FALSIFICAZIONE DOCUMENTI

 

FASLSFICAZIONE DOCUMENTI DI GUIDA

 

NORME VIOLATE

artt. 482 e 489, codice penale, in relazione all’art. 477

art. 116, comma 15, codice della strada

 

COME PROCEDERE

Porre sotto sequestro giudiziario probatorio il documento di guida falsificato, ai sensi dell’articolo 354, codice procedura penale (sia Agenti di P.G. e sia Ufficiali di P.G.)

Redigere verbale di identificazione, nomina del difensore ed elezione di domicilio per i reati di cui agli articoli 482 e 489, codice penale, in relazione all’articolo 477, per la falsificazione materiale del documento di guida e per l’utilizzo dello stesso mediante l’esibizione, come se fosse originale, durante un controllo di polizia stradale, nonché per il reato di cui all’articolo 116, comma 15, codice della strada, per guida senza patente

Contestare o notificare il verbale di accertamento della violazione amministrativa di cui all’articolo 116, comma 14, codice della strada per il c.d. “incauto affidamento” del veicolo:“Chiunque, avendo la materiale disponibilita' di un veicolo, lo affida o ne consente la guida a persona che non abbia conseguito la corrispondente  patente di guida, o altra abilitazione prevista ai commi 8, 10, 11 e 12, se prescritta, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 389 euro a 1.559 euro”.

Affidare il veicolo a persona in grado di guidarlo, incaricata dal conducente (dopo averla compiutamente identificata: indicare le generalità su verbale di affidamento, che dovrà essere sottoscritto dal soggetto affidatario), ovvero disporne il trasporto in un luogo indicato dal conducente che, a tale scopo, attiverà direttamente il servizio di rimozione e trasporto di fiducia; altrimenti procedere a sequestro preventivo del veicolo, ai sensi dell’articolo 321, codice procedura penale (solo Ufficiali di P.G.), indicando, nel verbale, i motivi che hanno reso necessario procedere in tal senso.

L’illecito contestato è un reato: qualora sia commesso alla guida di motociclo, procedere al sequestro amministrativo del mezzo, a norma dell’articolo 213, comma 2-sexies, codice della strada, per l’applicazione della successiva confisca amministrativa: il motociclo deve essere obbligatoriamente affidato a custode convenzionato, e ricoverato in depositeria convenzionata per i primi 30 giorni.