c., avendo il Comune legittimato un uso particolare e speciale a favore del controinteressato di un bene privato.

Costituitosi in giudizio, il Comune di Macerata Campania, con memoria difensiva depositata il 22 gennaio 2013, ha dedotto a sua volta l'infondatezza dell'appello; premessa la particolare conformazione viaria dell'abitato, caratterizzato dalla presenza di assi viari su cui si aprono vicoli ciechi, molteplici indici qualificano il vicolo … (al pari di tutti gli altri vicoli dell'abitato) come strada privata di uso pubblico, quali il libero accesso di pedoni e veicoli, la presenza di opere urbanizzative comunali (acquedotto, fognatura, illuminazione pubbliche), la sua manutenzione, lo spazzamento e la raccolta dei rifiuti, nonché, e solo in via del tutto residuale, anche l'inserimento nello stradario comunale; ne consegue la piena legittimità dell'esercizio dei poteri autorizzativi edilizi ex art. 22 del d.P.R. n. 380/2001.

All'udienza pubblica del 26 febbraio 2013 l'appello è stato discusso e riservato per la decisione.

2.) L'appello in epigrafe è destituito di fondamento giuridico e deve essere rigettato, con la conferma della sentenza gravata.

Osserva il Collegio che, in effetti, una parte della giurisprudenza amministrativa di primo grado, invocata dall'appellante (TAR Calabria, Catanzaro, Sez. I, 5 dicembre 2011, n. 1059, TAR Veneto, Sez. II, 24 gennaio 2008, n. 169, TRGA, Trento, 13 gennaio 2012, n. 15) ritiene che una strada a vicolo cieco, che non congiunga quindi due strade e non svolga funzione di collegamento a fini di circolazione di veicoli e pedoni, non possa essere qualificata come strada privata soggetta a uso pubblico.

E’ peraltro, indubitabile, che la semplice inclusione nell'elenco delle strade comunali (o vicinali) non sia sufficiente a comprovarne la demanialità e nemmeno l'assoggettamento a uso pubblico (cfr. tra tante, Cons. Stato, Sez. V, 7 dicembre 2010, n. 8624).

Nel caso di specie, però, numerosi e plurimi indici fattuali denotano il regime giuridico del vicolo .., quale strada privata assoggettata a uso pubblico.

In tal senso deve considerarsi, anzitutto, la peculiare conformazione dell'assetto viario del Comune di Macerata Campana, caratterizzato dalla presenza di assi viari su cui si aprono vicoli ciechi, e inoltre l'incontestata assenza di limitazioni all'accesso di pedoni e veicoli, la presenza di opere urbanizzative (servizi di acquedotto, fognatura, illuminazione), lo svolgimento anche per tale vicolo dei servizi comunali di spazzatura e raccolta rifiuti, l'incontestata assunzione a carico dell'amministrazione comunale dei lavori di manutenzione.

Tali elementi non sono stati contrastati da elementi di segno contrario, onde sussistono gli estremi che qualificano la presunzione di assoggettamento all'uso pubblico, in termini di gravità, precisione e concordanza dei convergenti indici fattuali, e quindi la correttezza dell'inquadramento del vicolo come strada privata di uso pubblico, evidenziati come necessari ai fini della qualificazione in chiave pubblicistica, anche ai fini dell'art. 2 del codice della strada (cfr. Cass. Civ., Sez. II, 9 novembre 2009, n. 23705, che fa riferimento, tra l'altro, proprio "all'attività di manutenzione effettuata dall'ente, all'inclusione nella toponomastica cittadina con attribuzione di numerazione civica e, infine, alla mancanza di elementi validi a sostegno del contrario assunto sulla natura privata della strada medesima").

3,) In conclusione, l'appello deve essere rigettato, confermandosi la sentenza gravata.

4.) Sussistono, nondimeno, giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti anche le spese del giudizio d'appello.

P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) rigetta l'appello in epigrafe 6362/2008 e, per l'effetto, conferma la sentenza del T.A.R. per la Campania, Sede di Napoli, Sezione VIII, n. 5906 del 1° giugno 2007,

Spese del giudizio d'appello compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
(Omissis)