Videolottery e sale bngo: le distanze minime per il rilascio dell’autorizzazione di polizia

30.03.2018 15:27

di Marco Massavelli

Commissario Settore Operativo

Nucleo Operativo Territoriale

Polizia Locale Rivoli (TO)

 

 

Il Ministero dell’Interno, con la circolare prot. 557/PAS/U/003881/12001, del 19 marzo 2018, interviene in materia di rilascio della licenza ex articolo 88 TULPS, per l’esercizio di sale scommesse e di altri giochi leciti, al fine di dirimere la questione relativa all’obbligo per le Questure di verificare, oltre ai requisiti richiesti dalla legislazione di pubblica sicurezza, anche il rispetto delle normative, regionali o comunali, in materia di distanze minime di tali attività commerciali dai luoghi considerati “sensibili”, come, ad esempio, istituti scolastici di ogni ordine e grado, luoghi di culto, impianti sportivi, ospedali, strutture residenziali operanti in ambito sanitario o socio-sanitario, esercizi di compravenditi di oggetti preziosi ed oro usati, istituti di credito.

La disciplina si applica alle nuove richieste di autorizzazione, e ai procedimenti amministrativi la cui istruttoria sia ancora in corso al 19 marzo 2018.

Il Ministero aveva già trattato l’argomento in precedenti circolari (557/PAS/U/008686/12001, del 8 giugno 2017; 557/PAS/U/008352/12001, del 18 maggio 2016; 557/PAS/U/0012936/12001, del 29 luglio 2014; 557/PAS/U/004248/12001, del 6 marzo 2014; 557/PAS/U/007404/12001, del 19 aprile 2012) con le quali era stato espresso l’orientamento secondo cui, con riguardo ai titoli di polizia rilasciati a norma dell’articolo 88 TULPS, la competenza del Questore doveva intendersi limitata al solo accertamento dei requisiti soggettivi richiesti dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, ed a quelli, di carattere oggettivo, riguardanti le caratteristiche dei locali strettamente rilevanti ai fini di pubblica sicurezza.

Su tale presupposto, è stato ritenuto che nell’ambito del procedimento autorizzatorio di cui all’articolo 88 TULPS, non dovesse essere accertato anche il rispetto delle “distanze minime”, mettendo in evidenza come tale aspetto dovesse formare oggetto di una separata attività provvedimentale di competenza degli Enti locali.

Questo orientamento deve essere sottoposto ad un riesame, alla luce di una serie di provvedimenti normativi sopravvenuti nel tempo.

Innanzitutto, l’Intesa sancita in sede di Conferenza Unificata, in data 7 settembre 2017, ha previsto nuovi impegni, anche a carico delle Regioni e degli Enti locali, per realizzare una equilibrata distribuzione sul territorio delle sale scommesse e degli altri giochi leciti.

L’intesa ha confermato la piena attualità dell’esigenza di adottare sistemi per una razionalizzazione della presenza delle attività in questione nell’ambiente urbano, in un’otica volta a evitare le gravi conseguenze sociali determinatesi, anche a seguito dei fenomeni di ludopatia.

Ancora più rilevanti appaiono le novità introdotte dalla riforma del procedimento amministrativo, di cui alla legge n. 241/90: in particolare, il decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126 ha inserito il nuovo articolo 19-bis, sancendo il principio della concentrazione dei regimi amministrativi.

Sulla medesima scia, il successivo decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 ha rivisto i sistemi procedimentali relativi ad un cospicuo numero di attività produttive, fissando al 30 giugno 2017 il termine entro il quale le Regioni e i Comuni avrebbero dovuto adottare i necessari adeguamenti, con particolare riferimento alla propria disciplina regolamentare.

 

Le novità introdotte dal decreto legislativo n. 222/2016

 

L’articolo 2, decreto legislativo n. 222/2016, stabilisce che alle attività economiche elencate nell’allegata Tabella A si applica unicamente il regime amministrativo indicato nella corrispondente voce della medesima Tabella.

Tra le attività elencate nella Tabella A ve ne sono alcune che trovano la propria disciplina di riferimento nell’articolo 88 TULPS e segnatamente:

 

·         quelle concernenti l’esercizio di giochi leciti per il tramite di apparecchi c.d. videolottery, individuati dall’articolo 110, comma 6, lett. b), TULPS;

 

Art. 110, TULPS

6. Si considerano apparecchi idonei per il gioco lecito:

a)

a-bis)

b) quelli, facenti parte della rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa. Per tali apparecchi, con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti, tenendo conto delle specifiche condizioni di mercato:

1) il costo e le modalità di pagamento di ciascuna partita;

2) la percentuale minima della raccolta da destinare a vincite;

3) l'importo massimo e le modalità di riscossione delle vincite;

4) le specifiche di immodificabilità e di sicurezza, riferite anche al sistema di elaborazione a cui tali apparecchi sono connessi;

5) le soluzioni di responsabilizzazione del giocatore da adottare sugli apparecchi;

6) le tipologie e le caratteristiche degli esercizi pubblici e degli altri punti autorizzati alla raccolta di giochi nei quali possono essere installati gli apparecchi di cui alla presente lettera

 

 

·         le agenzie di raccolta delle scommesse ippiche e sportive;

·         le sale bingo.

 

La Tabella A stabilisce, alle voci nn. 84 e 85 che il regime amministrativo da applicarsi a queste attività economiche è quello dell’autorizzazione rilasciata dal Questore, non richiedendo all’interessato, a differenza di quanto previsto per altre attività commerciali (come, ad esempio, le licenze per il commercio di oggetti preziosi, ex articolo 127 TULPS, previste dalla voce n. 35) lo svolgimento di altri adempimenti o l’obbligo di munirsi di ulteriori atti di assenso.

Queste previsioni configurano un sistema in cui, ai fini del rilascio delle autorizzazioni ex articolo 88 TULPS, il Questore è chiamato a verificare la sussistenza non solo dei requisiti stabiliti dalla legislazione di pubblica sicurezza, ma anche da altre fonti normative.

Restano escluse dall’ambito delle verifiche di competenza dell’Autorità di P.S. solo le condizioni antincendio, in relazioni alle quali l’interessato è tenuto a presentare un’apposita segnalazione certificata di inizio attività (c.d. SCIA) nel caso in cui i locali superino la capienza o le dimensioni stabilite dalle voci nn. 84 e 85 della Tabella A.

 

 

 

 

 

 

   

    

 

 

Il nuovo orientamento in tema di distanze minime

 

Si ritiene, quindi, che la Questura, in sede di rilascio della licenza ex articolo 88, TULPS, debba tenere conto anche della disciplina regionale e locale in tema di distanze minime dai luoghi qualificati come “sensibili”.

Tale conclusione è, peraltro, in linea con l’orientamento che va consolidandosi nella giurisprudenza amministrativa, secondo il quale la Questura, in sede di rilascio delle licenze per scommesse e giochi con vincita in denaro, deve prendere in considerazione i diversi interessi sul territorio che sono coinvolti dal provvedimento autorizzatorio (si veda, al riguardo, Consiglio di Stato, ordinanza 19 febbraio 2015, n. 798).

Più in particolare, la giurisprudenza del Consiglio di Stato mette in evidenza come, in forza dell’articolo 153, Regolamento di esecuzione TULPS, che prevede che la licenza rilasciata a norma dell’articolo 88, TULPS, possa essere rifiutata per motivi di “igiene, il Questore possa assegnare rilievo a cause ostative attinenti al mancato rispetto di normative regionali o locali che, in funzione di contrasto al fenomeno del gioco d’azzardo patologico, fissino limiti alla localizzazione di sale gioco (si vedano, in tal senso, le sentenze TAR Toscana n. 284/2015, n. 1015/2015, n. 388/2016, n. 536/2017, n. 708/2017 e TAR Emilia Romagna n. 407/2015).

 

Indicazioni operative per Comuni e Polizie Locali

 

Dal punto di vista operativo, al privato aspirante alla licenza ex articolo 88, TULPS, al momento della presentazione dell’istanza, spetterà attestare ai sensi dell’articolo 47, Decreto Presidente della Repubblica n. 445/2000, il rispetto delle distanze minime stabilite da leggi e da regolamenti regionali o comunali: tale attestazione si aggiunge all’autocertificazione della conformità dei locali di esercizio alla vigente normativa in materia di urbanistica, edilizia, igiene, sanità e polizia urbana, nonché quella specificamente attinente alla destinazione d’uso dell’immobile.

Avviato il procedimento, il Questore provvederà alla verifica delle suddette dichiarazioni, secondo le disposizioni di cui agli articoli 71 e 72, Decreto Presidente della Repubblica n. 445/2000, chiedendo, in particolare, al Comune nel cui territorio è ubicata la sala interessata, di procedere al controllo della dichiarazione dell’istante, esprimendosi in merito al rispetto delle distanze minime eventualmente prescritte dalla normativa regionale o locale.

Nel caso in cui il Comune attesti la conformità dei locali alle previsioni in tema di distanze minime, il Questore, ricorrendo anche gli ulteriori presupposti soggettivi ed oggettivi dell’autorizzazione, potrà rilasciare la licenza.

Non sarà più necessaria l’apposizione in calce alla licenza della dicitura con la quale si metteva in evidenza che la licenza veniva rilasciata ai soli fini di pubblica sicurezza, facendo salve le limitazioni imposte sa norme statali, regionali o comunali.

Nell’eventualità, invece, in cui al contrario, l’Ente locale dovesse rilevare il mancato rispetto delle distanze minime imposte dalla normativa regionale o regolamentare locale, il Questore sarà tenuto al rigetto dell’istanza di autorizzazione.

Nel caso in cui il Comune non fornisca il riscontro richiesto entro il termine di conclusione del procedimento di rilascio della licenza ex articolo 88 TULPS, il Questore, accertata la sussistenza degli altri requisiti, procederà comunque a concedere il titolo di polizia.

La mancata comunicazione del riscontro in tempo utile andrà comunque segnalata al Comune per le eventuali iniziative di cui all’articolo 71, comma 3, Decreto Presidente della Repubblica n. 445/2000.

 

 

 

Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445

Art. 71 (R) Modalità dei controlli

3. Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d’ufficio, non costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione dà notizia all’interessato di tale irregolarità. Questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito. (R)

 

 

Nell’ipotesi in cui, successivamente al rilascio della licenza ex articolo 88 TULPS, emerga che l’ubicazione dell’esercizio violi le distanze minime, il Questore valuterà la possibilità di annullare il provvedimento ai sensi dell’articolo 21-nonies, legge n. 241/90. Restano fermi i poteri di intervento conferiti agli Enti locali, e alle Polizie locali, dalle normative regionali e comunali.